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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28048/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2002, con cui l’Amministrazione aveva recuperato a tassazione maggiori redditi imputando alla contribuente utili extracontabili ritenuti distribuiti da una società a ristretta compagine, di cui la stessa risultava titolare dell’intera partecipazione e amministratrice formale. I giudici di merito avevano annullato l’atto, ritenendo provata l’estraneità della contribuente alla gestione sociale, qualificandola come mero prestanome di un terzo, e comunque rilevando che l’Ufficio non aveva fornito ulteriori elementi idonei a sorreggere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 5 d.P.R. 917/1986, dell’art. 38, comma 3, d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base deriverebbe già dalla ristrettezza della compagine e non richiederebbe ulteriori prove di effettiva traslazione dei ricavi; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 37 d.P.R. 600/1973, assumendo che la qualità di mero prestanome non sarebbe idonea a escludere l’imposizione in capo al soggetto formalmente titolare del reddito.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome e ciascuna da sola sufficiente: da un lato l’accertata estraneità della contribuente alla gestione societaria e la sua qualità di prestanome; dall’altro l’assenza di prova, da parte dell’Ufficio, dell’effettiva distribuzione alla contribuente dei maggiori utili extracontabili. La Corte ha ritenuto che il secondo motivo non colpisse la prima ratio, perché fondato su una lettura dell’art. 37 d.P.R. 600/1973 non pertinente rispetto alla motivazione della CTR; ha inoltre affermato che la giurisprudenza consolidata ammette la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base, ma questa può essere vinta con la prova dell’estraneità alla gestione o della mancata percezione degli utili. Poiché la censura sulla prima ratio è risultata infondata, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse rispetto alla seconda ratio. L’Agenzia è stata condannata alle spese, senza applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la natura pubblica della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata utilizzata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa impositiva sui redditi imputati al socio.

  • art. 38, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente come base normativa dell’accertamento sintetico/induttivo, ma non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte ha ritenuto che l’onere di prova della distribuzione o della sua esclusione segua i principi consolidati in tema di presunzione di utili extracontabili.

  • art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte ha precisato che la norma serve a fondare la pretesa nei confronti dell’interponente/titolare effettivo del reddito, ma non disciplina la pretesa verso l’interposto; nel caso concreto, il motivo era comunque non pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso la sua applicazione in ragione della soccombenza di una amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, salvo prova contraria del contribuente circa l’accantonamento o il reinvestimento dei maggiori ricavi.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può essere superata anche mediante la dimostrazione dell’estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria, quando tale estraneità risulti da un accertamento di fatto del giudice di merito.
  • Il socio-amministratore di una società a ristretta base non può limitarsi ad allegare la presenza di un amministratore di fatto: per vincere la presunzione deve dimostrare che gli utili extracontabili non gli sono stati distribuiti perché sottratti dal soggetto gestore di fatto.
  • Quando la sentenza d’appello si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione deve investire tutte le rationes; l’omessa o infondata censura di una di esse rende inammissibili le doglianze sulle altre per difetto di interesse.
  • La censura per violazione di legge non può trasformarsi in una contestazione del giudizio di fatto del giudice di merito, se la decisione impugnata si basa su un accertamento fattuale non specificamente attaccato nei limiti del vizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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