Cassazione Civile, Sentenza n. 35153/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava (i) la decisione della C.T. di secondo grado che aveva riconosciuto ad ABD Airport il diritto di detrazione dell'IVA versata su prestazioni poi ritenute non imponibili per difetto del requisito di territorialità (art. 9, comma 1, n. 6, d.P.R. 633/1972) e (ii) l'aver confermato la legittimità dell'utilizzo del metodo di ammortamento finanziario (art. 104 TUIR) per interventi di manutenzione, nonostante la società fosse titolare solo di concessione provvisoria e non definitiva e mancasse, secondo l'Ufficio, la devolvibilità gratuita dei beni alla cessazione della concessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo relativo alla detrazione IVA, ritenendo che il diritto di detrazione non possa essere riconosciuto in relazione ad un'imposta non dovuta (salvo i casi di impossibilità o eccessiva onerosità del recupero, non dedotti nel caso). Ha quindi annullato la sentenza impugnata in relazione a tale profilo e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale di Bolzano, in diversa composizione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. I restanti motivi relativi all'uso dell'ammortamento finanziario sono stati invece ritenuti infondati o inammissibili: la Cassazione ha ritenuto che il permesso temporaneo costituisse una concessione provvisoria e che l'adozione di un arco ventennale, conforme alla prassi ENAC, potesse essere coerente con l'art. 104 TUIR; comunque alcuni profili fattuali sulla devolvibilità sono stati considerati pertinenti ma da valutare nuovamente in sede di rinvio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 9, comma 1, n. 6
Applicato per affermare la non imponibilità IVA delle prestazioni di manutenzione effettuate nell'aeroporto di Bolzano per difetto del requisito di territorialità.
d.P.R. n. 633/1972, art. 19
Richiamato in relazione al diritto alla detrazione: la Corte afferma che il diritto à esercitabile solo per imposte effettivamente dovute, salvo i casi eccezionali indicati dalla giurisprudenza.
d.P.R. n. 633/1972, art. 7, ultimo comma (testo previgente alla novella d.lgs. 18/2010)
Contesto normativo temporale della vicenda; la decisione è stata assunta con riferimento al regime previgente alla modifica del 2010.
d.lgs. n. 471/1997, art. 6, comma 6
la restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale
La norma, come riformulata successivamente, disciplina i casi di detrazione per il cessionario che abbia subito un'erronea applicazione dell'imposta dal cedente; la Corte distingue tra i casi di errata aliquota e quelli di non imponibilità, ritenendo la novella non applicabile ai casi di operazione non imponibile.
legge n. 205/2017, art. 1, comma 935
Ha modificato l'art. 6, comma 6, d.lgs. 471/1997 attribuendo al cessionario il diritto di detrazione in presenza di errata applicazione dell'imposta dal cedente, ma la Corte ha ritenuto che la modifica non fosse applicabile retroattivamente ai giudizi pendenti nella prima formulazione.
d.l. 34/2019 (conv. L. 58/2019), art. 6, comma 3-ter
Intervento normativo che ha fornito carattere retroattivo alla disposizione suindcata, ma la Corte ha precisato che la retroattività vale per le ipotesi di applicazione di aliquota superiore e non per le ipotesi di non imponibilità.
TUIR, art. 102
Norma di riferimento per l'ammortamento ordinario; citata nel contrasto con la possibile applicazione dell'ammortamento finanziario.
TUIR, art. 104
Consente l'ammortamento in relazione alla durata della concessione amministrativa; la Corte ha ritenuto possibile l'uso dell'ammortamento finanziario se sussistono i requisiti della concessione (anche provvisoria) e della previsione di devoluzione gratuita dei beni.
Codice della navigazione, art. 704
Fissa il limite massimo di durata della concessione (40 anni); l'Agenzia aveva contestato l'uso arbitrario di un periodo ventennale, ma la Corte ha ritenuto il ventennio coerente con la prassi ENAC e non in contrasto con il limite massimo.
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Norma processuale richiamata per inquadrare i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto, omesso esame di fatto decisivo, ecc.). La Corte ha valutato l'ammissibilità e il merito dei motivi alla luce di tale articolo.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione dell'IVA spetta solo in relazione a un'imposta effettivamente dovuta; se l'operazione è non imponibile (es. per difetto di territorialità) non è riconoscibile il diritto di detrarre l'imposta indebitamente assolta, salvo che il recupero mediante azione verso il cedente sia impossibile o eccessivamente oneroso e salvo le limitate ipotesi previste dalla normativa successiva.
- Le modifiche normative che attribuiscono al cessionario il diritto di detrazione (interventi su art. 6, d.lgs. 471/1997) vanno interpretate con attenzione: la giurisprudenza distingue le ipotesi di errata applicazione dell'aliquota (in cui la novella può trovare applicazione) dalle ipotesi di non imponibilità, per le quali la norma non è stata ritenuta applicabile retroattivamente nei termini che estendano il diritto alla detrazione.
- Per l'ammortamento finanziario ai sensi dell'art. 104 TUIR è necessario che sussista un titolo concessorio che giustifichi l'aggancio della vita fiscale dei beni alla durata della concessione: anche una concessione provvisoria, se adeguatamente valutata e se vi è una ragionevole prospettiva di rilascio definitivo e di devoluzione dei beni, può consentire l'uso del metodo.
- La valutazione sulla durata "fiscale" da utilizzare (es. ventennio) deve poggiare su elementi di fatto e sulla prassi amministrativa (es. durata usuale ENAC); in mancanza di adeguata motivazione documentale la questione può essere riesaminata dal giudice del rinvio.
- In sede di Cassazione sono inammissibili i mezzi che lamentano genericamente omesso esame di fatti decisivi senza aver dedotto specifici fatti storici richiesti dall'art. 360 c.p.c.; i profili fattuali rilevanti restano di competenza del giudice di merito e possono legittimare la cassazione solo se la motivazione è manifestamente carente o erronea quanto alla ricostruzione probatoria.
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