Cassazione Penale, Sentenza n. 29336/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato d'ufficio il difetto di querela per il reato contestato, affermando che il procedimento non poteva proseguire. Ha quindi dichiarato che non doveva procedersi nei confronti dell'imputato per difetto di querela.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la responsabilità dell'imputato per furto aggravato. In ricorso sono stati dedotti cinque motivi: insussistenza dell'aggravante della destinazione del bene sottratto a pubblico servizio; vizio di motivazione sugli elementi probatori posti a carico; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato; vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; violazione dell'art. 533 c.p.p. Nella fase decisoria la Corte ha però rilevato che nel capo di imputazione originario non era stata contestata l'aggravante della destinazione dell'energia elettrica sottratta a pubblico servizio, e che tale aggravante era stata poi oggetto di contestazione suppletiva del pubblico ministero. Considerato il sopravvenuto orientamento delle Sezioni Unite, ha affermato che, decorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 senza proposizione di querela, il giudice deve rilevare immediatamente la mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Da ciò ha tratto la conclusione che il delitto era procedibile a querela di parte e che la querela non era stata proposta, sicché l'azione penale non avrebbe dovuto essere proseguita.
Norme richiamate
art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
decorso il termine previsto dalla riforma senza proposizione di querela, il giudice deve verificare la procedibilità del reato alla luce del nuovo regime
art. 129 c.p.p.
il giudice deve rilevare immediatamente la mancanza di querela quando risulti che il reato è procedibile a querela e questa non sia stata presentata
art. 533 c.p.p.
norma invocata dal ricorrente in relazione alla regola di giudizio sulla prova, ma non esaminata nel merito per la definizione in rito
d.lgs. n. 150 del 2022
richiamato per la modifica del regime di procedibilità del furto, rilevante ai fini della querela
Massime di principio
- Nel reato di furto, quando intervenga una modifica normativa che renda il fatto procedibile a querela, il giudice deve verificare se la querela sia stata tempestivamente proposta; in difetto, non può proseguire il giudizio.
- La mancanza di querela, ove il reato sia procedibile a querela di parte, costituisce una causa ostativa alla prosecuzione dell'azione penale che il giudice deve rilevare anche d'ufficio.
- Se il procedimento viene definito per difetto di querela, restano assorbiti i motivi di ricorso che investono il merito della responsabilità, la valutazione della prova e il trattamento sanzionatorio.
- La contestazione suppletiva di una circostanza aggravante non consente di superare il difetto originario di querela quando il reato, nel regime applicabile, richiede la proposizione della querela per la procedibilità.
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