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Sentenza

Sentenza del 09/01/2025 n. 834 - Corte di Cassazione

Penale tributario - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - Profitto confiscabile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca in relazione al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000). I motivi principali: (i) contestazione che la cessione di rami d'azienda a società interamente partecipate non costituisca per sé atto fraudolento; (ii) deduzione che il reato non possa essere contestato al sostituto d'imposta ma solo al "contribuente" che realizza il presupposto d'imposta; (iii) censura della quantificazione del profitto e dell'entità del sequestro, ritenuto sproporzionato rispetto all'ammontare del debito tributario ed eccedente il valore del credito dell'amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi (confermando il fumus del reato, ritenendo che la cessione potesse essere fraudolenta alla luce degli elementi fattuali e che la nozione di "chiunque" nell'art. 11 consenta di includere anche i sostituti d'imposta), ma ha accolto il terzo motivo nei termini di valutazione: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'entità del sequestro e ha rinviato al Tribunale di Mantova per nuovo esame. La Corte ha affermato che il profitto confiscabile del reato di sottrazione fraudolenta va individuato nel "valore dei beni idonei a fungere da garanzia" per l'Amministrazione finanziaria e che tale valore deve essere calcolato con i criteri della riscossione coattiva (in particolare richiamando art. 77 D.Lgs. n. 602/1973 per gli immobili e art. 517 c.p.c. per i mobili), tenendo conto anche dell'intero debito erariale comprensivo di sanzioni e accessori. Ne consegue che il sequestro deve essere parametrato alla effettiva entità del profitto confiscabile e non può eccedere o rimanere privo di adeguata correlazione con il credito erariale; inoltre non è ammissibile mantenere il sequestro finalizzato all'ablazione in caso di adempimento integrale del debito o di annullamento della cartella con conseguente sgravio.

Norme richiamate

  • art. 11 D.Lgs. n. 74/2000

    Disciplina il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; la formulazione attuale usa il termine "chiunque", il che consente di riferire la fattispecie sia al contribuente sia, ove ricorrano le condizioni, al sostituto d'imposta.

  • art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000

    Consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente nei reati tributari; applicato nel caso per disporre il sequestro dei beni considerati profitto del reato.

  • art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000

    Regola l'omesso versamento di ritenute alla fonte; nel caso la fattispecie contestata (omesse ritenute) è stata considerata come debito tributario oggetto della condotta fraudolenta.

  • art. 77, comma 1, D.Lgs. n. 602/1973

    "decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede"

    Utilizzato come parametro per valutare il valore degli immobili ai fini della misura del sequestro come garanzia per il credito erariale.

  • art. 517, comma 1, cod. proc. civ.

    "il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà"

    Richiamato per determinare il valore presunto di realizzo dei beni mobili ai fini della quantificazione del profitto confiscabile.

  • art. 49, comma 2, D.P.R. n. 602/1973

    Richiamo alla disciplina generale dell'espropriazione forzata applicabile alla riscossione erariale; giustifica l'uso dei parametri civilistici/procedurali per la stima dei beni.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Prevede il sequestro preventivo; la norma è stata invocata quale base procedurale per la misura cautelare reale disposta.

  • art. 97 D.P.R. n. 601/1973 (abrogato)

    Richiamato solo storicamente: la sua abrogazione e la diversa formulazione normativa hanno influito sull'interpretazione soggettiva dell'autore del reato (da "contribuente" a "chiunque").

Massime di principio

  • Il "profitto" confiscabile per il reato di sottrazione fraudolenta va inteso come il valore dei beni idonei a garantire il recupero del credito erariale (cioè il valore utile all'Erario per la soddisfazione del credito), non come mera sommatoria nominale delle imposte evade.
  • Per quantificare quel valore si devono utilizzare i criteri della riscossione coattiva: per gli immobili si rinvia ai parametri dell'art. 77 D.Lgs. n. 602/1973; per i beni mobili si applicano i criteri di presumibile realizzo richiamati dall'art. 517 c.p.c. (valore realizzabile fino al credito aumentato della metà).
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere proporzionato all'effettivo profitto confiscabile e può essere revocato o non mantenuto se il debito è integralmente adempiuto o se la cartella viene annullata con conseguente sgravio.
  • La cessione di rami d'azienda a società controllate è lecita in astratto, ma può integrare atti fraudolenti se risultano elementi concreti di artificio, inganno o stratagemma volti a rendere inefficace la procedura di riscossione (es.: conoscenza del debito, tempistica delle operazioni, mancato trasferimento del debito, svuotamento patrimoniale).
  • La nozione di autore contemplata da art. 11 ("chiunque") consente di includere anche il sostituto d'imposta quando, in concreto, la sua condotta rientri nelle fattispecie contestate (es.: omesso versamento di ritenute), pertanto la qualificazione soggettiva non è limitata al solo 'contribuente' nel senso stretto.
  • Nella determinazione del profitto vanno considerati, oltre al capitale principale, gli accessori esigibili e le sanzioni correlate, per non sottostimare l'effettiva posta erariale recuperabile.

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