Cassazione Civile, Ordinanza n. 26032/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte della società al proprio ex dipendente, di euro 17.941,11 a titolo di anticipazione di competenze relative al periodo 2008 e all’1.1.2009-31.1.2009, somme versate - secondo la società - per evitare al lavoratore il pregiudizio della doppia imposizione fiscale sui redditi prodotti all’estero. Il Tribunale aveva respinto la domanda di restituzione proposta dalla società; la Corte d’appello di Roma, invece, in riforma, aveva condannato il lavoratore a restituire l’importo ritenendo applicabile il meccanismo del credito/detrazione per imposte estere di cui all’art. 165 TUIR (e previgente art. 15, comma 3, TUIR), escludendo un termine decadenziale diverso dalla prescrizione. Il lavoratore ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 38 d.P.R. 602/1973 in relazione agli artt. 15, comma 3, e 165, comma 7, TUIR, sostenendo che non si trattasse di mera detrazione fiscale ma di azione di rimborso di somme versate per duplicazione d’imposta, soggetta al termine di decadenza di 48 mesi; deduce che i certificati di definitività sarebbero stati consegnati quando il termine era già scaduto o prossimo a scadere; (2) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta natura retributiva delle somme percepite, che avrebbero dovuto essere considerate corrispettivo contrattuale e non credito d’imposta, ma senza adeguata specificazione della prospettazione nei precedenti gradi di merito e dell’eventuale decisum del primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura non fondata perché la disciplina richiamata (art. 165 TUIR e previgente art. 15, comma 3) riguarda la detrazione delle imposte estere e non il rimborso ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 602/1973; soprattutto, la doglianza sul termine decadenziale per il rimborso è stata considerata questione nuova, non trattata nei gradi di merito, e quindi non esaminabile per la prima volta in cassazione. Sul secondo motivo ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di specificità, poiché il ricorrente non ha chiarito se la questione della natura retributiva delle somme fosse stata proposta in primo grado, se vi fosse una pronuncia implicita o esplicita del tribunale, né se si trattasse di domanda nuova in appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 165 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
disciplina il meccanismo del credito/detrazione per evitare la doppia imposizione sui redditi prodotti all’estero; non regola un autonomo diritto al rimborso
art. 15, comma 3, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
previgente disciplina del medesimo meccanismo di detrazione per imposte estere
richiamato dal ricorrente come norma che prevederebbe il rimborso delle imposte indebitamente versate entro 48 mesi; la Corte non esamina nel merito tale ricostruzione perché la questione è nuova
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
veicolo del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
veicolo del motivo di ricorso per nullità processuale per omessa pronuncia
invocato per dedotta omessa pronuncia del giudice di appello
invocato unitamente all’art. 112 c.p.c. per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di decisione secondo diritto
richiamato dalla Corte per evidenziare che una domanda nuova in appello non è ammissibile
norma sul procedimento camerale in Cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
previsto l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In cassazione non possono essere esaminate per la prima volta questioni di diritto o di fatto che non risultino trattate nei gradi di merito; la novità della censura preclude il controllo di legittimità.
- Il meccanismo del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, disciplinato dal TUIR, è cosa diversa dall’azione di rimborso delle imposte indebitamente versate: le due tutele non sono sovrapponibili e non possono essere confuse ai fini dell’individuazione del termine applicabile.
- La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede una puntuale ricostruzione processuale: occorre indicare dove la questione sia stata proposta, se e come sia stata decisa nei precedenti gradi e perché il vizio sia effettivamente ravvisabile.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non consente di verificare la storia processuale della questione e la pertinenza del vizio denunciato.
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