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Sentenza

Sentenza del 09/01/2025 n. 499 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva accertato, per il periodo d’imposta 2013, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e l’omessa dichiarazione dei proventi derivanti dalla locazione non registrata di numerosi immobili. In via induttiva aveva determinato un reddito imponibile di 225.541 euro. La contribuente impugnò l’accertamento, ma la Commissione tributaria provinciale di Roma dichiarò inammissibile il ricorso perché non risultava notificato e depositato l’atto notificato. La CTR del Lazio respinse l’appello. In Cassazione A.A. ha dedotto: 1) un vizio della motivazione della sentenza d’appello, sostenendo che la pronuncia di primo grado avesse rilevato la nullità, non l’omissione, della notifica e che l’Ufficio si fosse costituito; 2) la violazione delle norme sulla sanatoria delle nullità, sostenendo che l’eventuale vizio di notifica fosse stato sanato dalla costituzione dell’Agenzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: la pronuncia di primo grado aveva rilevato che non era stato prodotto alcun atto notificato, ma soltanto il ricorso depositato presso la Commissione; la censura, inoltre, riguardava una questione giuridica e non un fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Anche il secondo motivo è infondato: non risultavano né la consegna dell’atto né il deposito presso la Commissione tributaria dell’atto notificato, richiesto dall’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 546/1992. Non si trattava quindi di una mera irregolarità o nullità sanabile per costituzione dell’Ufficio: erano assenti gli elementi essenziali della notifica relativa all’accertamento impugnato; le notifiche effettuate riguardavano invece tre volte un diverso accertamento e un diverso anno d’imposta. È rimasta pertanto ferma l’inammissibilità del ricorso originario, senza esame del merito dell’accertamento. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.600 euro oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Decisione assunta il 29 novembre 2024 e depositata il 9 gennaio 2025.

Norme richiamate

  • Art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L' art. 21 del D.Lgs. 546/1992 prevede espressamente che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

    Il ricorso tributario deve essere proposto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato; la pronuncia ha confermato l’inammissibilità del ricorso originario per la mancata dimostrazione della notifica.

  • Art. 22, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Non solo è mancata la consegna dell'atto, con inesistenza della notifica, ma è mancato il deposito presso la Commissione tributaria provinciale dell'atto notificato ai sensi dell' art. 22 , comma 1, D.Lgs. 546 1992 .

    Nel giudizio tributario il ricorrente deve depositare l’atto notificato. La costituzione dell’ente resistente non sostituisce, nel caso deciso, la mancanza della prova della notificazione e del deposito dell’atto riferito all’accertamento impugnato.

  • Art. 156, terzo comma, c.p.c.

    La sanzione della inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e la perentorietà del termine determina la indisponibilità ad opera delle parti anche ai fini di una eventuale sanatoria con la conseguente inapplicabilità dell' art. 156 cod. proc. civ..

    Secondo la motivazione della CTR, condivisa dalla Cassazione, la sanatoria prevista dall’art. 156 c.p.c. non opera per superare l’inammissibilità derivante dal mancato rispetto del termine perentorio e, nel caso concreto, non rimedia alla mancanza degli elementi essenziali della notifica e del deposito dell’atto.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    In tal senso, si consideri che in tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell' art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c. - nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 - il vizio relativo all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve essere riferito ad un "fatto", da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass 03/10/2018, n. 24035 del 03/10/2018).

    Il vizio motivazionale previsto da questa disposizione deve riguardare un fatto storico, non una questione giuridica. La contestazione della ricorrente circa la qualificazione della notifica non integrava quindi, in sé, l’omesso esame di un fatto decisivo.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, il giudice dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario non basta depositare il ricorso: occorre poter dimostrare la notifica alla controparte e depositare l’atto notificato secondo le modalità previste. La mancanza di tale documentazione può comportare l’inammissibilità senza esame del merito.
  • La costituzione dell’ente resistente non sana automaticamente ogni difetto di notificazione: va distinto un vizio formale di una notifica effettivamente eseguita dalla totale mancanza degli elementi essenziali o dalla notifica di un atto diverso.
  • Una notifica relativa a un diverso accertamento o a un diverso periodo d’imposta non dimostra la notifica dell’atto effettivamente impugnato.
  • In Cassazione, una censura formulata come vizio motivazionale deve identificare un fatto storico decisivo non esaminato; la contestazione della qualificazione giuridica adottata dal giudice non è sufficiente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

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