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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14428/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle esattoriali emesse per tributi quali IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto non dimostrata dall'Ufficio la regolare notificazione di varie cartelle, in particolare per annualità molto risalenti, anche in considerazione di un certificato storico di residenza. Le amministrazioni ricorrono per cassazione con due motivi: (1) denunciano nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, n. 4 c.p.c., assumendo che la CTR si sia limitata a una formula generica di conferma della decisione di primo grado; (2) denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 140 c.p.c. e 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso la prova della notifica delle cartelle nonostante la produzione delle relate e la notifica a soggetto irreperibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non attinente al decisum: la sentenza impugnata non conteneva l'affermazione riportata dalla ricorrente e la questione reale riguardava la regolarità delle notifiche delle cartelle, non la "capitalizzazione del credito" evocata nel motivo. Il secondo motivo è stato parimenti inammissibile perché, formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla regolarità delle notifiche e a ottenere una non consentita rivalutazione del materiale probatorio; la Corte ha ricordato che tale censura avrebbe richiesto, semmai, un vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c., non dedotto. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente; è stato escluso l'ulteriore contributo unificato per la natura pubblica della parte soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente il ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento, ma non può essere utilizzato per censurare motivi non attinenti alla decisione impugnata o per veicolare contestazioni di merito.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la violazione è invocabile quando la sentenza sia affetta da motivazione meramente apparente; nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di pertinenza al decisum.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in tema di contenuto motivazionale della sentenza tributaria; la relativa censura è stata ritenuta comunque non pertinente alla decisione impugnata.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento, ma la censura è stata ritenuta diretta a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato come disciplina della notificazione a persona irreperibile; la sua deduzione è stata ritenuta strumentale a rivalutare il merito probatorio.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in tema di notificazioni tributarie; la Corte ha ritenuto che la controversia investisse l'apprezzamento in fatto della prova della notifica.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    indicato dalla Corte come il corretto paradigma per censurare l'erronea valutazione dei fatti e delle prove, ma non invocato nel ricorso.

  • art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.

    la mancanza di motivi specificamente attinenti al decisum determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione, il motivo deve essere specificamente riferito alla ratio decidendi della sentenza impugnata: censure estranee al decisum si risolvono in un "non motivo" e determinano l'inammissibilità del ricorso.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; tali doglianze attengono al diverso vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5 c.p.c.
  • In tema di notificazione delle cartelle di pagamento, la contestazione sulla regolarità della prova notificatoria, quando investe l'apprezzamento del materiale probatorio, non è sindacabile in cassazione come violazione di legge se mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito.
  • La motivazione apparente può essere dedotta solo se la sentenza sia realmente priva di un ragionamento comprensibile; non basta richiamare una formula sintetica se la censura non corrisponde effettivamente alla motivazione resa.
  • Quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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