Cassazione Civile, Ordinanza n. 25194/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito IVA relativo all’anno 2012. Una società, divenuta titolare del credito in quanto socio unico della società originaria poi cessata, aveva presentato domanda di rimborso con la dichiarazione IVA. La domanda era stata respinta per silenzio-rifiuto e, secondo quanto ricostruito nei gradi di merito, erano già intervenuti due precedenti provvedimenti di diniego non impugnati, fondati sull’assenza del presupposto per il rimborso e accompagnati dall’indicazione che il credito poteva essere portato in detrazione. In appello, l’Ufficio aveva poi dedotto che il diniego derivava anche dall’esito negativo del test di operatività della società titolare del credito. La CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia ritenendo che tale ultima ragione costituisse una nuova eccezione vietata dall’art. 57 d.lgs. 546/1992. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha censurato tale qualificazione, sostenendo che si trattava di mere difese e non di eccezioni in senso stretto, e ha inoltre contestato la ripartizione dell’onere della prova, sostenendo che spettasse alla contribuente dimostrare i presupposti del rimborso e che il giudice di merito non avesse correttamente valorizzato il test di operatività e i precedenti dinieghi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel giudizio tributario di impugnazione del silenzio-rifiuto su istanza di rimborso, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare l’insussistenza delle cause che legittimano il rifiuto, mentre l’Amministrazione può difendersi a tutto campo contestando i fatti costitutivi della pretesa anche in appello. Di conseguenza, la deduzione dell’esito del test di operatività e degli ulteriori elementi ostativi non costituiva nuova eccezione preclusa dall’art. 57 d.lgs. 546/1992, ma mera difesa. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato insieme alle norme processuali tributarie per sostenere che la CTR avrebbe erroneamente qualificato come eccezioni mere difese dell'Ufficio.
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso tecnico; non impedisce all'Amministrazione di proporre mere difese volte a contestare i fatti costitutivi della pretesa di rimborso.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla possibilità di produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa nel processo.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno dei principi del giusto processo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro del vizio denunciato per nullità della sentenza per violazione di legge processuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali e processuali richiamate.
art. 30, comma 4, l. n. 724/1994
Richiamato per il tema dei presupposti del rimborso IVA e del test di operatività.
art. 2, comma 36-decies, d.l. n. 138/2011
Richiamato per il tema del test di operatività della società e dei relativi effetti sul rimborso.
La Corte ribadisce che, nel giudizio di rimborso, l'onere di provare i presupposti della pretesa grava sul contribuente attore sostanziale.
art. 30, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come base dei precedenti dinieghi e dei presupposti del rimborso IVA.
art. 1, comma 1, d.P.R. n. 443/1997
Richiamato in relazione all'indicazione, contenuta in un precedente diniego, che il credito poteva essere portato in detrazione o in dichiarazione annuale.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di impugnazione del silenzio-rifiuto su domanda di rimborso, il contribuente assume la posizione di attore sostanziale e deve provare, in fatto, la sussistenza dei presupposti del rimborso e l’insussistenza delle cause ostative.
- L’Amministrazione finanziaria, nel difendersi contro un’istanza di rimborso, non è vincolata alla sola motivazione espressa in sede amministrativa e può articolare in giudizio argomentazioni ulteriori dirette a contestare i fatti costitutivi della pretesa.
- Nel processo tributario, le contestazioni dell’Ufficio che negano i fatti costitutivi della domanda o la qualificazione giuridica attribuita dal contribuente costituiscono mere difese e non eccezioni in senso stretto; pertanto non sono soggette al divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 57 d.lgs. 546/1992.
- Il giudice di merito, investito di una domanda di rimborso, deve verificare sulla base della documentazione acquisita se il contribuente abbia assolto l’onere probatorio e se gli elementi dedotti dall’Ufficio incidano sulla sussistenza del diritto azionato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25182/2023 del 24/08/2023
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25184/2023 del 24/08/2023
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25185/2023 del 24/08/2023
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25186/2023 del 24/08/2023
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25188/2023 del 24/08/2023
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25190/2023 del 24/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →