Cassazione Civile, Ordinanza n. 33326/2025 del 20/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2005, emesso per un parziale versamento del tributo relativo ad alcuni terreni ritenuti dall'ente come imponibili, mentre la società contribuente li considerava pertinenze di cinque immobili già assoggettati a imposta. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo la motivazione insufficiente, perché nell'avviso non sarebbe stata indicata l'aliquota di riferimento e non sarebbe stata allegata la deliberazione comunale che l'aveva determinata. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione della disciplina sulla motivazione degli atti tributari, sostenendo che la delibera sull'aliquota non doveva essere allegata e che la contribuente conosceva comunque l'aliquota applicata; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avesse deciso su una diversa questione, trasformando la doglianza sulla mancata allegazione in contestazione dell'omessa indicazione dell'aliquota; (3) violazione del divieto di domande nuove in appello, perché la deduzione sull'omessa indicazione dell'aliquota sarebbe stata nuova; (4) omesso esame di un fatto decisivo, poiché l'aliquota risultava nel prospetto di calcolo allegato all'avviso; (5) motivazione apparente/illogica della sentenza per non avere considerato che l'aliquota era indicata anche nella documentazione richiamata; (6) violazione del contraddittorio/litisconsorzio, sostenendo che la società aveva contestato la rendita catastale senza evocare l'Agenzia del territorio.
La decisione
La Corte ha accolto i primi cinque motivi di ricorso e ha rigettato il sesto. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla CGT II del Lazio, in diversa composizione, perché esamini le ulteriori questioni rimaste assorbite o non decise: comunicazione di variazione catastale, natura pertinenziale dei terreni, eventuale obiettiva incertezza normativa ai fini delle sanzioni e riconoscimento di un versamento in acconto effettuato il 18 giugno 2005. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che l'avviso fosse sufficientemente motivato, poiché il prospetto di calcolo conteneva l'aliquota e la relativa delibera era richiamata nell'atto; ha inoltre escluso la novità della questione e ha negato la sussistenza di un litisconsorzio necessario con l'Agenzia del territorio nel giudizio relativo al solo avviso ICI.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di norme sostanziali in tema di motivazione dell'avviso ICI.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato invocato per denunciare errori processuali, ultrapetizione, motivazione apparente e violazione del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stato invocato per censurare l'omesso esame del fatto decisivo relativo all'indicazione dell'aliquota nel prospetto di calcolo.
art. 7 della L. n. 212 del 2000
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui gli atti amministrativi generali, come le delibere comunali richiamate nell'avviso, non sono soggetti ad obbligo di allegazione ai fini della motivazione.
artt. 6 e 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 504 del 1992
Richiamati dal ricorrente a sostegno della sufficienza motivazionale dell'avviso ICI e della disciplina del tributo.
art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 2001
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'atto comunale di determinazione dell'aliquota.
art. 5 del regolamento comunale ICI
Invocato dal ricorrente a supporto della tesi sulla validità del richiamo alla delibera comunale.
La Corte esclude che la CTR abbia pronunciato su una domanda diversa, poiché la questione dell'aliquota risultava già nel thema decidendum.
art. 57, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per sostenere l'inammissibilità per novità della questione, ma la Corte nega che vi fosse una domanda nuova.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato in relazione alla dedotta apparenza/illogicità della motivazione.
art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente per contestare il contraddittorio nel processo tributario.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa necessità di integrare il contraddittorio.
art. 59, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La Corte richiama il principio per cui la delibera comunale sui valori/parametri ICI ha contenuto generale e valore presuntivo, utilizzabile come indice di valutazione.
art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per escludere che, nel periodo anteriore alla modifica normativa, sussistesse litisconsorzio necessario tra Comune e Agenzia del territorio nel giudizio sull'avviso ICI.
Massime di principio
- In tema di ICI, l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando richiama la delibera comunale rilevante e contiene nel proprio corpo o nel prospetto allegato gli elementi necessari a comprendere il criterio di calcolo, inclusa l'aliquota applicata.
- Le delibere comunali di carattere generale richiamate nell'avviso tributario non devono essere necessariamente allegate, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale ex art. 7 della L. n. 212/2000.
- La censura di ultrapetizione o pronuncia su questione nuova è infondata se il tema oggetto della decisione risulta già introdotto dagli atti difensivi e documentali delle parti, anche quando la sentenza di merito ne dà una qualificazione diversa.
- Non è nuova, né inammissibile, la questione dell'aliquota quando essa emerge dal contenuto dell'avviso, dal prospetto di calcolo e dagli atti prodotti dalla stessa parte contribuente.
- Nel giudizio avente ad oggetto il solo avviso di accertamento ICI non sussiste litisconsorzio necessario con l'Agenzia del territorio per il solo fatto che la controversia sia collegata a profili catastali, ove il rapporto processuale sia radicato nei confronti dell'ente impositore e non si impugni direttamente l'atto catastale.
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