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Sentenza

Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'ottemperanza: della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione -OMISSIS-, pubblicata in data 22.02.2024, e notificata in forma esecutiva il 27.02.2025.

Giustizia amministrativa202501460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile che riconosceva il diritto all'attivazione della carta docenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile pubblicata il 22 febbraio 2024 e notificata in forma esecutiva il 27 febbraio 2025. Nel corso del giudizio ha comunicato che il Ministero aveva attivato la carta docenti, chiedendo quindi soltanto l'accertamento dell'avvenuta esecuzione e la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nel corso del giudizio l'amministrazione ha attivato la carta docenti, soddisfacendo la pretesa azionata. Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto applicabile il criterio della soccombenza virtuale, ravvisando tuttavia adeguati motivi per compensarle nella misura del 50%, in considerazione del comportamento processuale della parte resistente e dell'elevato numero di controversie e procedimenti analoghi pendenti, che rendeva complesso per il Ministero soddisfare tempestivamente tutte le procedure. Il Ministero è stato quindi condannato al pagamento di euro 400,00, già corrispondenti alla quota non compensata, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di sopravvenuta esecuzione del titolo durante il giudizio di ottemperanza, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
  • La pendenza di numerose controversie analoghe e la conseguente difficoltà dell'amministrazione di evaderle tempestivamente possono costituire adeguati motivi per compensare parzialmente le spese di lite, pur mantenendo a carico dell'amministrazione la quota residua secondo la soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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