Cassazione Civile, Ordinanza n. 20763/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, fondato su indagini relative a forniture di mosto e su fatture ritenute riferibili a operazioni inesistenti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società poi fallita, ritenendo che, per alcune operazioni con un fornitore indicato dall’Ufficio come cartiera, si trattasse di operazioni soggettivamente inesistenti e che il pagamento del prezzo deponesse in tal senso; di conseguenza aveva ritenuto deducibili i costi ai fini delle imposte dirette, pur restando indetraibile l’IVA. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con i primi due ha denunciato violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 2697 e 2729 c.c., 109 t.u.i.r. e art. 8 d.l. 16/2012, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come soggettivamente inesistenti operazioni che l’Ufficio riteneva oggettivamente inesistenti, attribuendo rilievo decisivo al solo pagamento delle fatture e non alla prova dell’effettività delle operazioni; con il terzo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente; con il quarto ha dedotto omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’appello incidentale relativo ad altri rapporti commerciali con una diversa società, rispetto ai quali il primo giudice aveva annullato il recupero fiscale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo nei termini indicati in motivazione, ha accolto il quarto motivo e ha rigettato il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, affinché esamini nuovamente la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che il pagamento delle fatture non è elemento decisivo per escludere l’inesistenza oggettiva delle operazioni, perché può essere parte della stessa operazione fittizia. Ha inoltre rilevato che la sentenza d’appello non si era pronunciata sull’appello incidentale dell’Agenzia relativo alla posizione della diversa società indicata nel motivo quarto.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma di riferimento per l’accertamento fiscale e la contestazione delle riprese
richiamato sul riparto dell’onere della prova: una volta che l’Ufficio provi, anche presuntivamente, l’inesistenza delle operazioni, il contribuente deve dimostrarne l’effettività
richiamato in relazione alla deducibilità dei costi e alla disciplina fiscale delle operazioni contestate
art. 8 d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 44 del 2012
richiamato per il regime dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti
richiamato in tema di presunzioni semplici poste a fondamento dell’accertamento
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per la censura di motivazione apparente
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato per il vizio di omessa pronuncia sull’appello incidentale
richiamato in relazione all’eccezione di improcedibilità per asserita carenza di deposito/allegazione
Massime di principio
- In tema di IVA e imposte dirette, quando l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche tramite presunzioni semplici, l’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate, incombe sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate.
- La prova contraria del contribuente non può ridursi all’esibizione della fattura, alla regolarità formale delle scritture contabili o ai mezzi di pagamento utilizzati, perché tali elementi possono essere impiegati proprio per simulare la realtà dell’operazione.
- Il pagamento del prezzo non è, da solo, elemento idoneo a escludere l’inesistenza oggettiva dell’operazione, né basta a trasformare automaticamente la contestazione in operazione soggettivamente inesistente.
- Nel giudizio tributario il vizio di motivazione apparente va distinto dalla mera non condivisione della motivazione adottata dal giudice di merito.
- Ricorre omessa pronuncia quando la sentenza d’appello non esamina specificamente le censure ritualmente devolute, compreso l’appello incidentale, imponendosi in tal caso la cassazione con rinvio per il riesame delle questioni non decise.
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