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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21669/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava l'Iva relativa a fatture emesse da un autotrasportatore per prestazioni di trasporto su strada di merci importate in Italia dalla Repubblica di San Marino, ritenendo tali operazioni imponibili e non non imponibili/esenti. La CTR aveva invece accolto la tesi del contribuente, valorizzando la dicitura "franco destino" apposta sulle fatture di vendita come prova che il costo del trasporto fosse stato sostenuto dal venditore estero e quindi incluso nella base imponibile della cessione principale. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 9, comma 1, n. 2, 69, comma 1, e 7, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la mera formula "franco destino" non bastasse a dimostrare i presupposti del regime di non imponibilità delle prestazioni di trasporto, e che l'onere di provare tali presupposti gravasse sul contribuente-vettore, non potendo essere invertito a carico dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 5 della L. n. 130/2022, in ragione della domanda presentata e del pagamento effettuato, nonché dell'assenza di un diniego tempestivamente notificato. Conseguentemente il ricorso non è stato esaminato nel merito. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le ha anticipate e la declaratoria di estinzione ha escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro formale del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova in tema di non imponibilità IVA delle prestazioni di trasporto.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2729 c.c. per censurare l'uso presuntivo della dicitura "franco destino".

  • art. 2729 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2727 c.c. per censurare l'uso presuntivo della dicitura "franco destino".

  • art. 9, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale norma che disciplina la non imponibilità delle prestazioni di trasporto in presenza dei relativi presupposti.

  • art. 69, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale norma sulla base imponibile delle importazioni e sui relativi costi accessori.

  • art. 7, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con le altre norme IVA sulle operazioni connesse all'importazione.

  • art. 5, L. n. 130/2022

    considerato fonte della definizione agevolata della lite e causa di estinzione del giudizio di legittimità al ricorrere delle condizioni previste.

  • art. 5, comma 7, L. n. 130/2022

    "la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda ... e con il pagamento degli importi dovuti"

    la Corte vi ricava che la definizione si perfeziona con domanda tempestiva e pagamento; se non vi sono importi da versare, basta la domanda.

  • art. 5, commi 11 e 12, L. n. 130/2022

    "L'eventuale diniego ... va notificato entro trenta giorni"; "In mancanza di istanza di trattazione ... il processo è dichiarato estinto"

    la Corte afferma che, in assenza di diniego notificato e in mancanza di istanza di trattazione, il processo deve essere dichiarato estinto.

  • art. 40, comma 4, d.l. n. 13/2013

    richiamato come disposizione sulla trasmissione degli elenchi delle liti definite ai fini della dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude la sua applicazione in caso di declaratoria di estinzione del processo.

Massime di principio

  • Quando risulta perfezionata la definizione agevolata della lite tributaria nei termini di legge, con domanda tempestiva e pagamento dovuto, e non sia stato notificato un diniego entro il termine previsto, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto senza esame del merito.
  • La mancata istanza di trattazione nel termine previsto dalla disciplina sulla definizione agevolata comporta l'estinzione del processo con decreto, o con la relativa declaratoria nel contesto decisorio.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata determina che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate e impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente impugnante.
  • In tema di IVA, la parte che invochi un regime di non imponibilità o esenzione per prestazioni di trasporto connesse all'importazione deve provare i presupposti applicativi del beneficio; la mera apposizione di una formula contrattuale o fatturale non è di per sé sufficiente se non supportata da idonea documentazione riferita alle singole operazioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposte
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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