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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27957/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

In relazione all’anno d’imposta 2004 l’Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società contribuente, operante nei lavori di ingegneria civile, ricavi superiori a quelli dichiarati sulla base degli studi di settore (SG69), con conseguente recupero di IRES, IRAP e IVA. La contribuente aveva prodotto in contraddittorio una scrittura privata del 15 maggio 2004 riferita a un unico cliente dichiarato per quell’anno. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul ricorso nel processo tributario per asserita mancanza di sottoscrizione del ricorso introduttivo, ritenuto invece sanato/dimostrato dalla sottoscrizione per autentica della procura; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su questioni non devolute, relative al regime di contabilità semplificata e alla percentuale di scostamento; 3) violazione della disciplina sugli studi di settore e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la sussistenza di gravi incongruenze per la modesta entità dello scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi presunti.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il difetto di sottoscrizione dell’atto introduttivo non determina inesistenza quando la paternità dell’atto sia desumibile da altri elementi, come la sottoscrizione per autentica della procura in calce o a margine. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. non riguardava un capo di domanda autonomo e, comunque, la CTR aveva interpretato la domanda rientrando nei poteri del giudice di merito. Ha respinto il terzo motivo, ribadendo che l’accertamento standardizzato tramite studi di settore richiede il contraddittorio e che lo scostamento, di per sé, non basta in modo automatico: la gravità dell’incongruenza va valutata caso per caso; nel caso concreto la CTR aveva motivato in modo congruo sulla modestia dello scostamento, inferiore al 10%, escludendo la ricorrenza del presupposto per la rettifica. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell’Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.c.

    La sottoscrizione dell’atto introduttivo è elemento indispensabile; tuttavia il suo difetto non comporta inesistenza se la paternità dell’atto è desumibile da altri elementi presenti nell’atto stesso.

  • art. 18, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato per dedurre la nullità/inammissibilità del ricorso introduttivo privo di sottoscrizione, ma il motivo è stato respinto perché la sottoscrizione della procura autenticata ha consentito di ricavare la provenienza dell’atto.

  • art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel primo motivo in relazione al deposito e alla regolarità del ricorso nel processo tributario, senza che la censura sia stata accolta.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice statuisce su un capo di domanda non devoluto; non vi è violazione quando il giudice interpreta la domanda e ne ritiene ricompresi determinati profili.

  • art. 62-bis D.L. n. 331/1993

    Norma richiamata unitamente agli studi di settore, quale base del sistema di accertamento standardizzato.

  • art. 62-sexies D.L. n. 331/1993

    L’accertamento standardizzato fondato sugli studi di settore opera in presenza di gravi incongruenze; tali incongruenze non derivano automaticamente dallo scostamento, ma vanno valutate nel contraddittorio e nel concreto.

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale base normativa della rettifica presuntiva, ma la Corte ha ribadito che la presunzione deve essere sorretta da gravi incongruenze e dal contraddittorio.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di dimostrare l’applicabilità concreta degli standard e la sussistenza delle gravi incongruenze grava sull’Ufficio; il contribuente può fornire prova contraria con ogni mezzo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Parametro del sindacato di legittimità per le censure di violazione di legge prospettate dall’Agenzia.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il difetto di sottoscrizione del ricorso introduttivo non determina inesistenza dell’atto se la provenienza della domanda è comunque desumibile da elementi formali presenti nell’atto, come l’autenticazione della procura alle liti.
  • La violazione dell’art. 112 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice pronunci su un capo di domanda o su un bene della vita non devoluto; non sussiste quando il giudice di merito interpreti la domanda e ritenga compresi in essa ulteriori profili fattuali o giuridici.
  • L’accertamento fiscale basato sugli studi di settore è un sistema di presunzioni semplici che non consente rettifica automatica: la gravità dello scostamento va valutata in concreto, tenendo conto delle circostanze specifiche dell’impresa e del periodo d’imposta.
  • Il contraddittorio preventivo con il contribuente è elemento essenziale dell’accertamento standardizzato; in quella sede il contribuente può fornire prova contraria con ogni mezzo, mentre l’Ufficio deve motivare anche sull’applicabilità dello standard al caso concreto.
  • Scostamenti modesti tra ricavi dichiarati e ricavi stimati non integrano di per sé le "gravi incongruenze" richieste dalla disciplina degli studi di settore; la loro rilevanza dipende dall’insieme degli indici concreti emersi nel caso specifico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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