Cassazione Civile, Ordinanza n. 33327/2025 del 20/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2005, emesso per un asserito parziale versamento dell'imposta su alcuni terreni che la società contribuente riteneva pertinenze di cinque immobili per i quali aveva già pagato l'ICI. La CTR aveva annullato l'atto ritenendolo insufficientemente motivato, perché non vi sarebbe stata adeguata indicazione dell'aliquota applicata né allegazione della delibera comunale n. 64/2005 di determinazione dell'aliquota. Il Comune ha proposto sei motivi di ricorso: (1) violazione della disciplina sulla motivazione degli atti tributari e dell'ICI, sostenendo che non era necessario allegare la delibera e che la contribuente conosceva comunque l'aliquota; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe attribuito alla difesa avversaria una censura diversa, trasformandola in contestazione dell'omessa indicazione dell'aliquota; (3) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, deducendo l'inammissibilità per novità della questione; (4) omesso esame di un fatto decisivo, poiché nel prospetto di calcolo allegato all'avviso l'aliquota era espressamente riportata; (5) nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica; (6) violazione del contraddittorio per mancata evocazione dell'Agenzia del Territorio, sul presupposto che fosse stata contestata la rendita catastale. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi cinque motivi e infondato il sesto, valorizzando il fascicolo di merito da cui risultava che l'aliquota era riportata nel prospetto di calcolo dell'avviso e che il tema era già nel perimetro del giudizio. Ha inoltre escluso il litisconsorzio necessario con l'Agenzia del Territorio nel giudizio relativo al solo avviso ICI.
La decisione
La Corte ha accolto i primi cinque motivi di ricorso del Comune, ha rigettato il sesto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CGT II del Lazio, in diversa composizione, affinché esamini le ulteriori questioni rimaste assorbite o non decise: necessità della comunicazione di variazione catastale, natura pertinenziale dei terreni, eventuale incertezza normativa ai fini sanzionatori e imputazione di un acconto versato il 18 giugno 2005. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. La ratio della cassazione sta nell'erronea affermazione della CTR sulla insufficienza della motivazione dell'avviso e sulla supposta novità del tema dell'aliquota, essendo invece l'aliquota indicata nell'atto e il richiamo alla delibera comunale sufficiente ai fini motivazionali.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro della violazione di legge in relazione alla motivazione dell'avviso e alla disciplina ICI
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per i vizi di ultrapetizione, inammissibilità di domanda nuova, nullità della sentenza e violazione del contraddittorio
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'indicazione dell'aliquota nel prospetto di calcolo
richiamato dalla Corte e dalle parti in tema di motivazione degli atti tributari e di obbligo di allegazione degli atti richiamati
richiamato nel primo motivo quale norma relativa alla disciplina dell'ICI
art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 504 del 1992
richiamato nel primo motivo quale norma relativa alla disciplina dell'ICI
art. 124 d.lgs. n. 267 del 2001
richiamato nel primo motivo in relazione agli atti dell'ente locale
art. 5 regolamento comunale ICI
richiamato nel primo motivo quale fonte regolamentare locale
richiamato per dedurre che la CTR avrebbe pronunciato su un tema diverso da quello dedotto dalla contribuente
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per sostenere l'inammissibilità della nuova questione in appello
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica
richiamato come parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel sesto motivo come espressione del principio del contraddittorio nel processo tributario
richiamato nel sesto motivo per dedurre un preteso litisconsorzio necessario
art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato dalla Corte per spiegare il valore delle delibere comunali di determinazione dei valori venali delle aree edificabili e la loro efficacia presuntiva
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per escludere, nel caso concreto e ratione temporis, il litisconsorzio necessario con l'Agenzia del Territorio
citato per precisare che la disciplina del litisconsorzio obbligatorio è intervenuta successivamente e non ha portata retroattiva
art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446 del 1997
norma evocata nella giurisprudenza richiamata sul valore presuntivo delle delibere comunali relative ai valori delle aree edificabili
Massime di principio
- In tema di motivazione degli avvisi ICI, il richiamo in atto alla delibera comunale rilevante può essere sufficiente quando l'atto richiama un atto generale conoscibile dal contribuente e ne consente la comprensione del criterio impositivo; non è necessario allegare sempre la delibera se il contenuto essenziale è già reso percepibile dall'avviso e dalla documentazione ad esso unita.
- L'eventuale vizio di ultrapetizione o di novità della questione va valutato rispetto al contenuto degli atti introduttivi e del thema decidendum: se la questione dell'aliquota o del parametro di imposta emerge dagli atti di causa e dall'avviso impugnato, non si può parlare di questione nuova in sede decisoria.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il dato asseritamente trascurato risulti invece dal fascicolo di merito ed abbia inciso sulla decisione: in tal caso il vizio si risolve in un errore di valutazione del materiale istruttorio non nei limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
- Nel giudizio di impugnazione di un avviso ICI non sussiste litisconsorzio necessario con l'ente preposto alla rendita catastale solo perché l'atto impositivo si fonda sul presupposto catastale; il rapporto processuale resta radicato nei confronti dell'ente impositore, salvo una specifica impugnazione dell'atto catastale nei confronti del relativo soggetto legittimato.
- Le delibere comunali a contenuto generale in materia tributaria hanno valore indiziario/presuntivo e sono normalmente conoscibili dal contribuente; il contribuente che contesti il maggior tributo deve allegare elementi oggettivi contrari al parametro presunto dall'ente impositore.
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