Sentenza del 09/01/2025 n. 500 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso delle imposte connesse ai dividendi percepiti da società residenti in altri Paesi UE, lamentando che, per gli anni d’imposta 2002 e 2003, il regime degli artt. 14 e 15 del TUIR riservasse ai dividendi esteri un trattamento deteriore rispetto a quello dei dividendi di fonte italiana, in violazione della libertà di circolazione dei capitali e dei principi di non discriminazione UE. La domanda originaria quantificava il rimborso in via principale in Euro 3.834.246,08 e, in subordine, in Euro 3.363.320,62, oltre interessi; in primo grado fu dichiarata cessata la materia del contendere per Euro 3.154.654,00 e il ricorso fu accolto per il resto. L’Agenzia appellò e la CTR della Toscana, con sentenza n. 710/4/2022 del 20 maggio 2022, accolse l’appello. In cassazione UnipolSai ha articolato tre motivi: il primo per violazione degli artt. 18, 63 e 65 TFUE e degli artt. 14 e 15 TUIR; il secondo per violazione degli artt. 96 e 96-bis TUIR, contestando che il regime di esenzione dei dividendi eliminasse la discriminazione; il terzo, subordinato, per omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la disciplina applicabile agli anni 2002 e 2003 è incompatibile con i principi UE quando il trattamento previsto dall’art. 14 TUIR per i dividendi italiani è fiscalmente più vantaggioso di quello accordato dall’art. 15 TUIR ai dividendi percepiti da società italiane da società estere. La differenza non è giustificata dalla disciplina degli artt. 96 e 96-bis TUIR né dalla diversità dei sistemi fiscali nazionali; la doppia imposizione e la disparità di trattamento sono questioni distinte. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti: non è quindi stato deciso nel merito il quantum finale del rimborso.
Norme richiamate
Articoli 18, 63 e 64 TFUE (già articoli 12, 56 e 58 TCE)
con riguardo alla versione ratione temporis applicabile agli anni di imposta 2002 e 2003, ove l'applicazione del trattamento fiscale dei dividendi percepiti da società italiane previsto dall'art. 14 t.u.i.r., conduca ad un risultato fiscalmente più vantaggioso rispetto a quello riconosciuto dall'applicazione dell'art. 15 t.u.i.r. per la tassazione dei dividendi percepiti da società stabilite all'estero, il diverso migliore trattamento garantito dall'art. 14, si pone in contrasto con i principi di non discriminazione e di libertà di circolazione dei capitali come emergenti dagli artt. 18, 63 e 64 TFUE (già articoli 12, 56 e 58 TCE).
Per gli anni d’imposta considerati, un trattamento interno più favorevole per i dividendi nazionali rispetto a quello applicabile ai dividendi esteri costituisce una restrizione discriminatoria alla circolazione dei capitali quando produce un risultato fiscale più vantaggioso per i primi.
Articolo 14 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo pro tempore vigente
Detta disposizione era applicabile esclusivamente ai dividendi distribuiti da società ed enti residenti nel territorio dello Stato ed aveva lo scopo di eliminare la doppia imposizione economica su tali redditi evitando che fossero tassati la prima volta in capo alla società distributrice in quanto utili e una seconda volta in capo al percettore di tali utili una volta distribuiti sotto forma di dividendi.
Il credito d’imposta previsto dall’art. 14 operava per i dividendi distribuiti da società residenti e mirava a neutralizzare la doppia imposizione economica; il vantaggio così riconosciuto non può essere negato ai dividendi esteri se ne deriva una disparità fiscale incompatibile con il diritto UE.
Articolo 15 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo pro tempore vigente
Tale disposizione attribuiva, quindi, al soggetto percettore di dividendi distribuiti da società estere residente in Italia un credito limitato alle sole imposte da lui pagate a titolo definitivo all'estero e dunque un credito pari alle ritenute subite all'estero sui dividendi in uscita in base alla normativa dello Stato della fonte o alle convenzioni stipulate dall'Italia contro le doppie imposizioni.
Il credito dell’art. 15 riguardava le imposte estere definitive pagate dal percettore, come le ritenute sui dividendi, e non replicava il credito dell’art. 14 relativo all’imposta sugli utili assolta dalla società distributrice; se il risultato è meno favorevole per i dividendi esteri, sussiste la disparità censurata.
Articoli 96 e 96-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo pro tempore vigente
l'eliminazione della disparità di trattamento tra società percipienti in ambito UE o SEE rispetto alle percipienti italiane si pone su di un piano diverso rispetto a quello della eliminazione della doppia imposizione, tanto che la stipulazione, da parte dello Stato membro, di una convenzione finalizzata ad elidere, o quantomeno limitare, quest'ultimo fenomeno potrebbe lasciare integra la disparità di trattamento, allorquando la società percipiente in altro Stato membro non abbia modo di compensare in tale Stato l'imposta pagata in Italia a mezzo di ritenuta
La riduzione o l’eliminazione della doppia imposizione non risolve necessariamente la distinta questione della disparità di trattamento tra dividendi nazionali ed esteri; le misure di esenzione o le convenzioni contro le doppie imposizioni non bastano se permane un trattamento deteriore per il percettore di dividendi UE.
Articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e articolo 62 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza impugnata è viziata nella misura in cui non si è attenuta ai principi di diritto definiti da questa Corte nell'interpretazione della disciplina interna come da conformarsi al diritto comunitario e, in accoglimento del primo motivo di ricorso, deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente.
La violazione dei principi di diritto applicabili nell’interpretazione della normativa tributaria interna in conformità al diritto UE giustifica la cassazione della decisione impugnata e il rinvio al giudice tributario di secondo grado.
Massime di principio
- Nel confrontare il trattamento fiscale di dividendi nazionali ed esteri, occorre considerare il risultato complessivo riconosciuto al percettore: se quello dei dividendi nazionali è più favorevole, può configurarsi una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
- La doppia imposizione economica sugli utili societari e la disparità di trattamento tra dividendi nazionali ed esteri sono problemi distinti: ridurre la prima non dimostra automaticamente che la seconda sia stata eliminata.
- La diversità tra sistemi tributari nazionali e la perdita di gettito non giustificano, da sole, un trattamento deteriore che ostacoli gli investimenti transfrontalieri.
- La decisione di cassazione fissa il principio giuridico ma non determina definitivamente il rimborso spettante: il giudice di rinvio deve riesaminare la causa e regolare le spese, tenendo conto del principio affermato.
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