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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26032/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte della società al proprio ex dipendente, di euro 17.941,11 a titolo di anticipazione di competenze relative al periodo 2008 e all’1.1.2009-31.1.2009, somme versate - secondo la società - per evitare al lavoratore il pregiudizio della doppia imposizione fiscale sui redditi prodotti all’estero. Il Tribunale aveva respinto la domanda di restituzione proposta dalla società; la Corte d’appello di Roma, invece, in riforma, aveva condannato il lavoratore a restituire l’importo ritenendo applicabile il meccanismo del credito/detrazione per imposte estere di cui all’art. 165 TUIR (e previgente art. 15, comma 3, TUIR), escludendo un termine decadenziale diverso dalla prescrizione. Il lavoratore ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 38 d.P.R. 602/1973 in relazione agli artt. 15, comma 3, e 165, comma 7, TUIR, sostenendo che non si trattasse di mera detrazione fiscale ma di azione di rimborso di somme versate per duplicazione d’imposta, soggetta al termine di decadenza di 48 mesi; deduce che i certificati di definitività sarebbero stati consegnati quando il termine era già scaduto o prossimo a scadere; (2) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta natura retributiva delle somme percepite, che avrebbero dovuto essere considerate corrispettivo contrattuale e non credito d’imposta, ma senza adeguata specificazione della prospettazione nei precedenti gradi di merito e dell’eventuale decisum del primo giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura non fondata perché la disciplina richiamata (art. 165 TUIR e previgente art. 15, comma 3) riguarda la detrazione delle imposte estere e non il rimborso ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 602/1973; soprattutto, la doglianza sul termine decadenziale per il rimborso è stata considerata questione nuova, non trattata nei gradi di merito, e quindi non esaminabile per la prima volta in cassazione. Sul secondo motivo ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di specificità, poiché il ricorrente non ha chiarito se la questione della natura retributiva delle somme fosse stata proposta in primo grado, se vi fosse una pronuncia implicita o esplicita del tribunale, né se si trattasse di domanda nuova in appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere esaminate per la prima volta questioni di diritto o di fatto che non risultino trattate nei gradi di merito; la novità della censura preclude il controllo di legittimità.
  • Il meccanismo del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, disciplinato dal TUIR, è cosa diversa dall’azione di rimborso delle imposte indebitamente versate: le due tutele non sono sovrapponibili e non possono essere confuse ai fini dell’individuazione del termine applicabile.
  • La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede una puntuale ricostruzione processuale: occorre indicare dove la questione sia stata proposta, se e come sia stata decisa nei precedenti gradi e perché il vizio sia effettivamente ravvisabile.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non consente di verificare la storia processuale della questione e la pertinenza del vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileTributiLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

Testo integrale

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