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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33354/2025 del 20/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno 2017 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori imponibili IRES e IRAP e una minore IVA detraibile, ritenendo che i rapporti commerciali intercorsi con 21 società fossero inseriti in una frode fiscale riconducibile a società prive di reale organizzazione aziendale. In primo grado e in appello il ricorso era stato respinto. In cassazione la contribuente deduceva, con due motivi, la violazione delle norme sull'IVA e sul principio di neutralità fiscale, sostenendo che l'acquirente di beni tra soggetti passivi avrebbe sempre diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte anche se il fornitore non l'avesse versata all'erario; inoltre lamentava la violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, assumendo che la Corte di merito avesse illegittimamente posto a suo carico la prova dell'incolpevole ignoranza della frode, mentre avrebbe dovuto essere l'Agenzia a provare la partecipazione o la consapevolezza della frode da parte del cessionario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che in materia di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in una frode carosello, incombe sull'Ufficio dimostrare, anche per presunzioni, che il cessionario sapesse o dovesse sapere dell'evasione; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare di avere adottato la massima diligenza esigibile per evitare di essere coinvolto nella frode. Nel caso concreto, la Corte ha richiamato gli elementi valorizzati dal giudice di merito per escludere la buona fede della società acquirente: pagamenti anticipati e spesso a soggetti diversi dal fornitore, recentissima apertura delle imprese cedenti, prezzi sottocosto, assenza di una struttura organizzativa e circolazione del carburante direttamente dalle società detentrici alla contribuente senza passare per il venditore formale. Ha inoltre precisato che l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non introduce un onere probatorio più gravoso per l'Amministrazione rispetto ai principi già vigenti e che la questione della neutralità dell'IVA non muta l'esito, essendo stata esclusa la detrazione per la consapevole partecipazione alla frode. La contribuente è stata condannata alle spese di legittimità, a un'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 633/72

    richiamato dalla ricorrente come base del diritto di detrazione dell'IVA, ma ritenuto non निर्णisivo perché la detrazione può essere negata se l'operazione è inserita in una frode nota o conoscibile dal cessionario

  • art. 17 direttiva 77/388/CE

    invocato a sostegno del principio di neutralità IVA; la Corte ha ritenuto che non osti al diniego della detrazione quando sia accertata la consapevolezza della frode

  • art. 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE

    richiamato come norma armonizzata sulla detrazione IVA, ma non ritenuto sufficiente a superare l'accertata partecipazione/consapevolezza della frode

  • art. 41-bis d.P.R. 600/73

    base normativa del recupero a tassazione del maggior reddito imponibile

  • art. 54, comma 5, d.P.R. 633/72

    base normativa del recupero della minore IVA detraibile

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare la consapevolezza del cessionario e solo dopo grava sul contribuente la prova contraria

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione al ricorso alle presunzioni semplici a sostegno della prova della frode e della consapevolezza del cessionario

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la valutazione delle presunzioni semplici utilizzate per desumere la conoscenza o conoscibilità della frode

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/92

    la Corte afferma che non introduce un onere probatorio diverso o più gravoso per l'Amministrazione e che, essendo norma sostanziale, si applica ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro di dedotta violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento di definizione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati e per la decisione conforme alla proposta

  • art. 299 c.p.c.

    richiamato per escludere che la liquidazione giudiziale sopravvenuta determini interruzione del giudizio di cassazione

  • art. 302 c.p.c.

    la Corte esclude la sua applicabilità nel giudizio di cassazione quanto agli adempimenti di prosecuzione da parte del curatore

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    fondamento della condanna della ricorrente al pagamento di somme ulteriori per la soccombenza e per il comportamento processuale valutato in sede di definizione accelerata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    comporta l'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in una frode, deve provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che il cessionario conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode usando l'ordinaria diligenza in relazione alla propria qualità professionale.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi oggettivi idonei a dimostrare la conoscenza o conoscibilità della frode, incombe sul contribuente l'onere di provare di aver adottato la massima diligenza esigibile per non essere coinvolto nell'operazione evasiva.
  • Il principio di neutralità dell'IVA non consente la detrazione quando l'operazione si inserisca in una frode della quale il cessionario sia consapevole o che avrebbe dovuto riconoscere con l'ordinaria diligenza.
  • Il giudice di legittimità non può essere investito di una rivalutazione del merito quando la censura mira a sostituire la propria lettura degli indizi e delle circostanze fattuali a quella compiuta dal giudice di merito.
  • L'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non modifica in senso più gravoso l'ordinario riparto dell'onere probatorio in materia tributaria e si applica ai giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore come norma sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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