Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza: della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione -OMISSIS-, pubblicata in data 24.11.2023, e notificata in forma esecutiva il 31.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che aveva riconosciuto il diritto all’attivazione della carta docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria carta docenti)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, pubblicata il 24 novembre 2023 e notificata in forma esecutiva il 31 gennaio 2025. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero aveva attivato la carta docenti, chiedendo quindi che fosse accertato tale adempimento e che il Ministero fosse condannato alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nel corso del giudizio l’amministrazione ha attivato la carta docenti, soddisfacendo la pretesa azionata. Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto applicabile il criterio della soccombenza virtuale, ravvisando tuttavia adeguati motivi per compensarle nella misura del 50%, in considerazione del comportamento processuale del Ministero e dell’elevato numero di controversie e procedimenti analoghi pendenti, che rendeva complesso soddisfare tempestivamente tutte le procedure. Il Ministero è stato quindi condannato al pagamento di euro 400,00, già corrispondenti alla quota non compensata del 50%, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale, viene meno l’oggetto della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto dell’amministrazione, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso sulla domanda originaria.
- La presenza di numerose controversie e procedure analoghe pendenti può costituire un adeguato motivo per compensare parzialmente le spese di lite, senza escludere la condanna dell’amministrazione per la quota residua secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
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