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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33329/2025 del 20/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da tre rapporti di conto corrente con apertura di credito, poi estinti, intrattenuti da una società con un istituto di credito. La correntista sosteneva che la banca avesse applicato, senza valida pattuizione scritta o comunque in modo illegittimo, interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissioni di massimo scoperto, spese varie unilateralmente determinate e una regolamentazione delle valute non corretta. Chiedeva quindi la ripetizione delle somme asseritamente indebitamente versate. Il tribunale le aveva dato ragione in larga misura; la corte d'appello ha invece ridotto sensibilmente la somma riconosciuta, ritenendo prescritti gli addebiti anteriori al 4.1.1995 per difetto di prova, da parte della correntista, della natura ripristinatoria delle rimesse, e compensando la massa attiva con i saldi passivi degli altri conti. In cassazione la società ricorrente ha denunciato: 1) travisamento della prova e violazione degli artt. 115, 116, 61 e 62 c.p.c., assumendo che la CTU posta a base della sentenza d'appello fosse inattendibile per errori di calcolo e per il richiamo ad atti inesistenti; 2) violazione degli artt. 1852, 1823 e 1283 c.c., contestando che, in assenza di prova dell'affidamento, le rimesse fossero considerate solutorie e quindi idonee a far decorrere la prescrizione; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la corte territoriale preferito la seconda CTU a quella di primo grado senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la censura fosse inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., perché non riproduceva adeguatamente gli atti e i passaggi della CTU richiamati; comunque il vizio dedotto non integrava un travisamento della prova sindacabile nei termini prospettati, ma tendeva a sollecitare un riesame di merito. Quanto al secondo motivo, ha applicato i principi consolidati sull'onere di allegazione e prova in materia di ripetizione di indebito bancario e prescrizione delle rimesse, affermando che grava sul correntista la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse e, quindi, dell'esistenza dell'affidamento rilevante; ha inoltre ribadito che l'esistenza dell'apertura di credito può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio se emergente dagli atti. Il motivo è stato dichiarato inammissibile anche ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per le stesse ragioni di difetto di specificità e perché la scelta del giudice di merito di aderire alla seconda CTU non integrava, nel caso, un vizio denunciabile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 385, comma 4, c.p.c. per abuso del processo e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo come parametro della dedotta violazione per travisamento della prova e uso delle risultanze istruttorie

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo come norma sulla valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a un riesame del merito

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla consulenza tecnica

  • art. 62 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla consulenza tecnica

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la mancata riproduzione e specificazione degli atti e documenti richiamati rende inammissibili le censure fondate su di essi

  • art. 360, comma 1, nn. 3-4, c.p.c.

    utilizzato dalla ricorrente per formulare le prime due doglianze; la Corte ha escluso che i vizi dedotti vi rientrassero nei termini prospettati

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato in tema di revocazione per errore di fatto quale rimedio al travisamento del contenuto oggettivo della prova

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne ha escluso la ricorrenza nella specie

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il controllo sulla motivazione solo nei casi di motivazione apparente, mancante o incomprensibile

  • art. 1852 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ribadito che la prova dell'apertura di credito rileva ai fini della qualificazione delle rimesse e della prescrizione

  • art. 1823 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel confronto con la disciplina del conto corrente bancario

  • art. 1283 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la capitalizzazione trimestrale degli interessi

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    la censura è stata dichiarata inammissibile perché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata

  • art. 385, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativa per abuso del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo esame delle prove o di sostituzione della valutazione di merito compiuta dal giudice di appello.
  • Il travisamento della prova, quando riguardi il contenuto oggettivo del dato probatorio, non è ordinariamente deducibile come motivo di ricorso per cassazione; il relativo errore può rilevare, a seconda dei casi, come revocazione per errore di fatto o come vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
  • Le censure fondate su atti o documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne indica con precisione contenuto, localizzazione e riferimenti processuali necessari al controllo di legittimità.
  • In materia di ripetizione di indebito bancario, una volta eccepita la prescrizione dalla banca, grava sul correntista l'onere di provare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse contestate; l'esistenza di un'apertura di credito è elemento decisivo ai fini di tale qualificazione.
  • L'esistenza di un affidamento bancario rilevante ai fini della prescrizione può essere valorizzata dal giudice anche d'ufficio, se emergente dagli atti ritualmente acquisiti o dalle deduzioni difensive.
  • Quando il giudice di merito aderisca a una seconda consulenza tecnica d'ufficio contrastante con la prima, non è di per sé ravvisabile un vizio di motivazione se la seconda relazione consente di ricostruire il percorso logico seguito e di escludere la rilevanza degli elementi contrari.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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