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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29507/2020 del 24/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto il ricorso originario contro avviso di liquidazione e rettifica relativo a maggiori imposte di successione/donazione, imposta ipotecaria e catastale su beni conferiti nel "Trust Ambrosiano". La ricorrente ha dedotto: (i) nullità della notifica dell'appello per mancata indicazione della qualità di trustee e per notificazione in luogo diverso dal domicilio eletto; (ii) errata applicazione dell'art. 2, commi 47 e 49 d.l. n. 262/2006 (assoggettamento del trust alle imposte sui vincoli di destinazione) poiché il conferimento non comporta un reale incremento patrimoniale dei beneficiari; (iii) errata determinazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale anziché fissa, dato che il conferimento non determina trasferimento definitivo di proprietà a favore del trustee.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi (nullità della notifica) ritenendo valida la notifica effettuata presso lo studio del difensore domiciliatario effettivo. Ha accolto il terzo motivo: ha stabilito che la costituzione e la dotazione del trust, trattandosi di un atto strumentale e di segregazione patrimoniale, non comportano di per sé un reale e stabile incremento patrimoniale del trustee né dei beneficiari e quindi non costituiscono momento imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. Ha altresì accolto il quinto motivo: il conferimento dei beni in trust, non producendo trasferimento definitivo, è soggetto all'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa e non in misura proporzionale. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2 c.p.c., accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • d.l. n. 262 del 2006, conv. con modif. in l. n. 286 del 2006, art. 2, comma 47

    l'imposta sulle successioni e donazioni "sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione..."

    La norma include la costituzione di vincoli di destinazione tra gli atti rilevanti, ma la Corte richiede che l'imposizione sia collegata ad un effettivo indice di capacità contributiva (reale trasferimento/arricchimento): la sola istituzione/dotazione del trust è neutra se non vi è trasferimento di ricchezza reale e stabile ai beneficiari

  • d.lgs. n. 346 del 1990 (Testo unico imposte successioni e donazioni), art. 1 e richiamo generale

    Il richiamo opera per la definizione del presupposto impositivo, ma va interpretato in modo compatibile con il principio di capacità contributiva: il trapasso imponibile è il reale e stabile trasferimento di ricchezza

  • d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17, 20, 53

    Disciplinano luogo e forma delle notificazioni nel processo tributario. La Corte ha affermato la prevalenza della specialità del rito tributario (art. 17) per le notifiche dell'appello; tuttavia, l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore domiciliatario consente la validità della notifica effettuata presso l'effettivo studio professionale del difensore, previo obbligo del notificante di verificarne l'effettiva sede

  • art. 330 c.p.c. (richiamato in motivazione giurisprudenziale)

    Applicabile al solo ricorso per cassazione; la Corte distingue la disciplina ordinaria da quella speciale tributaria e richiama l'orientamento delle Sezioni Unite sulla materia delle notifiche

  • Convenzione dell'Aia del 10 luglio 1985, art. 2

    definizione di "trust": rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, ponendo dei beni sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato

    Usata per definire la figura giuridica del trust e rimarcare il carattere fiduciario e la segregazione patrimoniale che caratterizzano il meccanismo del trust

  • d.lgs. n. 347 del 1990, art. 1, art. 4 della Tariffa, art. 10

    Stabiliscono che le formalità di trascrizione sono soggette all'imposta ipotecaria e che la trascrizione/voltura di atti che non comportano trasferimento di proprietà sono soggette a imposta in misura fissa; la Corte ha applicato questi principi al conferimento in trust

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3 e 53

    Richiamati come principi di uguaglianza e capacità contributiva: l'imposta deve essere collegata ad un effettivo incremento di capacità contributiva e non può fondarsi su mere operazioni formali prive di reale effetto economico

Massime di principio

  • La costituzione e la dotazione di un trust sono, di regola, atti fiscalmente neutri: non costituiscono momento imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni finché non si verifica un trasferimento effettivo e stabile di ricchezza ai beneficiari
  • Il conferimento di beni al trustee è atto strumentale e di segregazione patrimoniale; il trustee acquista la titolarità formale ma non un incremento della propria capacità contributiva tassabile
  • Le imposte ipotecarie e catastali applicabili agli atti di conferimento in trust, non essendo atti traslativi di proprietà in senso sostanziale, devono essere applicate in misura fissa (non proporzionale)
  • Sotto il profilo processuale, l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore domiciliatario rende valida la notifica effettuata presso l'effettiva sede professionale del difensore; il notificante ha l'onere di verificare l'effettiva sede (es. consultando gli albi professionali)
  • Per evitare contestazioni fiscali è raccomandabile documentare chiaramente la natura strumentale del conferimento (finalità del trust, regole di segregazione, condizioni di attribuzione ai beneficiari) e tenere conto che la tassazione può scattare al momento dell'effettivo trasferimento ai beneficiari
  • La giurisprudenza richiede un collegamento concreto tra l'atto formale e la capacità contributiva: i controlli fiscali devono valutare se vi sia un vero e proprio arricchimento del destinatario prima di assoggettare l'operazione a imposte sulle donazioni/successioni

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