Cassazione Civile, Ordinanza n. 26035/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un lavoratore a seguito della soppressione, nell'organigramma aziendale, di alcune posizioni dell'area tecnica. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto legittimo il recesso; la Corte d'appello ha invece dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione e condannando la società al risarcimento e ai contributi, ritenendo non assolto l'obbligo di repêchage perché il lavoratore avrebbe potuto essere adibito, anche provvisoriamente, ad altre mansioni compatibili e poi a una posizione che si sarebbe resa disponibile per pensionamento di altro dipendente. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione degli artt. 3 e 5 l. n. 604/1966, art. 2103 c.c. e art. 41 Cost., contestando la possibilità di adibire il lavoratore alle mansioni indicate dalla Corte d'appello, perché asseritamente professionalmente distinte, di diverso livello e richiedenti diverse abilitazioni; 2) motivazione apparente e contraddittoria sulla concreta individuazione delle mansioni rilevanti ai fini del repêchage; 3) violazione dei principi di buona fede e correttezza e dei limiti temporali del repêchage, per avere la Corte esteso eccessivamente il cosiddetto congruo arco temporale successivo; 4) analoga censura sull'estensione dell'obbligo di repêchage a tutte le mansioni svolte nel corso dell'intero rapporto; 5) omesso esame del fatto decisivo relativo al possesso delle patenti necessarie per le mansioni di addetto all'esercizio/controlleria; 6) violazione dell'art. 18 St. lav. nella quantificazione della retribuzione globale di fatto, per aver incluso componenti che la ricorrente riteneva eventuali o non retributive; 7) violazione dell'art. 18, comma 4, St. lav. per avere la Corte liquidato un importo risarcitorio ritenuto superiore al tetto delle dodici mensilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, osservando che la motivazione della Corte d'appello non era apparente e che la valutazione sull'inadempimento dell'obbligo di repêchage era coerente con i principi di legittimità: il datore di lavoro, in presenza di un licenziamento per soppressione del posto, deve verificare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale e già svolte, senza obbligo di creare nuova formazione o di sovvertire l'assetto organizzativo. Ha inoltre precisato che la sentenza costituzionale n. 128/2024 non era pertinente perché riferita al regime del Jobs Act, non applicabile al rapporto in esame. Il quinto motivo è stato respinto perché il mancato possesso di alcune patenti era stato comunque esaminato e ritenuto non decisivo. Il sesto motivo è stato respinto perché la Corte d'appello, con accertamento di fatto, aveva incluso nella retribuzione globale di fatto emolumenti continuativi come bonus mensile e buoni pasto, in linea con i principi sull'art. 18 St. lav. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, non confrontandosi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori del resistente antistatari, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato quale base del giustificato motivo oggettivo di licenziamento; la Corte ne conferma l'applicazione in relazione alla soppressione del posto e all'obbligo di repêchage.
Richiamato in tema di onere probatorio del datore sulla sussistenza del giustificato motivo oggettivo e sull'impossibilità di ricollocazione del lavoratore.
Usato come parametro per valutare la possibilità di assegnazione a mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale del lavoratore.
art. 41 Cost.
Richiamato per delimitare il sindacato sul potere organizzativo dell'imprenditore, che non può essere imposto a creare assetti organizzativi diversi, fermo l'obbligo di repêchage.
Invocato dalla ricorrente in relazione a buona fede e correttezza, ma la Corte ha ritenuto le censure infondate sulla base dei principi già consolidati.
Invocato dalla ricorrente in relazione a buona fede e correttezza, senza che la censura superasse il vaglio di legittimità.
Applicato alla tutela conseguente al licenziamento illegittimo, sia quanto alla reintegrazione sia quanto alla determinazione dell'indennità risarcitoria nella formulazione previgente al Jobs Act.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato per i motivi di violazione di legge, ma le censure sono state respinte o ritenute inammissibili perché miravano a rivalutazioni di fatto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente/contraddittoria, ma la Corte ha escluso la sussistenza del vizio nei limiti consentiti dal nuovo art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo; non è ammissibile come strumento per contestare la valutazione di singoli elementi istruttori.
Richiamato per il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato quale parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamata quale contesto normativo del licenziamento e della disciplina processuale/protettiva applicabile al caso.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto a soppressione del posto, il datore di lavoro deve provare non solo la reale esigenza organizzativa, ma anche l'impossibilità di ricollocare utilmente il lavoratore, secondo un obbligo di repêchage che opera anche rispetto a mansioni inferiori, purché compatibili con il bagaglio professionale e già svolte o comunque congrue.
- L'obbligo di repêchage non impone all'imprenditore di creare nuove posizioni, di modificare insindacabilmente il proprio assetto organizzativo, né di formare ex novo il lavoratore per renderlo idoneo a mansioni diverse.
- In sede di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non sono ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione che mirino in realtà a una nuova valutazione del merito; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il vizio di omesso esame non ricorre quando il fatto storico dedotto sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche se non siano state esaminate tutte le singole risultanze istruttorie.
- Ai fini della quantificazione dell'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo, la retribuzione globale di fatto comprende i compensi continuativi e certi connessi alla prestazione, ma esclude quelli meramente eventuali, occasionali o eccezionali.
- La critica in cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; le doglianze generiche o assertive sono inammissibili.
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