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Sentenza

Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'ottemperanza: della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione -OMISSIS-, pubblicata in data 13.06.2024, e notificata in forma esecutiva il 07.03.2025.

Giustizia amministrativa202501472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile relativa all’attivazione della carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria carta docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, pubblicata il 13 giugno 2024 e notificata in forma esecutiva il 7 marzo 2025. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero aveva attivato la carta docente e ha quindi chiesto limitarsi all’accertamento dell’intervenuta soddisfazione della pretesa, con regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nel corso del giudizio, l’amministrazione aveva dato esecuzione alla decisione mediante l’attivazione della carta docente. Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto che il comportamento processuale del Ministero e la presenza di numerose controversie analoghe giustificassero la compensazione del 50% delle spese, applicando per il residuo il criterio della soccombenza virtuale. Il Ministero è stato quindi condannato a pagare alla ricorrente euro 400,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel provvedimento giurisdizionale durante il processo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, anziché adottata una pronuncia di ulteriore esecuzione.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso alla luce della condotta amministrativa e processuale.
  • La pendenza di numerose controversie analoghe e la conseguente difficoltà dell’amministrazione di soddisfare tempestivamente tutte le procedure possono integrare adeguati motivi per compensare parzialmente le spese di lite, senza escludere la condanna dell’amministrazione per la parte residua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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