Cassazione Civile, Ordinanza n. 39881/2021 del 14/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il proprietario di un immobile sito in Roma, ubicato in una microzona comunale, aveva impugnato un avviso di accertamento catastale emesso ai sensi dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, con cui l'Ufficio aveva disposto la revisione del classamento, modificando la categoria da A/2 ad A/1 e la classe, con conseguente aumento della rendita catastale. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva invece accolto parzialmente l'appello, ritenendo legittimo l'aumento di classe fondato sul significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona, ma aveva escluso la legittimità del mutamento di categoria per difetto dei presupposti del D.M. 2 agosto 1969 sulle abitazioni di lusso. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 8 R.D.L. n. 652/1939, sostenendo che la CTR avesse confuso il concetto di abitazione di lusso con quello di categoria catastale attribuita tramite la procedura di revisione ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004. Il contribuente proponeva ricorso incidentale, lamentando violazione degli artt. 7 l. n. 212/2000, 3 l. n. 241/1990 e dello stesso art. 1, comma 335, per carenza di motivazione dell'avviso, redatto con formule standardizzate e prive di specificazione dei presupposti concreti della riclassificazione.
La decisione
La Corte ha accolto prioritariamente il ricorso incidentale del contribuente, ritenendolo fondato. Ha affermato che l'avviso di revisione del classamento emesso ai sensi dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 deve contenere una motivazione rigorosa e specifica, idonea a indicare non solo il significativo scostamento tra i valori medi della microzona e quelli dell'insieme delle microzone comunali, ma anche gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, compresi i parametri di cui all'art. 8 d.P.R. n. 138/1998 e le modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati. Nel caso concreto l'atto impugnato non riportava le fonti, i modi, i tempi e i criteri di calcolo dei dati utilizzati, né gli ulteriori elementi urbanistici ed edilizi rilevanti, risultando quindi motivato in modo generico e massivo. Il vizio di motivazione ha investito anche la parte relativa al mutamento di categoria, rendendo assorbito il ricorso principale dell'Agenzia. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte ha accolto l'originario ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, l. n. 311/2004
revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali
La revisione è legittima solo se l'Ufficio motiva in modo specifico sia sul presupposto dello scostamento significativo dei valori medi, sia sugli elementi concreti che incidono sul classamento della singola unità immobiliare.
art. 1, comma 336, l. n. 311/2004
situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie
È richiamato per distinguere questa diversa procedura dalla revisione ex comma 335, che ha presupposti differenti e non si sovrappone alla verifica di singoli mutamenti edilizi.
art. 8 R.D.L. n. 652/1939
È invocato nel motivo dell'Agenzia per sostenere l'erronea confusione tra abitazione di lusso e categoria catastale; la Corte non accoglie tale impostazione, assorbita dal difetto di motivazione dell'atto.
art. 3, comma 58, l. n. 662/1996
È menzionato come ulteriore ipotesi di riclassificazione per classamento palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari, nel quadro ricostruttivo della materia.
Richiamato dal contribuente per denunciare il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
Richiamato dal contribuente quale parametro generale dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore nel rito camerale.
È utilizzato per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, l'obbligo di motivazione dell'avviso non è assolto dal solo richiamo al significativo scostamento tra valori medi di mercato e valori catastali della microzona rispetto al resto del comune.
- La motivazione deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi concreti che, oltre al dato statistico generale, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, con riferimento ai criteri di cui all'art. 8 d.P.R. n. 138/1998.
- È insufficiente una motivazione stereotipata o massiva che si limiti a formule standardizzate, senza indicare fonti, metodi, tempi e criteri di acquisizione ed elaborazione dei dati utilizzati per la riclassificazione.
- L'amministrazione, nel riclassamento ex comma 335, deve distinguere la fase di accertamento dei presupposti della revisione di microzona dalla fase di applicazione dei parametri al singolo immobile, motivando entrambe in modo puntuale.
- Il difetto di motivazione dell'avviso di revisione del classamento travolge anche l'eventuale attribuzione della diversa categoria catastale, se l'atto si fonda sul medesimo impianto motivazionale generico.
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