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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26037/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lavoratrice aveva prestato attività prima per una società e poi, a seguito di cessione di ramo d'azienda, per una seconda società. Dopo essere stata licenziata per giustificato motivo oggettivo dalla società cessionaria, aveva impugnato il recesso davanti al Tribunale sostenendo, in via principale, la nullità del licenziamento perché intimato da soggetto privo di legittimazione sostanziale, assumendo che la cessione del ramo fosse inopponibile perché in frode alla legge e con causa illecita; in via subordinata chiedeva l'annullamento del licenziamento per ulteriori vizi propri. La Corte d'appello aveva accolto l'eccezione di decadenza dalla impugnazione della cessione del contratto di lavoro, riproposta dalla società cedente, ma aveva comunque dichiarato illegittimo il licenziamento per difetto di repêchage, applicando però la tutela obbligatoria per mancanza del requisito dimensionale della società datrice. In cassazione la lavoratrice ha denunciato: 1) violazione delle norme sul giudicato interno e sulle impugnazioni, sostenendo che l'eccezione di decadenza, implicitamente respinta in primo grado, avrebbe dovuto essere fatta valere con reclamo incidentale e non con mera riproposizione; 2) erronea applicazione della disciplina decadenziale relativa all'impugnazione della cessione; 3) illegittima compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, poiché i giudici di primo grado avevano esaminato nel merito la dedotta frode alla legge nella cessione di ramo d'azienda, doveva ritenersi implicitamente respinta l'eccezione preliminare di decadenza; pertanto la società cedente, per devolvere la questione al giudice d'appello, avrebbe dovuto proporre reclamo incidentale e non limitarsi a riproporla. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La cessione del contratto di lavoro è il presupposto rispetto al quale viene dedotta l'eccezione di decadenza dall'impugnazione; la sua contestazione può essere soggetta al regime decadenziale richiamato dalla Corte territoriale.

  • art. 32, n. 4, lett. c), L. n. 183/2010

    Introduce una decadenza sostanziale dall'impugnazione degli atti relativi alla cessione del contratto di lavoro; tale decadenza opera come eccezione preliminare di merito.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso per contestare l'applicabilità del regime decadenziale, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per sostenere la formazione del giudicato interno sul rigetto implicito dell'eccezione di decadenza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente insieme alle norme processuali in tema di impugnazioni e giudicato interno.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per il giudicato formale derivante dal mancato gravame specifico sulla questione decisa implicitamente.

  • art. 329, co. 2, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il rigetto espresso o implicito di un'eccezione di merito determina giudicato interno se non viene impugnato con gravame incidentale.

  • art. 345, co. 2, c.p.c.

    Non consente il rilievo officioso in appello di una questione già coperta da giudicato interno.

  • art. 346 c.p.c.

    La mera riproposizione è sufficiente solo per le questioni non esaminate dal primo giudice, non per quelle già rigettate espressamente o implicitamente.

  • art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c.

    Censure prospettate in cassazione per violazione di legge e omesso esame, ma il giudizio di legittimità si è concentrato sul primo motivo.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati nel terzo motivo relativo alla compensazione delle spese, rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Se un'eccezione di merito o preliminare di merito è stata respinta in primo grado, anche solo implicitamente ma in modo univoco, la parte che ne voglia ottenere la riesamina in appello deve proporre impugnazione incidentale; non basta la mera riproposizione della questione.
  • La riproposizione ex art. 346 c.p.c. è utilizzabile solo per le questioni non esaminate dal giudice di primo grado; se la questione risulta già decisa, il suo riesame è precluso dal giudicato interno.
  • La decadenza prevista per l'impugnazione degli atti relativi alla cessione del contratto di lavoro ha natura sostanziale e costituisce eccezione preliminare di merito.
  • In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il repêchage è elemento costitutivo della legittimità del recesso e il relativo onere probatorio grava sul datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiGiudicatoOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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