Cassazione Civile, Ordinanza n. 02687/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a un decreto ingiuntivo del 2015 ottenuto dalla società ricorrente per il pagamento di un credito derivante da una prestazione d'opera professionale/fornitura d'opera. L'Ufficio ha tassato sia il decreto ingiuntivo sia il rapporto negoziale sottostante, ritenendo che nel provvedimento giudiziario fosse enunciato un atto soggetto a registrazione. La società ha impugnato l'atto deducendo: 1) omessa pronuncia della CTR sulla censura di nullità per difetto di motivazione dell'avviso; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso di liquidazione, per mancata allegazione degli atti sottoposti a tassazione; 3) violazione delle norme sull'enunciazione degli atti e sul regime di registrazione, assumendo che l'Ufficio avesse erroneamente tassato il diverso rapporto negoziale sottostante e che vi fosse un improprio doppio prelievo; 4) violazione delle norme sull'onere della prova, sostenendo che il rapporto enunciato non fosse stato individuato né allegato all'avviso o acquisito al fascicolo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'omessa pronuncia perché la CTR aveva espressamente affrontato il tema della motivazione dell'avviso, ritenendolo sufficientemente motivato e intelligibile. Ha poi ritenuto legittima la motivazione dell'avviso di liquidazione perché, in tema di imposta di registro su atti giudiziari, è sufficiente l'indicazione degli estremi dell'atto tassato senza necessità di allegazione, purché l'atto sia agevolmente individuabile. Quanto ai motivi sull'enunciazione, ha dichiarato il terzo motivo in parte inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. e in parte infondato, rilevando che il decreto ingiuntivo conteneva elementi idonei a identificare il rapporto enunciato e che l'art. 22 del d.P.R. 131/1986 consente la tassazione dell'atto enunciato anche se soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Ha inoltre affermato che l'imposta di registro è imposta d'atto e che la tassazione in misura fissa del decreto e dell'atto enunciato non integra indebita duplicazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati dati gli ulteriori effetti di legge ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato richiamato come norma processuale a fondamento della censura, ma la Corte ha escluso che vi fosse omessa pronuncia quando la CTR aveva comunque esaminato la doglianza sulla motivazione dell'avviso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma evocata per le censure di violazione di legge relative alla motivazione dell'avviso e alla tassazione per enunciazione.
richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto insussistente la violazione.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza tributaria; la Corte non ha ravvisato nullità della decisione impugnata.
richiamato per il dovere di motivazione degli atti impositivi; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso.
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986
richiamato dalla ricorrente sulla motivazione dell'avviso di liquidazione; la Corte ha respinto la censura.
Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.
la sola enunciazione di un atto non registrato in un atto soggetto a registrazione è sufficiente a giustificare l'imposizione dell'atto enunciato; ciò vale anche per atti soggetti a registrazione in caso d'uso.
richiamato dall'art. 22 per la pena pecuniaria dovuta quando l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso.
la Corte ha affermato che il mero richiamo dell'atto non registrato in un atto registrato non integra di per sé un caso d'uso.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, per mancata riproduzione e localizzazione degli atti richiamati.
richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove e degli atti; la doglianza è stata respinta.
richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha escluso la violazione nei termini prospettati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, la motivazione dell'avviso di liquidazione è sufficiente quando indichi con precisione gli estremi dell'atto tassato e i criteri tariffari applicati, senza necessità di allegare materialmente l'atto se questo è agevolmente individuabile dal contribuente.
- L'omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice di merito non si sia affatto pronunciato sulla domanda o censura; non ricorre se la questione sia stata esaminata e respinta, anche sinteticamente, dal giudice di appello.
- Per configurare l'enunciazione rilevante ai fini dell'art. 22 d.P.R. 131/1986 occorre che l'atto soggetto a registrazione contenga un espresso richiamo del negozio non registrato, con elementi sufficienti a identificarne natura e contenuto; non basta un generico riferimento a circostanze che facciano soltanto presumere l'esistenza del rapporto.
- La sola enunciazione in un atto registrato è, di regola, sufficiente a rendere tassabile l'atto enunciato, anche se quest'ultimo sarebbe soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'enunciazione non coincide con l'"uso" di cui all'art. 6 d.P.R. 131/1986.
- L'imposta di registro è un'imposta d'atto: la tassazione dell'atto enunciante e dell'atto enunciato non integra duplicazione illegittima quando la legge prevede autonomamente la rilevanza fiscale di ciascun atto.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di censure fondate su atti o documenti richiede piena autosufficienza, con specifica riproduzione o precisa localizzazione degli atti richiamati; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Le questioni nuove non esaminate dai giudici di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
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