Cassazione Civile, Ordinanza n. 32393/2025 del 12/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal disconoscimento, in sede di avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, della detassazione del reddito d'impresa prevista dalla c.d. Tremonti ambiente per investimenti ambientali. Il contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado l'annullamento parziale dell'atto, sul presupposto che non vi fosse decadenza dal beneficio per investimenti avviati prima dell'abrogazione della norma e che il beneficio fosse cumulabile con il IV conto energia. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000, in combinato con l'art. 23, comma 11, d.l. n. 83/2012, sostenendo che la locuzione 'procedimenti avviati' dovesse riferirsi non al momento di realizzazione dell'investimento, ma alla manifestazione della volontà del contribuente di fruire dell'agevolazione, da compiersi mediante dichiarazione integrativa o istanza di rimborso prima del 26 giugno 2012; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 6 cit. in combinato con il D.M. MISE 5.5.2011 (IV conto energia), contestando l'interpretazione della risoluzione n. 58/E del 20.7.2016 e la cumulabilità dei benefici.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando la propria giurisprudenza consolidata: l'abrogazione della detassazione ambientale non incide sugli investimenti ambientali realizzati entro il 25 giugno 2012, perché il 'procedimento avviato' coincide con l'inizio della realizzazione dell'opera nella quale l'investimento si concretizza, non con la presentazione di una dichiarazione integrativa o di un'istanza del contribuente; la dichiarazione dei redditi non è istitutiva del diritto. Poiché era pacifico che l'impianto fosse stato realizzato prima di tale data, la CTR si era attenuta ai principi di diritto corretti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato.
Norme richiamate
art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000
La disciplina agevolativa della c.d. Tremonti ambiente è fruibile in relazione agli investimenti ambientali realizzati entro la data di abrogazione, senza che la dichiarazione dei redditi sia costitutiva del diritto.
art. 23, comma 11, D.L. n. 83/2012
"i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell’erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all’Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge"
Il momento rilevante per stabilire la sopravvivenza del beneficio è l'avvio del procedimento inteso come inizio della realizzazione dell'opera/investimento, non la successiva manifestazione formale di volontà del contribuente.
art. 23, comma 7, D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012
Ha abrogato la detassazione ambientale, ma l'abrogazione non opera per gli investimenti realizzati entro il 25 giugno 2012.
D.M. MISE 5.5.2011
Richiamato solo quale parametro del secondo motivo, rimasto assorbito; la Corte non ne ha affrontato nel merito la portata.
art. 2426, comma 1, n. 1, c.c.
È richiamato per individuare il tempo di sostenimento dei costi direttamente imputabili al prodotto quale criterio utile a collocare temporalmente l'avvio dell'investimento.
art. 109, comma 2, lett. a), TUIR
Serve, nel ragionamento della Corte, a correlare il momento di avvio dell'investimento al sostenimento dei costi direttamente imputabili e alla consegna effettiva dei beni.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione per la soccombenza di una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di agevolazioni fiscali abrogate, quando la legge salva i procedimenti avviati anteriormente all'abrogazione, il momento decisivo è quello in cui l'investimento o l'opera ha concretamente inizio, non la data in cui il contribuente formalizza la volontà di fruire del beneficio.
- La dichiarazione dei redditi, ove il beneficio si realizzi mediante variazione in diminuzione, non è un atto costitutivo del diritto all'agevolazione ma un mero strumento di esposizione del beneficio già maturato.
- Il controllo dell'Amministrazione sul diritto alla detassazione può essere effettuato mediante gli ordinari strumenti dell'accertamento o della cartella di pagamento, senza che sia necessaria una procedura amministrativa ad hoc conclusa da un provvedimento espresso.
- Se è pacifico che l'investimento agevolato sia stato realizzato prima della data di abrogazione del regime, il giudice di merito che riconosca il beneficio si conforma correttamente al principio di diritto elaborato dalla Cassazione.
- Quando un motivo di ricorso è assorbito dalla soluzione del primo motivo, la Corte può ometterne l'esame autonomo.
- In presenza di ricorso rigettato proposto da una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non opera l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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