Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/01/2025 n. 498 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento per il 2011 e il 2012. Per il 2011 l’Ufficio aveva contestato, tra l’altro, rimanenze finali non contabilizzate per € 1.229.195,31 e provvigioni indeducibili per € 580.000,00, oltre a consulenze tecniche per € 5.600,00; erano state irrogate sanzioni, inizialmente pari a € 659.561,40 e poi ridotte in autotutela a € 304.226,00. La società contestava l’applicazione dell’art. 93 TUIR alle commesse protrattesi oltre l’anno, pur previste contrattualmente come infrannuali, i calcoli dell’Ufficio e le sanzioni. L’Agenzia, con ricorso incidentale, contestava l’annullamento del recupero relativo alle provvigioni, sostenendo che non fossero provate l’effettività e l’inerenza delle prestazioni e che fosse stato violato l’onere della prova. Per il 2012, l’accertamento riguardava IVA per € 37.800 su imponibile di € 180.000; la società aveva chiesto la definizione agevolata.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio relativo al 2012, per cessazione della materia del contendere conseguente alla definizione agevolata e ai versamenti effettuati. Per il 2011 ha rigettato il primo motivo della società: l’art. 93 TUIR si applica alle opere di durata effettiva ultrannuale, senza che rilevi se tale durata fosse stata pattuita o si sia verificata di fatto; la valutazione segue il criterio della percentuale di completamento. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, perché la CTR aveva omesso di pronunciarsi sui conteggi delle rimanenze e sulla contestazione delle sanzioni, rinviando su tali questioni. Ha rigettato integralmente il ricorso incidentale dell’Agenzia: la CTR aveva valutato logicamente le prove dell’effettività delle prestazioni e la censura dell’Ufficio mirava, inammissibilmente, a ottenere una diversa valutazione del merito. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 93 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Si applica nella fattispecie l'art. 93 t.u.i.r. che quale presupposto di applicazione prevede la durata ultrannuale dell'opera senza distinguere tra durata ultrannuale pattuita dalle parti o verificatasi di fatto e l'intervenuto pagamento dei corrispettivi su più anni in relazione al parziale compimento dell'opera.

    Per le opere la cui esecuzione supera effettivamente i dodici mesi, il criterio dell’art. 93 si applica anche se il contratto prevedeva una durata inferiore e il prolungamento si è verificato in concreto. Le rimanenze sono valutate in base ai corrispettivi e all’avanzamento dell’opera nei diversi esercizi.

  • Art. 92 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Il primo motivo di ricorso è infondato. Si applica nella fattispecie l'art. 93 t.u.i.r. che quale presupposto di applicazione prevede la durata ultrannuale dell'opera senza distinguere tra durata ultrannuale pattuita dalle parti o verificatasi di fatto e l'intervenuto pagamento dei corrispettivi su più anni in relazione al parziale compimento dell'opera.

    La disciplina ordinaria delle rimanenze invocata dalla società non prevale quando la commessa ha durata effettiva ultrannuale: in tale situazione si applica la disciplina specifica dell’art. 93.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    La sentenza impugnata nulla osserva circa la questione dei conteggi operati dall'Ufficio e circa la doglianza relativa all'applicazione del trattamento sanzionatorio, in sostanza omettendo la pronuncia.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. L’omissione su questioni autonome, come la correttezza dei conteggi e l’applicabilità delle sanzioni, comporta la cassazione con rinvio.

  • Art. 109, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Come rilevato la sentenza ha operato una corretta ripartizione dell'onere probatorio, addossando alla società contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva realizzazione e l'effettivo pagamento delle prestazioni, sicché non merita la censura avanzata dalla parte ricorrente in via incidentale.

    Per dedurre i costi, il contribuente deve provare l’effettiva realizzazione e il pagamento delle prestazioni. Nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto corretta la ripartizione dell’onere probatorio effettuata dalla CTR e non ha riesaminato la valutazione di merito delle prove.

  • Art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Come rilevato la sentenza ha operato una corretta ripartizione dell'onere probatorio, addossando alla società contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva realizzazione e l'effettivo pagamento delle prestazioni, sicché non merita la censura avanzata dalla parte ricorrente in via incidentale.

    Nel rigettare la censura dell’Agenzia, la Corte ha confermato che la contribuente doveva dimostrare l’effettività delle prestazioni poste a fondamento della detrazione; la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, se logicamente motivata, non è riesaminabile in Cassazione.

  • Art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Considerata la concorde indicazione delle parti, quanto all'accertamento riferito all'anno di imposta 2012 e cioè quello recante n. (Omissis), va dichiarata cessata la materia del contendere con conseguente parziale estinzione del giudizio.

    Quando, per la controversia definita, viene meno la materia del contendere e le parti concordano sulla relativa definizione, il giudizio si estingue limitatamente all’accertamento interessato.

  • Art. 1, commi 186 e seguenti (in particolare commi 186-203), della legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Considerata la concorde indicazione delle parti, quanto all'accertamento riferito all'anno di imposta 2012 e cioè quello recante n. (Omissis), va dichiarata cessata la materia del contendere con conseguente parziale estinzione del giudizio.

    La definizione agevolata della lite pendente, accompagnata dai versamenti previsti e riconosciuta dalle parti, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio per la controversia definita.

Massime di principio

  • Per le commesse che superano effettivamente i dodici mesi si applica l’art. 93 TUIR anche se il contratto prevedeva una durata infrannuale: rileva la durata concreta dell’opera, non soltanto quella pattuita.
  • Nelle opere ultrannuali, la valorizzazione delle rimanenze segue il criterio della percentuale di completamento, ripartendo i ricavi e l’utile tra gli esercizi in proporzione ai lavori eseguiti.
  • Il giudice deve pronunciarsi su ogni eccezione autonoma ritualmente proposta. Se omette di esaminare contestazioni sui calcoli o sulle sanzioni, la decisione può essere cassata con rinvio per l’esame di quei punti.
  • La deduzione dei costi e la detrazione IVA richiedono la prova dell’effettività delle prestazioni; una volta valutate le prove dai giudici di merito con motivazione logica e coerente, la Cassazione non può sostituire una diversa valutazione fattuale.
  • La definizione agevolata della controversia e i relativi versamenti possono estinguere il giudizio limitatamente all’accertamento e al periodo d’imposta oggetto della definizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.