Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13481/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito e dal verbale di accertamento con cui l’ente previdenziale richiedeva a una società operante nel trasporto aereo con piloti di elicottero il pagamento di contributi omessi su emolumenti maturati tra il 1° gennaio 2003 e il 30 giugno 2009, tra cui ferie, rimborsi spese, indennità di volo, indennità di disagio e di servizio straordinario. La corte d’appello aveva accolto in parte l’opposizione della società, ritenendo che le ferie maturate dovessero essere ricomprese nel numero dei riposi compensativi previsto dalla contrattazione collettiva per i piloti e che l’indennità di volo provvisoria dovesse essere assoggettata a contribuzione per intero. L’ente previdenziale ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge, sostenendo che le ferie annuali non possono essere sovrapposte ai riposi e che, pur non fruite, restano comunque soggette a contribuzione. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, contestando l’assoggettamento integrale a contribuzione dell’indennità di volo provvisoria, e ricorso incidentale condizionato, riproponendo censure sulle ferie non godute: in particolare sosteneva che l’ente non potesse riqualificare giornate di ferie risultanti in busta paga, che non vi fosse stata corresponsione dell’indennità sostitutiva e che, in ogni caso, tale voce avesse natura risarcitoria e fosse quindi esclusa da contribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’ente previdenziale, ha rigettato il ricorso incidentale e quello incidentale condizionato della società, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto erroneo l’assunto della sentenza impugnata secondo cui le ferie dei piloti potessero essere assorbite nei riposi compensativi: le ferie annuali sono irrinunciabili e distinte dai riposi giornalieri e settimanali, sia nella disciplina generale sia in quella di settore. Ha inoltre escluso che il contratto collettivo potesse derogare a tale distinzione. Quanto al ricorso incidentale sull’indennità di volo provvisoria, la Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile perché diretto a censurare il risultato interpretativo della clausola contrattuale, e comunque infondato, poiché dagli stessi elementi richiamati emergeva che il conglobamento della voce nella diversa indennità era avvenuto solo dal novembre 2018, quindi per il futuro. È stato infine rigettato il motivo incidentale condizionato sulle ferie non godute, richiamando il principio secondo cui l’indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetta a contribuzione decorso il termine legale di 18 mesi dalla maturazione, se il rapporto non è cessato, poiché l’obbligazione contributiva ha natura parafiscale e inderogabile.

Norme richiamate

  • art. 27 DPR n. 797/1955

    Richiamato dall’ente previdenziale come norma sulla contribuzione dovuta sugli emolumenti del rapporto di lavoro.

  • art. 2109 c.c.

    Le ferie annuali sono irrinunciabili e non possono essere sovrapposte ai riposi contrattuali o di legge.

  • art. 36, comma 3, Cost.

    Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore.

  • artt. 4 e 5 d.lgs. n. 185/2005

    La disciplina di settore per il personale di volo distingue nettamente ferie annuali retribuite e riposi, confermando che i due istituti non sono fungibili.

  • artt. 3 e 9 dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile

    Richiamati come fonte europea di disciplina dell’orario di lavoro del personale di volo, distinta tra ferie e riposi.

  • dir. 2000/79/CE

    Direttiva attuata dal d.lgs. n. 185/2005, posta a base della disciplina speciale dell’orario di lavoro del personale di volo.

  • artt. 44, 45 e 48 CCNL piloti di elicottero 19 luglio 2001

    Le clausole collettive non consentono di sovrapporre ferie e riposi; l’art. 48 riconosce un autonomo periodo di ferie annuali di 26 giorni.

  • art. 51 TUIR

    Invocato dalla società nel ricorso incidentale per l’assoggettamento contributivo dell’indennità di volo provvisoria.

  • art. 907 cod. nav.

    Richiamato dalla società nel ricorso incidentale a sostegno della disciplina dell’indennità di volo.

  • art. 18 CCNL piloti di elicottero

    Norma collettiva richiamata per sostenere il diverso regime dell’indennità di volo provvisoria e il suo conglobamento solo dal novembre 2018.

  • art. 10 d.lgs. n. 66/2003

    Decorso il termine di 18 mesi dalla maturazione delle ferie, l’indennità sostitutiva delle ferie non godute è assoggettata a contribuzione se il rapporto non è cessato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato nel ricorso principale e nel ricorso incidentale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, ove dovuto.

Massime di principio

  • Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto autonomo, irrinunciabile e distinto dai riposi giornalieri, settimanali o compensativi: non è ammissibile una sovrapposizione convenzionale che riduca il periodo di ferie.
  • La contrattazione collettiva, anche di settore, non può derogare alla disciplina legale e sovranazionale che tutela in modo distinto ferie e riposi.
  • In materia contributiva, l’indennità sostitutiva delle ferie non godute è assoggettata a contribuzione quando sia decorso il termine legale di fruizione e il rapporto non sia cessato, poiché l’obbligazione contributiva ha natura inderogabile e parafiscale.
  • Un motivo di ricorso che investa soltanto il risultato dell’interpretazione di una clausola contrattuale, senza censurare correttamente i canoni ermeneutici o il quadro normativo di riferimento, può essere dichiarato inammissibile.
  • La qualificazione contributiva di una voce retributiva dipende dal suo effettivo regime giuridico nel periodo controverso: un successivo conglobamento in altra voce non produce automaticamente effetti retroattivi.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRetribuzione e TFR
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.