Cassazione Penale, Sentenza n. 29230/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda la conferma in appello di condanne inflitte dal Tribunale per plurimi episodi di violenza sessuale, lesioni personali e maltrattamenti in ambito familiare, nonché per favoreggiamento personale ascritto a familiari che, sentiti dagli inquirenti, avrebbero reso dichiarazioni false o reticenti per aiutare l'autore principale a eludere le indagini. I ricorsi per cassazione sono stati proposti da tutti gli imputati. I motivi, in sintesi, hanno contestato: l'utilizzabilità delle sommarie informazioni rese da alcuni familiari e la mancata applicazione delle garanzie ex art. 63 c.p.p.; l'attendibilità della persona offesa e la tenuta logica della motivazione sulla violenza sessuale e sui maltrattamenti; la sussistenza del dolo e del concorso nel favoreggiamento personale; la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 384 c.p.; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio; il diniego della sostituzione della pena detentiva; la mancata dichiarazione della prescrizione; nonché, per uno degli imputati, la quantificazione del danno liquidato alla parte civile. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate o inammissibili tutte le doglianze, valorizzando il giudizio di doppia conforme, l'ampio corredo motivazionale delle sentenze di merito, i riscontri alla persona offesa e la corretta applicazione delle regole su favoreggiamento, attenuanti, pena sostitutiva e prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla valutazione della prova, all'attendibilità della persona offesa, all'elemento soggettivo del favoreggiamento, alla causa di non punibilità ex art. 384 c.p., alle circostanze attenuanti, al trattamento sanzionatorio, alla pena sostitutiva e alla prescrizione. Per la domanda sulle statuizioni civili, la Corte ha escluso l'interesse ad impugnare una doglianza ritenuta originariamente infondata. La decisione di merito è quindi rimasta ferma in tutti i suoi capi.
Norme richiamate
art. 63 c.p.p.
L'avviso delle garanzie difensive non era dovuto perché le dichiarazioni rese non rientravano nello schema delle dichiarazioni indizianti previste dalla norma, trattandosi di soggetti sentiti come persone informate sui fatti e non ancora qualificati come indagati.
art. 378 c.p.
Il favoreggiamento personale richiede dolo generico, cioè la consapevole volontà di fuorviare le investigazioni o aiutare l'autore del reato a sottrarsi alle indagini; nel caso concreto il dolo è stato desunto dalla consapevole scelta di riferire una versione falsa per proteggere il congiunto.
art. 110 c.p.
La censura sul concorso è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile; la Corte ha comunque valorizzato la convergenza consapevole delle condotte dichiarative dei familiari.
art. 546 c.p.p.
La motivazione non è stata ritenuta apparente perché la Corte di merito ha distinto le posizioni e spiegato la responsabilità di ciascun imputato nel complessivo quadro probatorio.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se motivato con la gravità dei fatti, l'intensità del dolo, i precedenti penali e l'assenza di elementi positivi di segno favorevole.
art. 133 c.p.
È stata ritenuta congrua la valutazione della gravità del fatto e della personalità degli imputati ai fini sia del diniego delle attenuanti sia della quantificazione della pena e della sostituzione della pena detentiva.
art. 157 c.p.
La prescrizione è stata esclusa perché i termini non erano maturati, dovendo applicarsi le sospensioni del corso della prescrizione previste per il periodo considerato.
art. 158 c.p.
Rileva ai fini del computo del termine di prescrizione, ma nel caso concreto il termine risultava sospeso e non ancora decorso.
art. 159 c.p.
La Corte ha applicato le sospensioni del corso della prescrizione dovute ai rinvii e ai termini di deposito delle sentenze.
art. 160 c.p.
Richiamato nel complessivo calcolo della prescrizione e delle relative sospensioni.
art. 161 c.p.
Richiamato nel computo del massimo aumento del termine prescrizionale.
art. 129 c.p.p.
La declaratoria di estinzione del reato è stata esclusa perché il termine di prescrizione non era maturato.
art. 384 c.p.
La causa di non punibilità per la tutela del prossimo congiunto non è stata applicata perché l'imputata aveva scelto di rendere dichiarazioni, avendo rinunciato alla facoltà di non rispondere; la scusante non opera in presenza di tale scelta.
art. 609-bis c.p.
La Corte ha ritenuto attendibile la ricostruzione dei plurimi episodi di violenza sessuale, corroborata da riscontri esterni e intercettazioni.
art. 609-septies c.p.
Richiamato nei motivi di ricorso, ma non decisivo nella motivazione della Corte di cassazione.
art. 582 c.p.
Il motivo relativo alle lesioni è stato respinto perché la condotta e il referto sanitario erano compatibili con il fatto accertato.
art. 585 c.p.
Richiamato in relazione alle lesioni aggravate contestate nel ricorso.
art. 576 c.p.
Richiamato in relazione all'aggravamento delle lesioni nel ricorso dell'imputato principale.
art. 572 c.p.
La Corte ha confermato la configurabilità dei maltrattamenti sulla base della pluralità di condotte vessatorie e denigratorie nel contesto familiare.
art. 61 n. 11-quinquies c.p.
L'aggravante è stata ritenuta integrata perché i minori avevano percepito visivamente o auditivamente i fatti violenti e vessatori.
art. 81 cpv. c.p.
Gli aumenti per continuazione sono stati ritenuti proporzionati e contenuti rispetto alla pena base.
art. 132 c.p.
Richiamato per la commisurazione della pena, ritenuta congrua e non arbitraria.
art. 545-bis c.p.p.
Il diniego della pena sostitutiva è stato ritenuto legittimo perché motivato sulla base della negativa personalità e del giudizio prognostico sfavorevole.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo finale per l'anonimizzazione dei dati personali.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una doppia conforme, il sindacato sulla motivazione è ristretto ai soli casi di omissione dell'esame di punti decisivi dedotti in appello o di travisamento macroscopico della prova presente in entrambi i gradi di merito.
- La dichiarazione della persona offesa, specie nei reati sessuali, può da sola fondare l'affermazione di responsabilità, purché il giudice di merito ne valuti con particolare rigore credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, e dia conto degli eventuali riscontri esterni.
- Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo se viene introdotta in motivazione un'informazione inesistente o se viene omessa una prova decisiva; non basta proporre una lettura alternativa o più favorevole al ricorrente.
- Per il favoreggiamento personale è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevole volontà di fuorviare le investigazioni o aiutare l'autore del reato a sottrarsi alle indagini; non è necessario uno specifico fine ulteriore.
- Le dichiarazioni rese da chi è sentito come persona informata sui fatti sono utilizzabili anche se, successivamente, il dichiarante assuma la qualità di indagato o imputato, purché al momento dell'escussione non vi fossero i presupposti per l'avviso ex art. 63 c.p.p.
- La causa di non punibilità per la tutela del prossimo congiunto non opera quando il dichiarante, pur potendo avvalersi della facoltà di non rispondere, scelga volontariamente di rendere dichiarazioni, assumendosi il rischio del loro contenuto.
- Il diniego delle attenuanti generiche e della sostituzione della pena detentiva è legittimo se fondato su elementi concreti quali gravità dei fatti, intensità del dolo, precedenti penali e assenza di segni di resipiscenza.
- La prescrizione va verificata tenendo conto non solo del termine base, ma anche delle sospensioni legali del corso del tempo e dei rinvii processuali rilevanti; se il termine non è maturato, il motivo è infondato o inammissibile.
- In tema di statuizioni civili, la quantificazione del danno non patrimoniale liquidata equitativamente dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo per vizi logici radicali, non per una diversa valutazione del quantum proposta dalla difesa.
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