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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33969/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato un avviso di pagamento relativo all'energia elettrica distribuita nella provincia di Brindisi per gli anni d'imposta 2009-2013, sostenendo di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili per i propri associati e di beneficiare dell'esenzione dall'accisa quale autoproduttore ai sensi delle norme indicate nel ricorso. Aveva inoltre invocato il legittimo affidamento, fondato su una precedente autorizzazione dell'Ufficio doganale di Foggia e su altre autorizzazioni analoghe rilasciate da diversi uffici territoriali. In appello la CTR aveva respinto la tesi della contribuente, affermando che l'affidamento rileva solo per escludere sanzioni e accessori, non il tributo, e che l'esenzione non si estenderebbe all'energia proveniente da un consorzio autoproduttore. In cassazione la società ha dedotto cinque motivi: errata interpretazione dell'art. 52, comma 3, lett. b), TUA in combinato con le norme che definiscono l'autoproduzione; errata limitazione degli effetti dell'affidamento alla sola esclusione delle sanzioni; nullità per omessa motivazione sulla ricorrenza di circostanze ostative a un nuovo esercizio dell'azione accertativa; mancata considerazione di determinazioni amministrative favorevoli; violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per aver qualificato come nuova eccezione la rideterminazione degli importi richiesta in appello.

La decisione

Nel corso del giudizio di cassazione la società ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando l'intervenuto accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale, l'omologazione dell'accordo e il pagamento di tutte le posizioni creditorie dell'Agenzia. La Corte ha preso atto della mancata opposizione dell'Amministrazione e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo che le spese di lite restassero integralmente compensate secondo quanto previsto dagli accordi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 79 del 1999

    richiamato dalla contribuente per sostenere la riconducibilità dell'attività svolta alla produzione di energia in esenzione dall'accisa

  • art. 10, comma 6, L. n. 133 del 1999

    richiamato dalla contribuente a fondamento dell'esenzione invocata

  • art. 28 L. n. 388 del 2000

    richiamato dalla contribuente a fondamento dell'esenzione invocata

  • art. 52, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 504 del 1995

    richiamato come base normativa dell'esenzione dall'accisa per l'autoproduzione di energia elettrica

  • art. 10, L. n. 212 del 2000

    invocato per sostenere il legittimo affidamento formatosi sulle autorizzazioni amministrative

  • art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per censurare la qualificazione come nuova eccezione della rideterminazione degli importi richiesta in appello

  • accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale

    utilizzato come fatto sopravvenuto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere

  • decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti

    preso atto dalla Corte quale elemento che conferma l'avvenuta definizione della posizione debitoria

  • spese compensate

    richiamo alla previsione dell'accordo transattivo che giustifica la compensazione integrale delle spese

Massime di principio

  • Quando interviene, nel corso del giudizio di legittimità, un accordo transattivo o una definizione negoziale che estingue integralmente la pretesa controversa e il relativo contenzioso, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
  • La mancata opposizione della controparte alla dedotta cessazione della materia del contendere rafforza la possibilità di prendere atto della definizione sopravvenuta e chiudere il giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
  • In presenza di una sopravvenuta definizione della lite che assorbe ogni questione sostanziale, la Corte non si pronuncia sui motivi di ricorso e regola le spese secondo quanto previsto dagli accordi tra le parti o, in mancanza, secondo i criteri ordinari.
  • L'istanza di cessazione della materia del contendere, se corredata da documentazione idonea e sottoscritta dalla parte e dal difensore, può determinare l'estinzione del giudizio anche in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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