Sentenza del 28/12/2018 n. 33580 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la cartella sotto molteplici profili: difetto di sottoscrizione del ruolo e della cartella, carenza di motivazione, mancata indicazione della data di consegna del ruolo e del responsabile del procedimento, uso di un modello non conforme, insufficiente motivazione per relationem, nonché indeterminatezza del calcolo degli interessi, dei compensi di riscossione e delle spese di notifica. In Cassazione ha inoltre chiesto la cessazione della materia del contendere, sostenendo che la pretesa relativa al 2003 era stata sgravata e quella relativa al 2004 era stata definita mediante rottamazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto la richiesta di cessazione della materia del contendere, ritenendo non provato l’integrale pagamento delle somme relative al 2004. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo e diversi altri motivi per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto integralmente gli atti necessari a consentire il controllo delle proprie censure. Gli ulteriori motivi sulla sottoscrizione del ruolo sono stati ritenuti infondati: la sottoscrizione del ruolo può essere sostituita dalla validazione informatica e l’assenza di sottoscrizione della cartella non comporta automaticamente nullità o annullabilità, in mancanza di una specifica sanzione di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato. R.S. è stato condannato a rimborsare a Equitalia Nord S.p.A. 5.000 euro per spese di giudizio, oltre al 15% per spese generali, accessori di legge e ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44
Il motivo fondato sulla presunta applicazione indebita della norma è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva riportato integralmente l’atto di appello, impedendo alla Corte di verificare la censura.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10, 12, 20 e 25
La Corte ha ritenuto che il ruolo non abbia autonomo rilievo esterno e che la sua sottoscrizione possa risultare dalla validazione informatica dei dati. L’omessa sottoscrizione della cartella o del ruolo non determina nullità in assenza di una specifica previsione legislativa. La cartella deve comunque consentire la comprensione della pretesa e dei relativi calcoli.
D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 156 del 2005
La validazione informatica centralizzata dei dati del ruolo è considerata equipollente alla sottoscrizione del ruolo.
D.P.R. n. 546 del 1992, art. 19
La cartella di pagamento è un atto impugnabile, ma le contestazioni relative ai suoi vizi devono essere specificamente dimostrate e formulate secondo le regole processuali applicabili.
L. n. 241 del 1990, art. 21-septies
La nullità dell’atto amministrativo non può essere affermata in via automatica per ogni irregolarità formale, ma richiede la ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge.
La motivazione della cartella deve rendere comprensibile la pretesa tributaria; tuttavia, nel giudizio di legittimità, la censura non può essere esaminata se il ricorrente non trascrive il contenuto dell’atto necessario per verificarla.
D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17 e D.M. 4 agosto 2000
Le contestazioni sul compenso del concessionario e sulle spese di riscossione devono essere specificamente documentate e non possono essere valutate in Cassazione senza la riproduzione degli elementi dell’atto impugnato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Art. 2697 c.c. e principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi allega un vizio deve fornire gli elementi per provarlo; nel ricorso per cassazione è necessario riportare o trascrivere le parti essenziali degli atti su cui la censura si fonda, altrimenti il motivo è inammissibile.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione materiale della cartella o del ruolo non comporta automaticamente la nullità: occorre una specifica previsione normativa oppure la prova che l’atto non provenga dall’ente competente.
- La validazione informatica dei ruoli può essere considerata equivalente alla sottoscrizione tradizionale, purché l’atto sia riconducibile all’amministrazione titolare del credito.
- Le contestazioni sulla motivazione della cartella, sul modello utilizzato e sui calcoli di interessi, aggio e spese devono essere accompagnate dalla riproduzione precisa dell’atto e dei dati contestati, soprattutto in Cassazione.
- La definizione agevolata o la rottamazione non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere: deve essere provato l’effettivo e integrale pagamento o l’estinzione della pretesa oggetto del giudizio.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a richiamare genericamente gli atti dei precedenti gradi di giudizio; deve indicare e trascrivere gli elementi indispensabili per consentire alla Corte il controllo senza ricostruire autonomamente il processo.
- In assenza di una sanzione espressa di nullità, le irregolarità formali dell’atto tributario rilevano solo se incidono concretamente sulla riferibilità dell’atto, sulla comprensione della pretesa o sul diritto di difesa.
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