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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35336/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello della contribuente e disposto il rimborso del canone per installazione di mezzi pubblicitari relativo agli anni 2002-2008. Questioni principali: ammissibilità della domanda di rimborso presentata dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n.141/2009 che aveva qualificato il CIMP come tributo; decorrenza e decadenza per mancata impugnazione degli avvisi di liquidazione; applicabilità del limite del 25% introdotto dalla L. 448/2001 al Comune di Torino che aveva adottato regolamento del 1999; legittimità di aumenti tramite coefficienti; prescrizione/decadenza quinquennale dei rimborsi ai sensi della L. 296/2006; e legittimazione attiva della società ricorrente rispetto a canoni pagati da terzi (A&P S.r.L.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ma accolto il secondo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo nei limiti esposti, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione per un nuovo esame. Principali statuizioni: la limitazione del 25% prevista dall'art. 62 D.Lgs. 446/1997 (modificata dalla L. 448/2001) va riferita alla tariffa base e non può essere elusa attraverso aumenti dei coefficienti; la pronuncia della Corte Costituzionale n.141/2009 non ha efficacia erga omnes tale da sottrarre alla verifica la decorrenza dei termini o da costituire di per sé titolo a superare decadenze pregresse; occorre in ogni caso verificare in fatto la tempestività delle impugnazioni degli avvisi di liquidazione, la notifica degli stessi, il decorso dei termini di decadenza/prescrizione quinquennale per i rimborsi e la legittimazione attiva della reclamante. Le questioni di fatto (notifiche, decorrenze, calcoli) devono essere riesaminate dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62

    la determinazione della tariffa CIMP non possa eccedere di oltre il 25% le tariffe ICP deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente

    La Corte interpreta il limite del 25% come riferito alla tariffa base adottata per il canone e non al gettito complessivo; aumenti della riscossione ottenuti solo tramite modifiche ai coefficienti sono illegittimi se comportano una violazione del tetto del 25%.

  • Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 10 comma 5 lett. b

    Ha introdotto il limite del 25% relativo alla determinazione delle tariffe CIMP con decorrenza dall'anno 2002; la modifica è vincolante per i Comuni che passano al canone e punta a disciplinare la fase di transizione.

  • Decreto-Legge 31 gennaio 2005, n. 7, art. 7-octies (conv. L. 31 marzo 2005, n. 43)

    Ha imposto ai Comuni, con effetto per l'esercizio 2005, di rideterminare le misure del canone secondo le disposizioni dell'art. 62 D.Lgs. 446/1997, facendo salvo il limite del 25% e vincolando le delibere successive a tale parametro.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 commi 164 e 171-172

    Stabilisce il termine di decadenza quinquennale per la richiesta di rimborso dei tributi locali: il rimborso deve essere richiesto entro cinque anni dal versamento o dal momento in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; norma applicabile anche ai canoni locali.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Normativa sul processo tributario richiamata in relazione a questioni di ammissibilità e termini di impugnazione; la Corte ha rilevato che l'interpretazione della natura del CIMP non può automaticamente estendere i termini processuali già decorso.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 141/2009

    ha ritenuto il CIMP una mera variante dell'imposta comunale sulla pubblicità, qualificandolo tributo

    La sentenza ha qualificato il CIMP come tributo e confermato la competenza delle commissioni tributarie, ma la Cassazione precisa che le pronunce interpretative di rigetto della Corte Costituzionale non hanno efficacia erga omnes tale da operare come ius superveniens e non possono di per sé sanare decadenze pregresse.

  • Codice Civile, art. 2948 n. 4 e art. 2969

    Rilevanti per i termini di prescrizione e per il principio che in tema tributario la decadenza/prescrizione può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Massime di principio

  • La pronuncia interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale non ha automaticamente efficacia erga omnes e non cancella automaticamente decadenze o prescrizioni già maturate: il giudice deve valutare caso per caso la tempestività degli atti impugnatori.
  • Il limite del 25% previsto dall'art. 62 D.Lgs. 446/1997 va inteso come limite alla tariffa base del canone; non è consentito aggirarlo aumentando solo i coefficienti di applicazione per specifiche installazioni.
  • La mancata impugnazione tempestiva dell'avviso di liquidazione rende definitiva la pretesa dell'ente e normalmente preclude la domanda di rimborso della somma versata a titolo d'imposta, salvo che il giudice accerti vizi di notifica o altri fatti che interrompano la decadenza.
  • Per i rimborsi di tributi locali si applica il termine speciale di cinque anni previsto dalla L. 296/2006 per la richiesta di restituzione; tale termine può essere rilevato d'ufficio dal giudice.
  • In controversie sui canoni comunali vanno accertati fattualmente, e con prova documentale, la corretta notifica degli avvisi di pagamento/liquidazione e le date effettive di versamento, perché incidono su decadenza e prescrizione.
  • La legittimazione attiva a chiedere il rimborso deve essere provata: il giudice deve verificare chi effettivamente ha versato i canoni e se il ricorrente è il soggetto titolato alla restituzione.
  • In presenza di questioni miste di diritto e fatto (calcolo del dovuto, notifica, decorrenze) la pronuncia di Cassazione può annullare e rinviare per permettere al giudice di merito di compiere gli accertamenti fattuali necessari.

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