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Sentenza

Sentenza del 22/07/2024 n. 20188 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il rimborso di un credito IVA di 178.770 euro, relativo all’anno d’imposta 2010 e originato da operazioni del 1998 e 1999. L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 5 marzo 2013, aveva negato il rimborso perché, durante l’istruttoria, non erano stati esibiti i registri IVA acquisti e vendite necessari a provare l’esistenza del credito. La CTP di Taranto aveva accolto il ricorso; la CTR della Puglia aveva riformato la decisione, ritenendo che l’Amministrazione potesse contestare il credito anche dopo la scadenza dei termini di accertamento e rilevando che la contribuente non aveva prodotto la documentazione sui fatti costitutivi. In cassazione Banca Ifis ha dedotto la violazione degli artt. 30, 38-bis, 54 e 57 del DPR 633/1972, degli artt. 8 e 10 della legge 212/2000 e dell’art. 2220 c.c.; ha contestato, tra l’altro, la possibilità di verificare il credito oltre i termini di accertamento, gli effetti dell’inerzia dell’Amministrazione, il rapporto con la rettifica della dichiarazione e i termini di conservazione delle scritture. Ha inoltre chiesto una nuova rimessione alle Sezioni Unite, il rinvio pregiudiziale alla CGUE e la rimessione alla Corte costituzionale per asseriti contrasti con principi costituzionali e unionali.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, estranea ai giudizi di merito e non destinataria della notifica del ricorso; non ha disposto una statuizione separata sulle relative spese, essendo l’ente costituito con l’Agenzia delle entrate mediante un unico controricorso. Nel merito ha rigettato il ricorso: ha confermato che la scadenza dei termini di accertamento non rende incontrovertibile un credito IVA indicato in dichiarazione e che chi domanda il rimborso deve provare i fatti che lo fondano. L’inerzia dell’Amministrazione non equivale al riconoscimento del credito, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge; il silenzio sulla richiesta può invece costituire rifiuto tacito impugnabile. Le obiezioni della banca e le richieste di rimessione alle Sezioni Unite, alla Corte costituzionale e alla CGUE sono state respinte, anche perché la banca non aveva contestato la mancata produzione della documentazione probatoria. La ricorrente è stata condannata a pagare all’Agenzia delle entrate 7.600 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 30 del DPR 633/1972

    il provvedimento di diniego del diritto al rimborso ex art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972, "per insussistenza dei fatti costitutivi non ha natura di avviso di accertamento, che presuppone necessariamente una pretesa tributaria nuova".

    Disciplina il rimborso dell’eccedenza IVA. Il diniego per insussistenza dei fatti costitutivi del credito non è un nuovo avviso di accertamento: l’Amministrazione può verificare se il credito esista anche quando siano scaduti i termini ordinari di accertamento.

  • Art. 57, commi 1 e 3, del DPR 633/1972

    gli effetti preclusivi della decadenza dall'accertamento riguardano le sole imposte dovute, sicché nelle ipotesi, come quello in esame, in cui il coacervo di poste detraibili comporti, dopo aver neutralizzato l'obbligo di versamento dell'imposta dovuta, una pretesa ad avere, il rapporto dare-avere resta regolato dalla legge ed il contribuente gravato, secondo le regole ordinarie, del relativo onere probatorio.

    I termini decadenziali limitano l’accertamento delle imposte dovute, ma non rendono intangibile un credito IVA chiesto a rimborso. Se il credito deriva da poste detraibili che eccedono l’imposta dovuta, chi ne pretende il rimborso deve dimostrarne i fatti generatori; il mancato controllo dell’Amministrazione non accerta il credito.

  • Art. 54 del DPR 633/1972

    le Sezioni unite [...] hanno chiaramente e convincentemente distinto tra le ipotesi di "sottostima dell'imposta dovuta" che, essendo dovuta in misura maggiore, viene evasa, e che, quindi, va accertata e rettificata nel termine di decadenza stabilito dall'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, dal "credito che nasca, invece, come nel caso in esame, dal coacervo delle poste detraibili che prevalgano sul debito, e che quindi eccedano l'imposta liquidata".

    La banca invocava questa disposizione per sostenere che l’eccedenza rimborsabile dovesse essere rettificata entro i termini di accertamento. La Corte non ha accolto la tesi: il limite temporale dell’accertamento non impedisce di verificare i fatti costitutivi del credito richiesto a rimborso.

  • Art. 6, commi 2 e 5, della legge 212/2000

    l'inerzia non può equivalere al riconoscimento implicito del credito, per l'assenza di fatti impeditivi o preclusivi del rimborso, in ragione di un obbligo dell'amministrazione di attivarsi, derivante anche dalla combinazione dei commi 2 e 5 dell'art. 6 dello statuto dei diritti del contribuente.

    L’inerzia dell’Amministrazione non vale come riconoscimento implicito del credito IVA. Può assumere un significato giuridico solo nei casi specificamente disciplinati dalla legge; nel caso deciso non ricorreva una fattispecie di riconoscimento tacito.

  • Art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992

    l'art. 21, comma 2, primo nucleo normativo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ammette il ricorso contro il silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione a qualsiasi richiesta di rimborso, comprese quelle rappresentate dall'indicazione in dichiarazione del credito d'imposta idonea a manifestare la volontà di richiedere il rimborso.

    Il silenzio dell’Amministrazione su una richiesta di rimborso può essere impugnato come rifiuto tacito, anche quando la volontà di ottenere il rimborso sia manifestata mediante l’indicazione del credito in dichiarazione. Il silenzio non comporta, però, il riconoscimento del credito.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dalla banca in cassazione. Il motivo è stato esaminato e rigettato perché la decisione della CTR era conforme ai principi applicabili e non era contestata la mancata prova documentale del credito.

  • Art. 267 TFUE

    Ed anche alla luce della esclusione di tutela del contribuente creditore dalla tutela di cui all'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in conseguenza della "irriducibilità della condotta passiva dell'amministrazione al fatto concludente di riconoscimento tacito del credito", va esclusa la sussistenza di valide ragioni per sollevare una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia.

    La Corte ha respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, ritenendo che non vi fossero valide ragioni per sottoporre la questione interpretativa al giudice europeo, anche alla luce dei principi unionali già esaminati dalle Sezioni Unite.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del DPR 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • Artt. 23, 53 e 97 Cost.

    La Corte richiama la riserva di legge in materia tributaria, la capacità contributiva e l’imparzialità dell’azione amministrativa per escludere che un credito divenga intangibile soltanto perché indicato in una dichiarazione non più assoggettabile ad accertamento. I dubbi di costituzionalità prospettati dalla ricorrente sono stati ritenuti infondati.

Massime di principio

  • La scadenza dei termini per accertare l’imposta dovuta non rende automaticamente incontestabile un credito IVA esposto in dichiarazione e successivamente chiesto a rimborso: occorre distinguere la pretesa dell’Erario per imposte non dichiarate dal credito vantato dal contribuente.
  • Chi domanda il rimborso deve provare i fatti costitutivi del credito con documentazione idonea. L’indicazione del credito in dichiarazione, da sola, non ne prova l’esistenza; nel caso concreto erano rilevanti i registri IVA degli anni in cui il credito era sorto.
  • Il mancato esercizio tempestivo dei poteri di controllo da parte dell’Amministrazione non equivale a riconoscimento del credito. L’inerzia può produrre gli effetti previsti solo da specifiche disposizioni di legge.
  • Il silenzio su una richiesta di rimborso può essere impugnato come rifiuto tacito, ma l’impugnabilità del silenzio non comporta che il credito sia stato riconosciuto o che il contribuente sia esonerato dalla prova.
  • La scelta di riportare negli anni successivi un credito IVA o di chiederne il rimborso dopo molto tempo comporta l’onere di conservarne e produrne i documenti giustificativi, perché il contribuente riattribuisce rilevanza al credito nelle successive dichiarazioni.

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