Sentenza n. 2589/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Veneto, n. 847 del 16 giugno 2023, resa inter partes, concernente un’ordinanza di demolizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l’ordinanza di demolizione di una piscina abusiva, nonché l’ordinanza comunale di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato un’ordinanza di demolizione deducendo: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e sviamento, per mancata previa adozione e comunicazione del diniego dell’istanza di sanatoria; erronea applicazione della disciplina delle fasce di rispetto stradale prevista dall’art. 6.6 delle NTA del PRG e dal d.m. 1 aprile 1968 n. 1404, assumendo che la piscina fosse distante circa 15 metri dalla strada e collocata a una quota superiore di circa otto metri; erronea applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo la natura pertinenziale della piscina e la sua assoggettabilità a SCIA; violazione dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, in ragione del parere favorevole dell’autorità paesaggistica. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo che l’ordinanza di demolizione fosse meramente esecutiva del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e non impugnato tempestivamente. In appello, il ricorrente ha contestato l’erronea applicazione dell’art. 36, deducendo che l’attività istruttoria e le interlocuzioni comunali avessero ingenerato un affidamento sulla definizione espressa della sanatoria e che il parere legale comunale non gli fosse stato comunicato. Ha inoltre riproposto i motivi di merito non esaminati dal TAR, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. Il Comune ha resistito e proposto appello incidentale limitatamente alla compensazione delle spese disposta dal TAR, deducendo il difetto di motivazione della compensazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rimosso la statuizione di inammissibilità resa dal TAR, ma ha respinto nel merito l’appello principale, confermando sostanzialmente la sentenza di primo grado con diversa motivazione. Ha affermato che il silenzio serbato sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 costituisce silenzio-rigetto, provvedimento tacito negativo dotato della stessa efficacia di un diniego espresso, formatosi decorso il termine di sessanta giorni. L’attività istruttoria successiva dell’amministrazione non impedisce né supera la formazione del silenzio-rigetto, che può essere superato soltanto da un espresso provvedimento favorevole. Tuttavia, nel caso concreto, l’ordinanza di demolizione conteneva anche un espresso diniego di sanatoria: il Comune aveva esaminato le ragioni favorevoli e contrarie alla sanabilità e aveva escluso quest’ultima per il contrasto dell’opera con i vincoli di zona relativi alle fasce e zone di rispetto e tutela coni ottici visuali, ostativi alla realizzazione di nuove superfici e volumi. Pertanto, il ricorrente conservava l’interesse a impugnare l’atto, ma le censure erano comunque infondate e la sanzione demolitoria legittima. È stato respinto anche l’appello incidentale del Comune sulle spese: la decisione del primo giudice sulle spese e sulla loro compensazione esprime un ampio potere discrezionale, sindacabile in appello solo in caso di condanna della parte totalmente vittoriosa, manifesta irrazionalità o liquidazione palesemente inadeguata; nessuna di tali ipotesi ricorreva. Le spese del grado d’appello sono state poste a carico dell’appellante per € 3.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
la richiesta si intende rigettata
Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità, decorso il termine di sessanta giorni, ha natura di silenzio-rigetto e produce gli effetti di un provvedimento tacito negativo. L’attività istruttoria successiva non ne impedisce la formazione né lo supera, salvo un espresso provvedimento favorevole.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’illegittimità della demolizione e la natura pertinenziale della piscina; il giudice non ha accolto tale prospettazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata comunicazione dei motivi ostativi alla sanatoria; la censura non ha condotto all’annullamento dell’atto.
Richiamato dal ricorrente in relazione al favorevole assenso paesaggistico; il giudice ha comunque ritenuto ostativa alla sanatoria la disciplina urbanistica di zona.
Richiamato dall’appellante per giustificare la riproposizione in appello dei motivi non esaminati dal TAR, dopo una pronuncia definita in rito.
Richiamato con riferimento alla disciplina delle spese di lite e alla compensazione.
Richiamati dal Comune per contestare la compensazione delle spese; il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto ampio e normalmente insindacabile il potere del primo giudice in materia, salvo ipotesi eccezionali.
art. 6.6 NTA del PRG
La disciplina delle fasce e zone di rispetto e tutela è stata individuata come base del diniego di sanatoria, in quanto ostativa alla realizzazione di nuove superfici e volumi.
d.m. 1 aprile 1968 n. 1404
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle fasce di rispetto stradale; la relativa censura non è stata accolta.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, il decorso di sessanta giorni senza una decisione sull’istanza di accertamento di conformità determina un silenzio-rigetto avente natura di provvedimento tacito negativo e la medesima efficacia di un diniego espresso.
- La prosecuzione dell’attività istruttoria o le interlocuzioni tra amministrazione e privato non impediscono la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accertamento di conformità e non lo superano, se non mediante un espresso provvedimento favorevole.
- Quando il silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria è divenuto definitivo, l’ordinanza di demolizione consequenziale non è utilmente impugnabile per carenza di interesse; resta però necessario verificare se l’atto successivo contenga anche un autonomo ed espresso diniego della sanatoria.
- Un’ordinanza di demolizione può assolvere contestualmente alla funzione di misura ripristinatoria e di diniego espresso dell’istanza di sanatoria, quando esamini le ragioni di sanabilità dell’opera e indichi specificamente gli elementi ostativi alla regolarizzazione.
- La statuizione del giudice di primo grado sulle spese, inclusa la compensazione, è espressione di ampia discrezionalità ed è sindacabile in appello solo in presenza di condanna della parte totalmente vittoriosa, manifesta irrazionalità o liquidazione palesemente inadeguata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →