Cassazione Civile, Ordinanza n. 26034/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal verbale unico di accertamento notificato dall'INPS il 5 marzo 2019, con cui l'Istituto aveva annullato la posizione previdenziale del lavoratore per il periodo 30 gennaio 2019 - 23 giugno 2019 e, più in generale, aveva contestato la genuinità del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società datrice. I ricorrenti in primo grado avevano chiesto di accertare la prescrizione delle somme pretese per il periodo indicato, di dichiarare l'illegittimità del verbale nella parte in cui incideva sulla posizione previdenziale e di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente ripristino della posizione contributiva. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che il lavoratore dovesse provare l'effettiva subordinazione, che tale prova non fosse stata fornita, che le prove testimoniali fossero inammissibili perché generiche e che le allegazioni fossero comunque vaghe. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) ultra petizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per la pronuncia sulla giurisdizione e sull'annullamento del verbale; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per aver posto l'onere probatorio della subordinazione a suo carico; 3) violazione degli artt. 244 e 421 c.p.c. per la declaratoria di inammissibilità delle prove orali e per il mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio; 4) omesso esame di fatti e istanze istruttorie decisivi ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il vizio di ultra petizione, rilevando che i giudici di merito non avevano annullato l'atto amministrativo, ma si erano limitati a escluderne l'idoneità a produrre gli effetti invocati e ad esaminare la reale sussistenza del rapporto previdenziale. Ha confermato il riparto dell'onere della prova in capo a chi pretende di far valere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato disconosciuto dall'INPS, richiamando l'indirizzo secondo cui l'Istituto può, in autotutela, rettificare o annullare d'ufficio atti illegittimi e disconoscere la base del rapporto assicurativo. Ha ritenuto corretta la valutazione di inammissibilità della prova testimoniale per genericità e ha osservato che, nel rito del lavoro, la censura per mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi richiede la specifica allegazione di una pista probatoria qualificata e della richiesta espressa in appello, elemento non adeguatamente dedotto. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., poiché le doglianze attingevano non un fatto storico decisivo omesso, ma la valutazione difensiva della parte. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stata inoltre data atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
il vizio di ultra o extra petizione ricorre solo quando il giudice altera petitum o causa petendi e attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello richiesto
invocato come vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la decisione di merito chiara e coerente
l'onere di provare la subordinazione grava su chi intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro e la conseguente posizione assicurativa
la valutazione di genericità o superfluità della prova testimoniale è apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile solo per errori di diritto o incongruenze logiche
i poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro richiedono la deduzione in ricorso di una pista probatoria qualificata e la specifica richiesta nel giudizio di merito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare la violazione di legge in tema di riparto dell'onere probatorio e di ammissione della prova
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per il preteso vizio processuale di ultra petizione, escluso dalla Corte
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la valutazione delle argomentazioni difensive
richiamato per il procedimento camerale in cassazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato per il regime del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Il vizio di ultra o extra petizione sussiste solo se il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello domandato, alterando petitum o causa petendi; non ricorre quando il giudice si limiti a qualificare diversamente la domanda o a escludere gli effetti giuridici dell'atto impugnato.
- In materia di rapporto previdenziale fondato su un preteso rapporto di lavoro subordinato disconosciuto dall'INPS, grava su chi invoca la copertura assicurativa la prova certa del requisito della subordinazione, trattandosi dell'elemento costitutivo della posizione assicurativa.
- L'INPS, in forza del potere di autotutela, può verificare, rettificare e annullare d'ufficio gli atti illegittimi e disconoscere ab origine un rapporto di lavoro subordinato quando esso costituisca il presupposto necessario del rapporto assicurativo.
- La valutazione del giudice di merito sulla genericità o superfluità della prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se sorretta da errori di diritto o da manifeste incongruenze logiche; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Nel rito del lavoro, la censura per mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi è ammissibile solo se il ricorrente indichi specificamente una pista probatoria qualificata, decisiva ai fini della decisione, e dimostri di aver chiesto espressamente l'intervento del giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, realmente trascurato dal giudice, e non può essere utilizzato per contestare il modo in cui la parte ha sviluppato le proprie argomentazioni difensive.
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