Sentenza del 08/01/2025 n. 320 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una cartella IRES, emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione relativa al 2007, per il tardivo versamento dell’imposta dichiarata. L’INPS sosteneva, con i primi due motivi, che l’I.P. fosse esente dall’IRES perché equiparato per legge all’Amministrazione dello Stato e perché svolgeva attività esclusivamente previdenziale e assistenziale. Con il terzo motivo denunciava illogicità della motivazione della CTR e ultrapetizione, sostenendo che il giudice d’appello avesse ecceduto i motivi dell’Agenzia. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso dell’ente; la CTR del Lazio aveva riformato tale decisione e respinto il ricorso introduttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: i primi due motivi sono infondati, perché l’equiparazione dell’I.P. all’Amministrazione dello Stato prevista dalla disciplina istitutiva non comporta un’esenzione IRES generale, anche alla luce dell’abrogazione delle agevolazioni tributarie previgenti. La non commercialità prevista dall’art. 74, comma 2, TUIR riguarda l’attività previdenziale, assistenziale o sanitaria svolta dagli enti che possiedono i requisiti di legge, ma non esclude in assoluto l’imposizione sugli altri redditi; in particolare, i redditi fondiari e di capitale non beneficiano di tale esclusione. Il terzo motivo è inammissibile: non individua il fatto storico omesso, denuncia un vizio di illogicità non deducibile nei termini formulati e prospetta genericamente l’ultrapetizione senza precisare i redditi interessati. Confermata quindi la sentenza della CTR. L’INPS è stato condannato alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in 4.900 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
L'art. 73, comma 1, lett. c) prevede siano soggetti a tale imposta gli "enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale".
Gli enti pubblici diversi da quelli espressamente esclusi dall’art. 74 TUIR rientrano tra i soggetti passivi IRES secondo i criteri previsti per gli enti non societari.
Art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Il comma 1 in particolare esclude dall'IRES gli organi e le amministrazioni dello Stato anche se dotati di personalità giuridica, con elencazione pacificamente ritenuta tassativa da questa Corte.
L’esclusione soggettiva dall’IRES opera solo per gli enti inclusi nell’elenco tassativo; l’equiparazione dell’I.P. all’Amministrazione dello Stato stabilita dalla sua disciplina istitutiva non basta a estendere l’esenzione alla nuova disciplina IRES.
Art. 74, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Per usufruire della decommercializzazione prevista dal comma 2 occorre quindi appartenere alla categoria degli enti pubblici ed essere istituiti esclusivamente al fine di svolgere attività previdenziali, assistenziali o sanitarie, dovendo nelle norme istitutive dell'ente pubblico essere esplicitato che il fine dello stesso ente sia soltanto quello di svolgere attività previdenziali, assistenziali o sanitarie con assoluta esclusione di altri fini.
La disposizione esclude dalla commercialità le attività istituzionali indicate solo se l’ente pubblico è stato istituito esclusivamente per svolgerle. Non configura un’esenzione generale dell’ente: gli altri redditi eventualmente imponibili restano assoggettati a imposta.
Art. 42 del D.P.R. n. 601/1973
Ciò premesso, in primo luogo, infatti, la tesi del ricorrente non tiene conto dell'art. 42 D.P.R. n. 601 del 1973 il quale prevede che "Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, comprese le norme che estendono in qualsiasi forma ad altri soggetti e agli atti da essi stipulati il trattamento tributario previsto per lo Stato e per gli atti stipulati dallo Stato".
La disciplina ha abrogato le precedenti disposizioni che estendevano a soggetti diversi dallo Stato il trattamento tributario statale, salvo le eccezioni previste dalla legge; l’equiparazione dell’I.P. non fonda quindi, di per sé, un’esenzione IRES.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
La censura è altresì inammissibile laddove deduce una motivazione illogica (vizio non deducibile ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nella formulazione vigente: vedi Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8054 secondo cui è deducibile solo la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione).
Nel regime vigente, il motivo consente di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera illogicità della motivazione; la censura deve inoltre indicare puntualmente il fatto asseritamente omesso.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando il ricorso è integralmente respinto, il giudice dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L’esenzione soggettiva da un’imposta va verificata sulla base dell’elenco previsto dalla disciplina tributaria applicabile: la natura pubblica dell’ente o la sua equiparazione ad amministrazione statale prevista da una normativa precedente non estende automaticamente l’esenzione.
- La non commercialità di una specifica attività istituzionale non equivale all’esenzione dell’ente da ogni imposizione. Occorre distinguere l’attività agevolata dagli altri redditi, che possono restare imponibili secondo le regole ordinarie.
- Per applicare la decommercializzazione dell’art. 74, comma 2, lett. b), TUIR, l’ente pubblico deve essere stato istituito esclusivamente per le attività previdenziali, assistenziali o sanitarie indicate; inoltre, la disposizione non sottrae automaticamente a imposizione redditi di diversa natura, come quelli fondiari o di capitale.
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è sufficiente lamentare una motivazione illogica: occorre indicare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e non esaminato. Anche la denuncia di ultrapetizione deve specificare in modo concreto l’errore processuale dedotto.
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