Cassazione Civile, Ordinanza n. 17332/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013, emesso a seguito di PVC riguardante più annualità, con cui l’Ufficio contestava alla società la partecipazione a una frode fiscale. In particolare, venivano contestati: acquisti fittizi tramite fatture oggettivamente inesistenti per operazioni intracomunitarie di acquisto di film estensibile per imballaggi; violazioni della disciplina IVA in relazione alla compravendita di schede telefoniche; partecipazione a una frode carosello nella compravendita di materiale tecnologico, mediante fatture soggettivamente inesistenti, con ruolo di società filtro. La società impugnava l’accertamento; sia la CTP sia la CTR respingevano il ricorso. In Cassazione la società deduceva quattro motivi: 1) violazione delle norme su documenti informatici e copie analogiche, assumendo l’invalidità della notifica dell’avviso perché effettuata in copia analogica e priva di glifo/contrassegno, e sostenendo l’inesistenza dell’atto e la non sanabilità del vizio; 2) violazione dello Statuto del contribuente sul contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che esso fosse obbligatorio in caso di accessi presso i locali dell’impresa; 3) omesso esame di fatti decisivi sulla prova delle operazioni oggettivamente inesistenti, anche alla luce di una perizia di parte e della dedotta rivendita della merce; 4) omesso esame di fatti decisivi sulla prova contraria rispetto alle operazioni soggettivamente inesistenti, valorizzando anche l’annullamento di un avviso analogo emesso verso altra società coinvolta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi e inammissibili il terzo e il quarto. Sul primo motivo ha affermato che la notificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima quando la conformità all’originale informatico sia attestata da un pubblico ufficiale autorizzato, poiché tale attestazione è sufficiente a provare la sottoscrizione dell’atto e a conferirgli valore probatorio equiparato all’originale informatico; inoltre, ha osservato che la censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata. Sul secondo motivo ha rilevato che la doglianza non attaccava l’accertamento in fatto della CTR circa l’avvenuta instaurazione del contraddittorio, risultando comunque che la società aveva presentato osservazioni in sede amministrativa, e ha richiamato anche la mancata prova di resistenza. Sul terzo e quarto motivo ha applicato l’art. 348-ter c.p.c., trattandosi di doppia conforme, con conseguente inammissibilità del vizio motivazionale in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e agli ulteriori importi previsti per la definizione anticipata e per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge relative alla copia analogica dell’atto e al contraddittorio endoprocedimentale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne esclude l’utilizzabilità in sede di legittimità nel caso di doppia conforme.
art. 23, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato in relazione alla formazione e notificazione della copia analogica dell’atto informatico.
art. 71 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato in relazione alla disciplina dei documenti informatici e delle copie.
Richiamato dalla parte ricorrente per contestare l’efficacia probatoria della copia analogica.
Invocato dalla ricorrente in tema di sanatoria della nullità; la Corte osserva che la censura non coglie la ratio decidendi.
art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato in tema di contraddittorio preventivo; la Corte ritiene infondata la censura perché il contraddittorio risultava instaurato in concreto.
Applicato per dichiarare inammissibili i motivi motivazionali in presenza di doppia conforme.
Richiamato nel contesto della definizione accelerata e della conferma della proposta.
Applicato per la condanna a somme ulteriori in ragione della conferma della proposta di definizione anticipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La notificazione di una copia analogica di un atto impositivo è legittima quando la conformità all’originale informatico sia attestata da un pubblico ufficiale autorizzato; tale attestazione è idonea a dimostrare la sottoscrizione dell’atto e a conferirgli efficacia probatoria equivalente all’originale informatico.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo colpisce una questione diversa da quella effettivamente decisiva, esso è inammissibile o comunque infondato.
- La deduzione di violazione del contraddittorio endoprocedimentale richiede di censurare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito e, ove necessario, di allegare concretamente le difese che sarebbero state utilmente spendibili in sede amministrativa.
- In presenza di "doppia conforme" è inammissibile in cassazione la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo i limiti specificamente ammessi dalla disciplina processuale.
- Quando la decisione di merito è fondata su una doppia conforme, il controllo di legittimità non può essere trasformato in un nuovo giudizio sul fatto o sulla valutazione delle prove.
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