Cassazione Civile, Ordinanza n. 27010/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un mutuo fondiario stipulato nel 2007 e poi estinto anticipatamente nel 2012. La società mutuataria ha chiesto l’accertamento della nullità parziale del contratto, sostenendo che gli interessi corrispettivi e soprattutto quelli moratori fossero usurari, con conseguente gratuità del mutuo e diritto alla restituzione delle somme versate in eccedenza. In secondo grado la domanda è stata respinta quanto al solo profilo rilevante in cassazione: la Corte d’appello ha ritenuto che la disciplina antiusura si applichi anche agli interessi moratori, ma che la sanzione dell’art. 1815, comma 2, c.c. non comporti la gratuità del mutuo, bensì l’applicazione del tasso legale, senza che nella specie vi fosse prova di interessi moratori già pagati. Con l’unico motivo di ricorso la società ha denunciato violazione della disciplina antiusura e dell’interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., assumendo che, una volta accertato il superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori, dovesse applicarsi la sanzione dell’art. 1815, comma 2, c.c. con caducazione di tutti gli interessi pattuiti, corrispettivi e moratori, e che la distinzione operata dalla Corte territoriale tra tipologie di interessi non fosse prevista dalla legge. Ha inoltre dedotto un vizio di motivazione per asserita inidoneità dell’apparato argomentativo della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso anzitutto l’improcedibilità eccepita dalla banca, rilevando che la notificazione della sentenza impugnata risultava dagli atti depositati. Nel merito ha ritenuto infondato il motivo sia sotto il profilo motivazionale sia sotto il profilo della violazione di legge. Ha precisato che, dopo la riforma del 2012, il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo e che la sentenza d’appello non era affetta da motivazione apparente, essendo chiari i passaggi logici seguiti. Ha poi corretto la motivazione della Corte d’appello richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite: l’usurarietà degli interessi moratori non comporta la gratuità del mutuo né la caducazione degli interessi corrispettivi leciti; il patto sugli interessi moratori usurari non opera e la disciplina applicabile è quella dell’art. 1224, comma 1, c.c., con debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti. Poiché nella specie la ricorrente non aveva dedotto di avere già pagato interessi moratori ripetibili, la decisione di merito è stata comunque confermata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sanzione della non debenza degli interessi usurari non determina la gratuità del mutuo in relazione agli interessi moratori; non si estende agli interessi corrispettivi leciti, che restano dovuti secondo le regole ordinarie.
In caso di interessi moratori usurari, esclusa la validità della clausola usuraria, si applica la disciplina generale del risarcimento da ritardo, commisurata agli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
art. 1, comma 4, L. n. 108 del 1996
È richiamato come norma antiusura posta a fondamento della censura del ricorrente.
art. 1, comma 1, D.L. n. 394 del 2000 conv. in L. n. 24 del 2001
È richiamato quale interpretazione autentica della disciplina antiusura invocata dal ricorrente.
È richiamato in relazione alla disciplina antiusura e alla nozione di usurarietà degli interessi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del ricorso per violazione di legge dedotto dal ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo, non essendo più consentita la censura di insufficiente o contraddittoria motivazione.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
L’eccezione di improcedibilità è stata rigettata perché la relata di notificazione della sentenza risultava depositata.
art. 111 Cost.
È richiamato come parametro costituzionale in tema di motivazione della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente o mancante integra nullità della sentenza per violazione di tale disposizione.
art. 12 preleggi
È richiamato per interpretare la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- L’usurarietà degli interessi moratori nei contratti di mutuo è rilevante ai fini della disciplina antiusura, ma non comporta automaticamente la gratuità dell’intero finanziamento.
- La sanzione dell’art. 1815, comma 2, c.c. non si traduce nella caducazione degli interessi corrispettivi leciti quando il superamento della soglia riguardi solo gli interessi moratori.
- Accertata la nullità della clausola sugli interessi moratori usurari, trova applicazione la disciplina generale dell’art. 1224, comma 1, c.c., con debenza degli interessi di mora nei limiti della misura dei corrispettivi validamente pattuiti.
- Nel giudizio di cassazione la censura motivazionale è oggi limitata all’omesso esame di un fatto decisivo; non è più consentita la denuncia di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di percepire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non lo è quando le ragioni della decisione siano comunque chiaramente esposte, anche se non condivisibili.
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