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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35195/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Campania che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Napoli. I ricorrenti contestavano l'avviso di accertamento catastale n. NA0289777/2015 relativo al classamento del loro negozio a Ischia: essi avevano presentato una procedura DOCFA per la variazione di classamento, mentre l'Agenzia attribuì una categoria e classe diverse e più onerose. I ricorrenti denunciavano (1) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e difetto di motivazione dell'avviso, sostenendo che nel riclassamento occorre una motivazione adeguata e più descrittiva quando la discrepanza non derivi solo da valutazione tecnica; (2) violazione del diritto di difesa perché le deduzioni e la documentazione dell'Ufficio sarebbero state espresse e prodotte solo in grado di appello, hence tardiva produzione e lesione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei contribuenti e ha confermato la decisione della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia. La Corte ha ritenuto che, nella procedura DOCFA (procedura collaborativa), l'obbligo motivazionale dell'avviso è assolto anche mediante il richiamo ai dati oggettivi proposti dai contribuenti se la diversità dell'esito deriva da diversa valutazione tecnica. La CTR aveva motivato il diverso classamento richiamando caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile (es. ubicazione su una strada importante) e la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano provato che la documentazione alla base del giudizio fosse stata prodotta dall'Ufficio soltanto in appello. Inoltre i ricorrenti non hanno allegato in modo autosufficiente in cassazione la documentazione necessaria a dimostrare la tardiva produzione, per cui la censura è rimasta indimostrata. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato; i ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite (C 2.700,00 ciascuno oltre spese prenotate a debito) e al versamento del contributo unificato aggiuntivo pari a quello dovuto per il ricorso (ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002 come inserito dalla L. n.228/2012).

Norme richiamate

  • art. 7, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Invocato dai ricorrenti in relazione all'obbligo di motivazione degli atti impositivi e al diritto di difesa; la Corte rileva che l'obbligo motivazionale varia a seconda della procedura (più rigoroso nel riclassamento ex art. 1 comma 335 rispetto alla procedura DOCFA).

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012)

    Norma che legittima l'applicazione di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; la Corte dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione di tale contributo in favore dello Stato.

  • Cass. 19990/2019 (giurisprudenza)

    Richiama il principio secondo cui, nella procedura di riclassamento ex art. 1 comma 335, l'Ufficio ha un obbligo motivazionale più rigoroso perché deve evidenziare elementi di discontinuità rispetto a valutazioni pregresse ritenute congrue.

  • Cass. 21505/2010 (giurisprudenza)

    Affermato il carattere collaborativo della procedura DOCFA e che l'obbligo di motivazione dell'avviso relativo può essere assolto facendo riferimento ai dati forniti dal contribuente anche se valutati in modo diverso dall'Ufficio.

  • Cass. 31809/2018; Cass. 12777/2018 (giurisprudenza)

    Confermano che nella procedura DOCFA la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita può soddisfare l'obbligo motivazionale quando la differenza dipende da diversa valutazione tecnica del valore economico del bene.

  • Cass. 11623/2017; Cass. 21066/2017; Cass. 29402/2017; Cass. 2382/2018 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza richiamata in tema di produzione tardiva di documenti da parte dell'Ufficio: la tardiva produzione in grado d'appello può costituire causa di illegittimità per lesione del diritto di difesa, ma occorre che tale tardività sia adeguatamente dimostrata.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA l'obbligo motivazionale dell'avviso catastale è meno rigoroso rispetto alla procedura di riclassamento: è spesso sufficiente richiamare i dati oggettivi e indicare la classe attribuita quando la discrepanza deriva da diversa valutazione tecnica.
  • Se l'Amministrazione utilizza elementi documentali o valutazioni diverse, occorre verificare la provenienza e la tempestività della documentazione: la produzione di nuovi elementi solo in appello può ledere il diritto di difesa, ma il contribuente deve dimostrarne la tardività e il pregiudizio.
  • In sede di cassazione vige il principio di autosufficienza del ricorso: il contribuente deve allegare e documentare in modo completo i fatti e le prove rilevanti, altrimenti le censure basate su documenti non prodotti o non inseriti risultano inammissibili o inefficaci.
  • La valutazione di caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile (es. ubicazione, consistenza, potenziale reddituale) può giustificare un diverso classamento e una classe più onerosa se supportata da elementi documentali e tecnici.
  • Per contrastare efficacemente un accertamento catastale ottenuto su DOCFA è utile: a) produrre in primo grado tutta la documentazione probatoria e comparativa; b) contestare tempestivamente eventuali documenti nuovi prodotti dall'Ufficio; c) documentare la cronologia di produzione delle prove per evitare che la tardiva produzione sia ritenuta legittima.

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