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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12314/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)

La controversia

La controversia nasce da trentaquattro ordinanze-ingiunzione emesse dal Prefetto di Roma per violazione dell’art. 142, comma 8, del Codice della strada, a seguito di ricorso amministrativo rigettato. La destinataria delle sanzioni propose opposizione giurisdizionale e poi appello, lamentando: (1) l’erronea individuazione del soggetto legittimato a stare in giudizio e la nullità della notifica dell’atto di appello, sostenendo che, per giudizi introdotti prima del d.lgs. n. 150/2011, la legittimazione passiva spettasse al Prefetto e che la costituzione del Comune fosse illegittima; (2) la nullità o invalidità dell’ordinanza-ingiunzione per carenza di motivazione sulle difese svolte in sede amministrativa; (3) l’erronea distribuzione dell’onere probatorio in ordine al supposto malfunzionamento dell’autovelox, con riferimento anche alla taratura dello strumento; (4) l’erroneità dell’affermazione secondo cui per contestare il rilievo della velocità sarebbe stata necessaria querela di falso. Il Comune e il Prefetto non svolsero difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la statuizione sulla legittimazione passiva del Comune in base alla disciplina applicabile ratione temporis e infondata la censura sulla motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, perché nel giudizio di opposizione si controverte sul rapporto e il giudice ha cognizione piena anche sulle deduzioni già svolte in sede amministrativa. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo: ha affermato che, quando siano dedotti specifici elementi di possibile inattendibilità dell’autovelox, l’Amministrazione deve provare l’omologazione e la periodica taratura dello strumento, e che le risultanze del verbale non bastano da sole a fondare tale prova; inoltre non occorre querela di falso per contestare l’efficacia probatoria del rilevamento elettronico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La violazione dei limiti di velocità accertata con apparecchiature elettroniche richiede una verifica di affidabilità dello strumento, che si collega alla necessità di omologazione e taratura periodica per attribuire valore probatorio alle rilevazioni.

  • art. 203 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    È richiamato quale ricorso amministrativo facoltativo al Prefetto avverso i verbali presupposti.

  • art. 204 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    È richiamato come base del procedimento amministrativo concluso con ordinanza-ingiunzione prefettizia.

  • art. 205 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Nel testo vigente ratione temporis regola l’opposizione giurisdizionale avverso l’ordinanza-ingiunzione.

  • art. 204 bis, comma 4-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Individua la legittimazione passiva dell’ente o del Prefetto a seconda dell’autorità che ha accertato la violazione e dei destinatari dei proventi.

  • art. 45, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per censurare la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte precisa che, a fronte di specifiche contestazioni, grava sull’Amministrazione la prova dell’affidabilità dello strumento.

  • art. 113 c.p.c.

    È richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte valorizza soprattutto i principi sulla cognizione piena nel giudizio di opposizione e sulla prova dell’affidabilità dell’autovelox.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione delle prove e delle allegazioni, ma non viene accolto come violato sul primo e secondo motivo.

  • art. 221 c.p.c.

    È evocato con riferimento alla necessità o meno della querela di falso per contestare i rilievi dell’apparecchiatura.

  • art. 476 c.p.

    È invocato nel quarto motivo per sostenere la necessità della querela di falso, ma la Corte esclude che essa sia necessaria per contestare il valore probatorio del verbale/autovelox.

  • art. 39 c.p.c.

    È richiamato nel primo motivo per contestare notifiche e costituzioni processuali, ma la censura è respinta.

  • art. 291 c.p.c.

    È richiamato nel primo motivo con riferimento alla nullità e rinotifica, ma la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    È menzionato tra le norme richiamate nel primo motivo in tema di rappresentanza in giudizio delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 6 e 7 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Sono richiamati nel primo motivo per sostenere la diversa disciplina della legittimazione e della trattazione delle opposizioni, ma la Corte applica la normativa temporalmente vigente al caso.

  • art. 6, comma 9, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    È menzionato nella ricostruzione della sentenza di merito come base della legittimazione passiva del Comune nel giudizio di opposizione.

  • L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23

    È richiamato come disciplina ratione temporis applicabile alla legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative.

  • L. 29 luglio 2010, art. 39, comma 2

    È menzionata come fonte dell’abrogazione del previgente comma 3 dell’art. 205 C.d.S. e dell’introduzione del nuovo art. 204-bis, comma 4-bis.

  • D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, comma 1-octies, conv. in L. 1 agosto 2003, n. 214

    È richiamato come fonte dell’originaria previsione che consentiva al Prefetto di delegare la tutela giudiziaria all’amministrazione cui apparteneva l’organo accertatore.

  • D.M. 29 ottobre 1997, art. 4

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che la taratura dell’autovelox avrebbe dovuto essere annuale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazioni stradali, il processo ha ad oggetto il rapporto sostanziale e non il solo atto amministrativo, con la conseguenza che il giudice deve esaminare con cognizione piena anche le deduzioni difensive già svolte in sede amministrativa se riproposte in giudizio.
  • La legittimazione passiva nel giudizio di opposizione va individuata secondo la disciplina temporalmente applicabile e, per le violazioni accertate da organi comunali o con proventi devoluti al Comune, può spettare all’ente locale anziché al Prefetto.
  • La mera insufficienza della motivazione dell’ordinanza-ingiunzione in ordine alle difese amministrative non determina di per sé la nullità del provvedimento quando tali difese possano essere riesaminate integralmente dal giudice dell’opposizione.
  • In tema di accertamento dell’eccesso di velocità con autovelox, quando l’interessato contesti specificamente l’affidabilità dello strumento, spetta all’Amministrazione provare l’omologazione e la periodica taratura, non essendo sufficiente la sola attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione.
  • Le verifiche di funzionalità o il superamento del collaudo non si identificano con la taratura: ai fini della validità della sanzione è necessaria la prova della taratura periodica, ove richiesta dalla disciplina applicabile.
  • Per contestare il valore probatorio delle rilevazioni elettroniche di velocità non è necessaria la querela di falso, perché il verbale non è assistito da fede privilegiata quanto all’effettiva funzionalità e affidabilità dello strumento rilevatore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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