Cassazione Civile, Ordinanza n. 23410/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il compenso dovuto a un'avvocata per 14 incarichi difensivi conferiti dall'agente della riscossione in base a una convenzione stipulata il 23 ottobre 2006. Il Tribunale aveva ritenuto valida la convenzione, ma ne aveva limitato l'efficacia al 31 dicembre 2007, condannando quindi la controparte a corrispondere, per gli incarichi successivi, gli importi calcolati secondo le tariffe forensi. La Corte d'appello ha invece rigettato l'appello dell'avvocata, confermando la validità della convenzione e negando sia il carattere usurario dell'accordo sia l'asserita non dignità della retribuzione. Nel ricorso per cassazione vengono dedotti: violazione del giudicato e delle norme processuali per avere la Corte d'appello deciso su questioni che si assumevano coperte o non devolute; nullità della sentenza per la forma sintetica della trascrizione delle conclusioni; nullità per carenza di motivazione; omesso esame e violazione delle norme processuali per mancata considerazione dei motivi di appello e dell'asserita irrisorietà del compenso; omesso esame del fatto decisivo relativo al momento finale della prestazione e alla necessità di applicare all'intero rapporto le tariffe vigenti alla sua conclusione. La ricorrente ha anche contestato la validità del controricorso per asserito difetto di ius postulandi del difensore dell'Agenzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o in parte inammissibili tutte le censure. In particolare ha escluso il vizio del controricorso, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla possibilità per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi di avvocati del libero foro quando l'Avvocatura dello Stato non assuma il patrocinio. Sul merito, ha confermato che la convenzione stipulata in vigenza del d.l. n. 223 del 2006 consentiva pattuizioni derogatorie alle tariffe professionali, anche con compensi diversi dai massimi e dai minimi tariffari; ha poi affermato che la doglianza sulla motivazione della sentenza d'appello era infondata, così come quella relativa alla mancata trascrizione analitica delle conclusioni. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia sulle questioni dell'irrisorietà del compenso e della pretesa condotta usuraria, osservando che la Corte territoriale le aveva esaminate e che, una volta scaduta la convenzione, per gli incarichi già in corso continuavano ad applicarsi i criteri tariffari pattuiti all'origine. Infine, ha respinto la censura sul momento finale della prestazione perché costruita sull'erroneo presupposto dell'unitarietà assoluta del rapporto: ciascun incarico difensivo conservava la propria autonomia e non vi era violazione del principio di infrazionabilità del compenso. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
è il parametro formale invocato per le censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili
artt. 100, 101, 112, 113, 115, 132, 161, 324, 329, 342, 345 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente per denunciare vizi processuali, giudicato, omessa pronuncia e difetti motivazionali; la Corte ha escluso le violazioni dedotte
richiamato per affermare la gerarchia dei criteri di determinazione del compenso professionale, con prevalenza dell'accordo tra le parti sulle tariffe
invocato dalla ricorrente sul giudicato; la Corte ha escluso che vi fosse un giudicato ostativo alla decisione della Corte d'appello
la mancanza o sinteticità della trascrizione delle conclusioni e la motivazione sono vizio solo se manca una decisione effettiva sulle domande o eccezioni
richiamato per sostenere la nullità della sentenza; la Corte ha escluso la nullità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto
d.l. n. 223 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a), conv. con modif. nella L. n. 248 del 2006
norma interpretata nel senso che, nel periodo di sua vigenza, ha eliminato il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento di obiettivi e consente accordi professionali anche diversi dalle tariffe
l. n. 247 del 2012, art. 13, comma 4
richiamata come termine temporale successivo rispetto al quale muta la disciplina dei patti sui compensi professionali
d.l. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016
richiamato, insieme agli atti generali e al d.lgs. n. 50 del 2016, per il regime del patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016
richiamati per il ricorso agli avvocati del libero foro da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione quando l'Avvocatura dello Stato non assuma il patrocinio
art. 43, comma 4, r.d. cit.
richiamato per escludere la necessità della delibera formale prospettata dalla ricorrente ai fini del patrocinio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel periodo di vigenza della disciplina introdotta dal d.l. n. 223 del 2006, l'accordo tra avvocato e cliente sulla determinazione del compenso può derogare alle tariffe professionali, poiché l'autonomia contrattuale è criterio prioritario rispetto ai parametri tariffari.
- Per configurare la nullità della sentenza per omessa o erronea trascrizione delle conclusioni non basta un difetto formale: è necessario che le domande o eccezioni ritualmente proposte non risultino effettivamente esaminate e decise.
- La censura di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza d'appello abbia, in concreto, affrontato e deciso le questioni dedotte, anche se la motivazione sia sintetica.
- In tema di compensi professionali, se gli incarichi conferiti mantengono autonomia ciascuno conserva la propria disciplina retributiva; non può essere automaticamente estesa all'intero rapporto una regola unitaria fondata sulla sola continuità del rapporto di collaborazione.
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere assistita da avvocati del libero foro nei casi in cui l'Avvocatura dello Stato non assuma il patrocinio, senza che ciò determini un vizio di rappresentanza o di procura.
- L'asserita irrisorietà o 'usurarietà' del compenso deve essere valutata alla luce del concreto assetto negoziale e della cronologia degli incarichi, non sulla base di una mera comparazione astratta con le tariffe vigenti a una data successiva alla scadenza della convenzione.
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