Cassazione Civile, Ordinanza n. 26068/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il giudizio di merito che aveva negato l'assegno per il nucleo familiare per mancata prova del requisito reddituale. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diniego dell'assegno per il nucleo familiare richiesto da un lavoratore per i familiari residenti in Senegal. I giudici di merito avevano rigettato la domanda per difetto di prova del requisito reddituale: il richiedente non aveva allegato in modo specifico, negli atti difensivi, la situazione reddituale propria e dei componenti del nucleo familiare, e il solo documento prodotto (un attestato di famiglia) era stato ritenuto insufficiente perché privo di indicazioni chiare sui redditi, sul periodo di riferimento e sul fatto che si trattasse di redditi prodotti in Italia o all'estero. Con il primo motivo di ricorso il richiedente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 153/1988 e dell'art. 12 preleggi c.c., oltre che della direttiva 2003/109/CE, assumendo che non fosse necessaria un'autocertificazione dei redditi non prevista dalla legge e sostenendo che il requisito reddituale rileverebbe solo ai fini della quantificazione dell'assegno. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 421 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse accolto la richiesta di autorizzazione al deposito in appello della certificazione reddituale. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, richiamando l'orientamento secondo cui l'assegno per il nucleo familiare presuppone, oltre all'attività lavorativa, anche il requisito reddituale, che deve essere provato dall'interessato; ha inoltre affermato che la prova del requisito reddituale può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo, ma richiede comunque una specifica allegazione dei fatti costitutivi, assente nel caso concreto. Ha infine osservato che la valutazione di insufficienza del documento prodotto è un apprezzamento di merito non censurabile in cassazione nei limiti dedotti, e che l'esercizio dei poteri istruttori officiosi ex art. 421 c.p.c. presuppone comunque un'allegazione specifica e piste probatorie significative, qui mancanti.
Norme richiamate
art. 2 d.l. n. 69/1988 conv. con l. n. 153/1988
L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare presuppone la duplice condizione dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale; quest'ultimo deve essere provato dall'interessato e l'assegno non spetta se non è raggiunta la soglia prevista dal comma 10.
Invocato dal ricorrente per sostenere un'interpretazione letterale e sistematica della disciplina dell'assegno, ma il motivo è stato ritenuto infondato alla luce della disciplina speciale e della giurisprudenza consolidata.
direttiva 2003/109/CE
Richiamata dal ricorrente per escludere un trattamento discriminatorio dei cittadini extracomunitari; la Corte ha ribadito che l'onere probatorio sul requisito reddituale vale per tutti i richiedenti e non integra discriminazione.
Invocato per censurare la mancata risposta sulla richiesta di autorizzazione al deposito documentale; la censura è stata respinta perché la prova del requisito richiede comunque specifica allegazione.
I poteri istruttori ufficiosi del giudice del lavoro possono essere esercitati solo in presenza di una specifica allegazione dei fatti costitutivi e di significative piste probatorie; in mancanza, non vi è obbligo di acquisire d'ufficio documenti.
La Corte ha ribadito che grava sul richiedente l'onere di provare il requisito reddituale costitutivo del diritto all'assegno.
La valutazione di insufficienza del documento prodotto è apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione, non dedotti in modo pertinente.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'assegno per il nucleo familiare richiede, oltre allo svolgimento di attività lavorativa, la prova del requisito reddituale previsto dalla legge; tale requisito ha natura costitutiva del diritto e non meramente quantificatoria.
- L'onere di allegare in modo specifico i fatti costitutivi relativi alla situazione reddituale grava sul richiedente; la mera produzione di documenti generici o non autosufficienti non è sufficiente a integrare la prova.
- La prova del requisito reddituale può essere fornita con ogni mezzo idoneo, ma il giudice non può supplire integralmente al difetto di allegazione specifica della parte.
- I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non eliminano l'onere di allegazione delle circostanze fondamentali e presuppongono che il materiale già acquisito offra elementi significativi che giustifichino ulteriori acquisizioni documentali.
- La valutazione di sufficienza o insufficienza del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato, non come rivalutazione del fatto.
- L'onere probatorio sul requisito reddituale non è discriminatorio per il cittadino straniero quando la stessa prova è richiesta anche agli altri richiedenti in condizioni analoghe.
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