Cassazione Civile, Ordinanza n. 25571/2021 del 21/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di rapporti formalmente qualificati come collaborazione coordinata e continuativa, poi proseguiti di fatto, intercorsi tra un soggetto e un'università pubblica. La Corte d'appello aveva ritenuto che, in concreto, l'attività svolta fosse quella tipica di un rapporto di lavoro subordinato: mero supporto di laboratorio, inserimento nell'organizzazione dell'ente, orario fisso, ferie e visite mediche come gli altri dipendenti. Per tale ragione aveva riconosciuto le differenze retributive dovute per il lavoro subordinato e, inoltre, un risarcimento per l'illegittimità del termine e per la protrazione di fatto oltre le durate stabilite, liquidandolo in dieci mensilità sulla base dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010. L'università ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., deducendo apparenza e contraddittorietà della motivazione, perché la sentenza avrebbe negato la stabilizzazione ma poi riconosciuto il lavoro dipendente nonostante la mancanza di concorso; 2) violazione dell'art. 24, comma 2, L. 240/2010, sostenendo che anche per gli incarichi a tempo determinato universitari fosse necessaria una selezione, mai effettuata, con conseguente impossibilità di accesso all'impiego; 3) violazione dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, assumendo che la norma non fosse applicabile alla fattispecie e richiamando ancora la mancata selezione pubblica. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte territoriale non aveva affatto riconosciuto un formale rapporto di pubblico impiego, ma aveva solo accertato lo svolgimento di fatto di attività subordinata, con applicazione dell'art. 2126, comma 2, c.c.; ha inoltre ritenuto corretto il ricorso all'art. 32, comma 5, L. 183/2010 quale criterio di liquidazione del danno in materia di abuso nella reiterazione dei contratti, alla luce dell'interpretazione conforme al diritto UE già consolidata. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell'università alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell'università. Ha escluso la dedotta contraddittorietà della motivazione, osservando che il giudice di merito non aveva riconosciuto una stabilizzazione o un formale pubblico impiego, ma solo l'effettivo svolgimento di prestazioni subordinante di fatto, con conseguente diritto alle retribuzioni ex art. 2126 c.c., applicabile anche al pubblico impiego privatizzato. Ha ritenuto inconferente il richiamo alla necessità del concorso/selezione pubblica, perché estraneo alla ratio decidendi, centrata sull'accertamento del rapporto di fatto e sul correlato diritto alle retribuzioni. Ha poi confermato la liquidazione del danno in base all'art. 32, comma 5, L. 183/2010, considerandola conforme ai principi elaborati in tema di abuso della reiterazione di rapporti a termine nel pubblico impiego privatizzato e al canone di effettività della tutela UE. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La doglianza sulla motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza di merito non presentava una reale contraddittorietà: aveva distinto tra mancanza di formale stabilizzazione e accertamento del lavoro subordinato di fatto.
La norma sulla selezione per gli incarichi universitari a tempo determinato è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi, perché la decisione non riguardava l'accesso regolare al posto ma le conseguenze di un rapporto di fatto.
È stata applicata come base per riconoscere le retribuzioni dovute per le prestazioni svolte di fatto in regime di subordinazione, anche in assenza di regolarità del rapporto.
art. 2, comma 2, d.lgs. 165/2001
È stato richiamato per affermare che l'art. 2126 c.c. opera anche nel pubblico impiego privatizzato.
La disposizione è stata ritenuta applicabile, in via analogica/omogenea rispetto alla fattispecie di abusiva reiterazione dei rapporti, come criterio di liquidazione del danno presunto, con funzione sanzionatoria e nel rispetto del canone di effettività della tutela.
art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001
È stato richiamato, insieme alla giurisprudenza di legittimità, per interpretare la misura risarcitoria nel pubblico impiego privatizzato in conformità al diritto UE in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
È stato applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
Richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la mancata regolarità formale dell'instaurazione del rapporto non esclude il diritto alle retribuzioni per le prestazioni effettivamente rese in regime di subordinazione, ove il giudice accerti un rapporto di fatto riconducibile all'art. 2126 c.c.
- La censura di motivazione apparente è infondata se la sentenza di merito distingue chiaramente tra assenza di un formale rapporto di impiego e accertamento di un rapporto di fatto, senza alcuna reale contraddizione logica.
- Le norme che presiedono all'accesso regolare agli impieghi pubblici o universitari sono inconferenti quando la domanda giudiziale non mira a ottenere una legittima assunzione, ma il ristoro conseguente allo svolgimento di fatto di attività subordinata.
- In caso di abusiva reiterazione di contratti formalmente qualificati come collaborazioni o a termine nel pubblico impiego privatizzato, il danno può essere liquidato facendo riferimento all'art. 32, comma 5, L. 183/2010, quale parametro di danno presunto e sanzionatorio, purché la soluzione sia conforme al principio di effettività della tutela di matrice unionale.
- L'indennità forfetaria o la liquidazione presuntiva del danno non comporta un trattamento di favore ingiustificato rispetto al lavoro privato, poiché nei diversi sistemi assolve a funzioni non sovrapponibili: limite al danno risarcibile nel privato e agevolazione dell'onere probatorio nel pubblico impiego.
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