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Sentenza

Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di circolare con veicoli aziendali nella Zona a Traffico Limitato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 12 dicembre 2025, relativo alla richiesta di rilascio di un permesso di transito nella ZTL presentata il 17 ottobre 2025. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e connessi, tra cui il preavviso di diniego adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e l'ordinanza comunale recante i criteri generali per l'accesso e la circolazione nelle zone a traffico limitato. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La decisione

Nel corso del giudizio il Comune ha annullato in autotutela il diniego impugnato e ha rilasciato alla società il permesso di transito nella ZTL, attribuendole così il bene della vita richiesto. La ricorrente ha riconosciuto in camera di consiglio l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Il TAR, decidendo con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il comportamento dell'Amministrazione, qualificato come spontaneo riconoscimento delle ragioni della ricorrente e come condotta conciliativa, è stato considerato ai fini della regolazione delle spese. Le spese di giudizio sono state compensate, con condanna del Comune al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    segue la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando, anche per effetto dell'attività amministrativa successiva, l'Amministrazione riconosce le ragioni del ricorrente e gli attribuisce il bene della vita oggetto della domanda.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    preavviso di diniego ex art. 10bis, l. n. 241/1990

    È richiamato quale atto presupposto del diniego, senza che la sentenza ne analizzi la legittimità.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    salvo l’onere di rimborso del contributo unificato a carico del Comune resistente

    Il Comune, pur beneficiando della compensazione delle spese, deve rimborsare alla ricorrente il contributo unificato.

  • art. 21 l. 248/2006

    come modificato dall’art. 21 della legge 4 agosto 2006, n. 248

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del contributo unificato.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere sussiste quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione annulla il provvedimento impugnato e attribuisce al ricorrente il bene della vita richiesto, determinando il venir meno dell'utilità concreta della pronuncia giudiziale.
  • Il riconoscimento spontaneo delle ragioni del ricorrente da parte dell'Amministrazione, accompagnato dall'adozione di una misura satisfattiva, costituisce una condotta conciliativa rilevante ai fini della regolazione delle spese processuali.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dalla condotta satisfattiva dell'Amministrazione, il giudice può compensare le spese di lite e porre comunque a carico dell'Amministrazione il rimborso del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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