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Sentenza

Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dalla Scuola di Specializzazione di Oftalmologia e consequenziale risoluzione del contratto di formazione specialistica e del rapporto di lavoro a tempo determinato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (università e azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale del 13 gennaio 2026, formalmente denominato decreto di esclusione dalla Scuola di Specializzazione di Oftalmologia, nonché gli atti presupposti e consequenziali, inclusi le controdeduzioni dell’amministrazione, gli artt. 20 e 21 del regolamento universitario, la risoluzione immediata del rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato con l’Azienda U.L.S.S. n. 1 – Dolomiti ai sensi dell’art. 1, comma 548-bis, della legge n. 145/2018 e la relativa comunicazione. Il ricorso deduceva l’erroneità del procedimento seguito, l’insussistenza dei presupposti dell’incompatibilità e la non proporzionalità delle misure adottate. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando l’art. 37 del d.lgs. n. 368/1999.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ha ritenuto che la controversia non rientri nella giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., ma nella disciplina speciale dell’art. 37 del d.lgs. n. 368/1999. Tale disposizione prevede la risoluzione anticipata del contratto annuale di formazione specialistica in caso di violazione delle incompatibilità e devolve le relative controversie al giudice ordinario. Il decreto universitario, nonostante il nomen iuris di “esclusione”, ha sostanzialmente disposto la risoluzione del rapporto di formazione specialistica per violazione delle incompatibilità previste dal contratto e dall’art. 40 del d.lgs. n. 368/1999. Anche l’atto dell’Azienda U.L.S.S. costituisce un atto di gestione di un rapporto già instaurato. Non si tratta, quindi, né di atti relativi a una procedura concorsuale per l’assunzione né di atti di macro-organizzazione amministrativa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione della causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie e del richiamo, contenuto nel decreto, al procedimento amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, ritenuti sussistenti dal TAR.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista da tale disposizione.

  • art. 37 d.lgs. n. 368/1999

    “b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità”; “le eventuali controversie sono devolute all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80”

    La violazione delle incompatibilità costituisce causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica e le controversie relative sono devolute al giudice ordinario.

  • art. 40 d.lgs. n. 368/1999

    È richiamato quale fonte delle disposizioni sull’incompatibilità applicate dall’Università.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    È indicato come disciplina attualmente corrispondente al rinvio all’autorità giudiziaria ordinaria contenuto nell’art. 37 del d.lgs. n. 368/1999.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, individuato nel giudice ordinario.

  • art. 1, comma 548-bis, l. n. 145/2018

    È richiamato quale base normativa del rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato tra il ricorrente e l’azienda sanitaria.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica per violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità sono devolute al giudice ordinario in forza della disciplina speciale dell’art. 37 del d.lgs. n. 368/1999.
  • La qualificazione formale dell’atto come “esclusione” non è decisiva ai fini del riparto di giurisdizione: occorre considerare la sua effettiva funzione. Se l’atto incide sul rapporto di formazione specialistica già instaurato e ne determina la cessazione, esso costituisce un atto di gestione del rapporto e non un atto relativo a una procedura concorsuale o di macro-organizzazione.
  • Anche la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato collegato alla formazione specialistica costituisce atto di gestione di un rapporto già instaurato; la relativa controversia appartiene, pertanto, alla giurisdizione ordinaria quando non riguardi l’accesso mediante concorso o l’organizzazione generale dell’amministrazione.
  • La devoluzione della controversia al giudice ordinario per difetto di giurisdizione amministrativa consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoProcedimento disciplinare
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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