Cassazione Civile, Ordinanza n. 29603/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso del 50% di quanto versato a titolo di IRPEF e addizionali, invocando l'agevolazione prevista per i territori colpiti da eventi calamitosi. La domanda era stata proposta a seguito del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione su un'istanza riferita agli anni d'imposta 2002/2003, con allegazione delle dichiarazioni dei redditi. L'Ufficio aveva eccepito in primo grado la decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e l'infondatezza nel merito. Dopo l'accoglimento del ricorso da parte della CTP e il rigetto dell'appello da parte della CTR, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006 e dell'ordinanza P.C.M. n. 3442 del 17.06.2005, sostenendo che il rimborso spetterebbe solo ai contribuenti residenti nei comuni indicati dalla disciplina o ai datori di lavoro con sede negli stessi comuni, e che non sarebbe sufficiente il solo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune incluso tra quelli agevolati, come Giarre.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso. Ha affermato continuità con un precedente orientamento secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie per eventi eccezionali, la sospensione dei termini degli obblighi tributari si applica non solo ai residenti, ma anche ai soggetti che alla data rilevante esercitavano la propria attività lavorativa nei comuni colpiti. La ratio della disciplina, letta in modo letterale, logico e costituzionalmente orientato, non consente di introdurre limitazioni soggettive non previste. Nulla è stato liquidato per le spese, perché il contribuente non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006
richiamato dall'Agenzia come base della pretesa limitazione soggettiva del rimborso; la Corte, in linea con il precedente citato, esclude una lettura restrittiva che limiti il beneficio ai soli residenti.
ordinanza P.C.M. n. 3442 del 17.06.2005
la Corte, seguendo il precedente richiamato, considera la disciplina agevolativa applicabile anche a chi svolgeva attività lavorativa nei comuni interessati, senza introdurre limiti soggettivi ulteriori.
eccepito dall'Ufficio in primo grado come termine di decadenza per il rimborso; nel testo dell'ordinanza non è però sviluppata una specifica statuizione della Corte su questo profilo.
d.l. 4 novembre 2002, n. 245, art. 4, convertito dalla L. 27 dicembre 2002, n. 286
richiamato nel principio di diritto citato dalla Corte come parte del combinato disposto che disciplina la sospensione dei termini degli obblighi tributari nei comuni colpiti.
art. 9, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato nel principio di diritto citato dalla Corte come norma che, coordinata con la disciplina emergenziale, fonda l'estensione della sospensione degli obblighi tributari ai soggetti che lavorano nei comuni interessati.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per cassazione, dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato solo per il coordinamento con il comma 1 quater in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle agevolazioni tributarie connesse a eventi calamitosi, la disciplina va interpretata in modo letterale, logico e costituzionalmente orientato, senza introdurre requisiti soggettivi non espressamente previsti dalla legge o dall'atto emergenziale.
- La sospensione dei termini degli obblighi tributari può spettare non solo ai residenti nei comuni colpiti, ma anche ai soggetti che, alla data rilevante, esercitavano lì la propria attività lavorativa, quando la ratio della normativa è quella di favorire tutti i contribuenti interessati dall'evento eccezionale e imprevedibile.
- In sede di legittimità, la censura per violazione di legge è infondata se pretende una interpretazione restrittiva della norma agevolativa incompatibile con il suo tenore e con la sua finalità di protezione dei contribuenti colpiti dall'emergenza.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, le quali sono esonerate dal materiale versamento mediante il sistema della prenotazione a debito.
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