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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35152/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna che aveva respinto l'appello dell'Agenzia avverso la sentenza di primo grado favorevole a Berni per l'annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2004 e 2005. Le questioni principali riguardavano: a) sanzioni per infedele dichiarazione 2004 nella parte relativa a costi ritenuti non deducibili; b) indebita detrazione dell'IVA 2004 su sconti promozionali (per importo ritenuto eccedente rispetto a quanto previsto contrattualmente) e su sponsorizzazione di evento sportivo ritenuta non inerente, con relative sanzioni; c) indebita deduzione di costi 2005 relativi a sponsorizzazioni; d) illegittima detrazione IVA 2005 su compensi ritenuti non inerenti. L'Agenzia deduceva insufficiente o contraddittoria motivazione e omissioni da parte della Commissione regionale su fatti decisivi e controversi, nonché omessa pronuncia su alcuni motivi d'appello e su motivi incidentali proposti dalla resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale dell'Agenzia (ha rilevato insufficiente motivazione della Commissione regionale con riferimento alla detrazione IVA sugli sconti promozionali 2004 e ha censurato l'omessa pronuncia su rilevi relativi a canoni di locazione e sponsorizzazioni non eseguite), ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale (che sostanzialmente era un riesame del merito), e ha accolto il ricorso incidentale proposto da Berni per omessa pronuncia su molte statuizioni. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di censurare la motivazione della decisione quando sia insufficiente o contraddittoria relativamente a fatti decisivi e controversi; la Corte ha utilizzato questa disposizione per valutare l'iter argomentativo della Commissione regionale sulla detrazione IVA.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Riguarda l'omessa pronuncia su questioni che dovevano essere decise; la Corte ha ravvisato omissione di pronuncia su alcuni motivi d'appello e ha cassato la sentenza per tale ragione.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata in riferimento al deposito di memorie; la Berni ha depositato memoria ai sensi di tale articolo.

  • Cass. 21 novembre 2019, n. 30366

    Ribadito il principio secondo cui l'onere della prova dell'inerenza dei costi grava sul contribuente e che la semplice contabilizzazione non è di per sé sufficiente a dimostrare l'inerenza.

  • Cass. 17 luglio 2018, n. 18904

    Ulteriore conferma del principio che la prova dell'inerenza richiede la dimostrazione della correlazione del costo con l'attività concreta dell'impresa.

  • Cass. 28 novembre 2014, n. 25332

    Principio secondo cui la Corte di cassazione non è giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare autonomamente il merito delle valutazioni probatorie dei giudici di merito.

  • Cass. ord. 22 settembre 2014, n. 19959

    Richiama il limite del sindacato di legittimità della Corte sulla valutazione di merito e delle risultanze probatorie.

Massime di principio

  • L'onere della prova dell'inerenza dei costi grava sul contribuente: la mera contabilizzazione e la presenza di fatture non sono sufficienti se non è dimostrata la correlazione effettiva del costo con l'attività d'impresa.
  • Se il bilancio approvato rettifica poste contabili, il giudice deve motivare esplicitamente la scelta tra la registrazione contabile e la posta di bilancio rettificata, soprattutto quando l'Amministrazione eccepisce l'assenza di obblighi contrattuali.
  • In caso di sponsorizzazioni o versamenti collegati ad eventi non svolti, per considerare deducibile la perdita occorre documentare l'impossibilità di recuperare il credito (es. fallimento o insolvenza del beneficiario) e motivare adeguatamente tale valutazione.
  • La Corte di cassazione verifica la correttezza della motivazione e l'osservanza del principio del giudizio completo; non può invece sostituirsi al giudice di merito nella valutazione probatoria dei fatti.
  • Il giudice d'appello è obbligato a pronunciarsi su tutti i motivi rilevanti e sugli appelli incidentali: l'omessa pronuncia costituisce motivo di cassazione e rinvio.

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