Sentenza del 09/01/2025 n. 429 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Ricorso avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza del 30.06.2022 per il rimborso IRES relativo all'IMU pagata sugli immobili strumentali per gli anni d'imposta 2019 e 2020 (importo richiesto € 19.824,00 oltre interessi). La società deduce che l'IMU versata è costo inerente e quindi integralmente deducibile dall'imponibile IRES, contestando la legittimità delle norme che limitavano o escludevano la deducibilità e richiamando, tra l'altro, la sentenza della Corte Costituzionale n. 262/2020 che aveva dichiarato l'illegittimità dell'indeducibilità totale prevista per il 2012. In via subordinata la ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, D.lgs. n. 23/2011 nelle versioni vigenti per i periodi d'imposta interessati. L'Agenzia ha eccepito la mancata produzione delle scritture contabili e la mancata identificazione degli immobili e ha contestato la portata della sentenza costituzionale, ritenendo non censurata la versione successiva della norma che prevedeva deducibilità parziale.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso: ha dichiarato illegittimo il diniego e ha condannato la resistente al rimborso delle somme versate a titolo di IMU per gli anni d'imposta 2019 e 2020. La pronuncia motiva che l'IMU sugli immobili strumentali è un onere fiscale inerente, certo e determinato e, non essendo imposta sul reddito né soggetta a rivalsa, deve concorrere alla formazione del reddito netto ai sensi dell'art. 75 TUIR; l'art. 99 TUIR detta soltanto la disciplina di imputazione temporale e non esclude la deducibilità (salvo le eccezioni espressamente previste: imposte sui redditi e tributi con diritto di rivalsa). Il giudice utilizza inoltre l'analogia con la TASI (riconosciuta deducibile) a sostegno della coerenza della deducibilità dell'IMU. Per la complessità della materia le spese sono compensate.
Norme richiamate
L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II, per le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73.
Il giudice interpreta l'art. 75 come principio generale che impone di considerare nella determinazione del reddito netto tutti i costi inerenti all'attività d'impresa; la deducibilità degli oneri fiscali inerenti rientra in tale regola generale.
"Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento."
L'art. 99 viene inteso come norma di imputazione temporale e di esclusione limitata (imposte sul reddito e tributi con rivalsa). Non è fonte che impedisca la deducibilità sostanziale dell'IMU quando questa è inerente, certa e determinata.
art. 14, comma 1, D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Prevedeva, nella versione impugnata per taluni periodi, l'indeducibilità totale dell'IMU (nella versione riferita al 2012).
La Corte costituzionale con sentenza n. 262/2020 ha dichiarato l'illegittimità della disposizione nella versione che escludeva totalmente la deducibilità per il 2012; il giudice territoriale valuta che, anche rispetto alle successive versioni parzialmente deducibili, il principio di deducibilità dei costi inerenti (art. 75) giustifica il riconoscimento della deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 262/2020
La sentenza ha dichiarato incostituzionale la previsione di indeducibilità totale dell'IMU nella versione applicabile al 2012; il giudice la richiama come elemento che ha inciso sulla valutazione della legittimità delle limitazioni alla deducibilità, pur valutando complessivamente anche i principi del TUIR.
Trattamento fiscale della TASI (normativa e prassi)
Usata come parametro di confronto: la TASI sugli immobili strumentali è riconosciuta pienamente deducibile a fini IRES; la sostanziale analogia di presupposto e natura con l'IMU rafforza la conclusione sulla deducibilità di quest'ultima.
Massime di principio
- L'IMU versata sugli immobili strumentali può essere considerata costo inerente e quindi deducibile integralmente dall'IRES se è collegata all'attività d'impresa, certa nell'an e determinata nel quantum e non costituisce imposta sul reddito né è soggetta a rivalsa.
- L'art. 75 TUIR stabilisce il principio generale della deducibilità dei costi inerenti nella determinazione del reddito netto; l'art. 99 TUIR disciplina l'imputazione temporale e delimita solo due deroghe (imposte sul reddito e tributi con rivalsa). Le deroghe vanno interpretate restrittivamente.
- Le sentenze di incostituzionalità possono influire sul diritto al rimborso per periodi antecedenti; tuttavia va sempre verificata la versione normativa ratione temporis applicabile al periodo d'imposta controverso.
- In fase amministrativa e processuale il contribuente deve documentare la sussistenza, l'inerenza e la determinazione dell'IMU (scritture contabili, identificazione degli immobili). L'omessa produzione di documentazione può essere eccepita dall'Agenzia e influire sull'esito.
- È utile confrontare il trattamento di imposte assimilabili (es. TASI) per argomentare la coerenza dell'interpretazione fiscale; analogie di presupposto e natura rafforzano la richiesta di pari trattamento.
- In caso di diniego o silenzio-rifiuto la via giudiziaria può ottenere il riconoscimento del rimborso; la complessità delle questioni può giustificare la compensazione delle spese di lite.
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