Cassazione Civile, Ordinanza n. 26005/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non esamina i cinque motivi di ricorso perché prende atto della rinuncia depositata dal ricorrente e della sua accettazione da parte delle controricorrenti. Dichiara quindi l'estinzione del processo, senza provvedere sulle spese, e rileva altresì che non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina da una domanda proposta da un lavoratore nei confronti di più società del gruppo Telecom, poi rigettata in primo grado e in appello. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il rigetto della domanda e lo aveva condannato alle spese. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso e ai diritti e all'azione in esso vantati, con richiesta di compensazione delle spese. Le controparti hanno accettato la rinuncia.
Norme richiamate
secondo comma, ult. parte
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per la riserva della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo eventualmente dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente depositata e accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del processo di legittimità, precludendo l'esame dei motivi di ricorso.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, la Corte può disporre che nulla sia dovuto per le spese, secondo quanto richiesto o concordato dalle parti e compatibilmente con la disciplina processuale applicabile.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia, il giudice può dare atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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