Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza: della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.02.2024, e notificata in forma esecutiva il 07.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del giudice ordinario mediante attivazione della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario carta docente)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva. Nel corso del giudizio ha dato atto dell’attivazione della carta docente da parte dell’amministrazione e ha quindi limitato le proprie conclusioni all’accertamento dell’intervenuta esecuzione, chiedendo altresì la condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’amministrazione aveva attivato la carta docente e dunque soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo il Ministero virtualmente soccombente per il comportamento tenuto, ma ha compensato il 50% delle spese in ragione del numero di controversie e procedimenti analoghi pendenti e della conseguente complessità per il Ministero di soddisfarli tempestivamente. Il Ministero è stato pertanto condannato al pagamento di euro 400,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una decisione giurisdizionale; il ricorso è divenuto privo di ulteriore oggetto perché l’amministrazione ha attivato la carta docente in corso di causa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue in corso di causa la decisione giudiziale e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto dell’amministrazione, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in base alla situazione esistente prima dell’adempimento.
- La presenza di un elevato numero di controversie analoghe e la conseguente complessità organizzativa dell’amministrazione nel soddisfare tempestivamente tutte le pretese possono giustificare la compensazione parziale delle spese, pur restando l’amministrazione virtualmente soccombente.
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