Cassazione Civile, Ordinanza n. 31935/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione, avvenuta nel 1993, di un'azienda commerciale e dalle successive pretese fiscali per plusvalenze e imposte collegate a tale operazione. Dopo un primo contenzioso sugli avvisi di accertamento, uno dei giudizi si è estinto per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio. In seguito l'agente della riscossione ha notificato due cartelle per il recupero di IRPEF, ILOR e sanzioni relative al 1993. Il contribuente ha impugnato una delle cartelle dinanzi ai giudici tributari, ottenendo esito sfavorevole in appello. In cassazione ha dedotto: 1) violazione delle norme su decadenza e prescrizione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla notifica dell'originario avviso o del ricorso introduttivo, con conseguente prescrizione del credito; 2) omesso esame e nullità della sentenza per non avere affrontato la censura relativa all'illegittimità del calcolo dell'IRPEF fondato su un valore di avviamento già dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato; 3) violazione della disciplina sulle sanzioni, lamentandone l'illegittimità e l'eccessiva misura. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese, lamentando l'assenza di una motivazione specifica sulle gravi ed eccezionali ragioni richieste per compensare le spese di lite.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del contribuente. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in caso di estinzione del processo per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio, il termine di prescrizione o decadenza per la riscossione va fatto decorrere dalla scadenza del termine per la riassunzione, momento in cui l'atto impositivo si consolida definitivamente; non trova invece applicazione la regola generale invocata dal ricorrente sull'effetto sospensivo della prescrizione. Ha inoltre dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, poiché la cartella, divenuta definitiva la pretesa fiscale, è censurabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'originario avviso di accertamento o al merito della pretesa sostanziale. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che la compensazione delle spese era stata motivata in modo meramente generico e non con l'indicazione esplicita di gravi ed eccezionali ragioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa rinviata alla CTR Sicilia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
La Corte distingue tra i diversi vizi deducibili in cassazione e richiede che ciascuna doglianza sia specificamente ricondotta al relativo parametro normativo; nel caso del n. 5, occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla motivazione o agli elementi istruttori.
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In caso di mancata riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, il processo si estingue e l'atto impositivo oggetto del giudizio si consolida definitivamente.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine di decadenza per la cartella va ricondotto, nel caso concreto, al momento di definitiva consolidazione della pretesa a seguito dell'estinzione del processo, non già alla precedente fase contenziosa ormai non più idonea a impedire la riscossione definitiva.
La Corte esclude l'applicazione della regola generale invocata dal ricorrente, perché nei crediti tributari incorporati nell'atto impositivo il consolidamento definitivo dell'atto dopo estinzione del processo segna il momento rilevante per la riscossione.
L'estinzione del processo produce effetti sul rapporto processuale, ma non consente di anticipare la prescrizione del credito fiscale rispetto alla definitiva consolidazione dell'atto impositivo.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La cartella di pagamento che segue un avviso di accertamento definitivo è impugnabile solo per vizi propri; non possono essere riproposte, tramite l'impugnazione della cartella, contestazioni relative all'atto impositivo ormai definitivo.
La compensazione delle spese richiede, nel testo ratione temporis applicabile, la presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
La censura del contribuente riguardava l'assunto superamento della misura sanzionatoria prevista dalla norma, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché attinente al merito della pretesa ormai definitiva.
art. 111 Cost.
È richiamato per affermare l'esigenza di economia processuale e ragionevole durata del processo, che può consentire la decisione nel merito sulle spese solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
La Corte richiama la possibilità di decidere nel merito la questione delle spese quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto; nel caso concreto, però, dispone il rinvio perché manca la cognizione degli elementi fattuali necessari.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, quando il giudizio si estingue per mancata riassunzione davanti al giudice di rinvio, l'atto impositivo oggetto del processo si consolida definitivamente e da quel momento l'Amministrazione può procedere alla riscossione in via definitiva.
- Il dies a quo della prescrizione o del termine di decadenza per la cartella collegata a un avviso di accertamento non definitivo va individuato nella scadenza del termine per riassumere il giudizio di rinvio, non nella data originaria dell'avviso o del ricorso introduttivo.
- La cartella di pagamento che segue un avviso di accertamento ormai definitivo non costituisce un nuovo atto impositivo: essa è impugnabile soltanto per vizi propri, non per contestazioni inerenti al merito della pretesa fiscale già cristallizzata.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificandone il contenuto, la fonte e la decisività; non è sufficiente una critica cumulativa o generica alla motivazione.
- La compensazione delle spese nel regime applicabile richiede una motivazione esplicita e specifica sulle gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano; formule generiche o stereotipate non sono sufficienti.
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