Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza: della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione -OMISSIS-, pubblicata in data 13.06.2024, e notificata in forma esecutiva il 07.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile relativa all’attivazione della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria carta docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, pubblicata il 13 giugno 2024 e notificata in forma esecutiva il 7 marzo 2025. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero aveva attivato la carta docente e ha quindi chiesto limitarsi all’accertamento dell’intervenuta soddisfazione della pretesa, con regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nel corso del giudizio, l’amministrazione aveva dato esecuzione alla decisione mediante l’attivazione della carta docente. Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto che il comportamento processuale del Ministero e la presenza di numerose controversie analoghe giustificassero la compensazione del 50% delle spese, applicando per il residuo il criterio della soccombenza virtuale. Il Ministero è stato quindi condannato a pagare alla ricorrente euro 400,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel provvedimento giurisdizionale durante il processo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, anziché adottata una pronuncia di ulteriore esecuzione.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso alla luce della condotta amministrativa e processuale.
- La pendenza di numerose controversie analoghe e la conseguente difficoltà dell’amministrazione di soddisfare tempestivamente tutte le procedure possono integrare adeguati motivi per compensare parzialmente le spese di lite, senza escludere la condanna dell’amministrazione per la parte residua.
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